Art. 7.
            Formazione ed approvazione della graduatoria
  Al  termine delle prove d'esame la commissione forma la graduatoria
secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo.
  La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo  l'ordine
dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato,
con  l'osservanza,  a parita' di punti, delle preferenze previste nel
precedente art. 6.
  La graduatoria di merito, unitamente a  quella  del  vincitore,  e'
approvata con provvedimento dell'amministrazione ed e' immediatamente
efficace;   ha   la  durata  di  anni  due  dall'approvazione.  Detto
provvedimento   sara'    pubblicato    nel    bollettino    ufficiale
dell'Universita' degli studi di Bologna.
  Di  tale  pubblicazione  sara'  data  notizia mediante avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data di  pubblicazione  di
detto avviso decorre il termine per eventuali impugnative, laddove il
provvedimento non sia stato portato altrimenti a conoscenza.
  L'amministrazione   si   riserva   la  facolta'  di  utilizzare  la
graduatoria  di  merito  al  fine  di  procedere  alla  copertura  di
ulteriori  posti  vacanti  a  tempo  indeterminato, con articolazione
dell'orario a tempo pieno o parziale,  nel  rispetto  dell'equilibrio
finanziario  e  di  bilancio.  Si riserva altresi' la possibilita' di
procedere  ad  assunzioni  a  tempo  determinato,  senza  pregiudizio
rispetto   all'esercizio  della  facolta'  precedente,  nel  rispetto
dell'equilibrio  finanziario  e  di   bilancio.   L'esercizio   delle
riservate  facolta'  avviene  senza  pregiudizio  alla  posizione  in
graduatoria, con prevalenza  dell'assunzione  a  tempo  indeterminato
rispetto   a   quella   a   tempo   determinato   e,   in  subordine,
dell'assunzione a tempo pieno rispetto a quella a tempo parziale.