Art. 8.
                       Assunzione in servizio
  Il candidato dichiarato vincitore sara' invitato  a  stipulare,  ai
sensi  dell'art.  16 del contratto collettivo di lavoro del personale
tecnico ed amministrativo  del  comparto  universita',  un  contratto
individuale  finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro a
tempo indeterminato.
  Il rapporto di lavoro e' regolato dal  contratto  individuale,  dai
contratti collettivi di comparto, dalle disposizioni di legge e dalle
normative comunitarie.
  Il  contratto  individuale  specifica  che il rapporto di lavoro e'
disciplinato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per  le
cause  di  risoluzione  e per i termini di preavviso. E' in ogni modo
condizione risolutiva del  contratto,  senza  obbligo  di  preavviso,
l'annullamento  della procedura di reclutamento che ne costituisce il
presupposto.
  Al  nuovo  assunto  sara'  corrisposto  il  trattamento   economico
iniziale  spettante  alla  prima  qualifica  del  ruolo  speciale del
personale tecnico-scientifico e delle biblioteche, oltre agli assegni
spettanti  a   norma   delle   vigenti   disposizioni   normative   e
contrattuali.
  Il  periodo di prova ha la durata di tre mesi. Decorso tale periodo
senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti,
il  dipendente  si  intende  confermato  in  servizio  e  gli   viene
riconosciuta  l'anzianita'  dal  giorno  dell'assunzione  a tutti gli
effetti.
  Il vincitore, fatte salve le possibilita' di trasferimento nei casi
previsti dalla legge e  dal  "regolamento  di  mobilita'"  di  questo
Ateneo  (pubblicato  nel  bollettino ufficiale dell'Universita' degli
studi di Bologna n. 28 del 15 febbraio 1997), deve  permanere  presso
questa  amministrazione  per  un  periodo non inferiore a sette anni,
ferma restando comunque la facolta'  dell'Ateneo  di  disporre  anche
prima  il  trasferimento  per  qualsiasi  altra  sede ove esigenze di
servizio lo richiedano.