Art. 8. Assunzione in servizio Il candidato dichiarato vincitore sara' invitato a stipulare, ai sensi dell'art. 16 del contratto collettivo di lavoro del personale tecnico ed amministrativo del comparto universita', un contratto individuale finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il rapporto di lavoro e' regolato dal contratto individuale, dai contratti collettivi di comparto, dalle disposizioni di legge e dalle normative comunitarie. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro e' disciplinato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione e per i termini di preavviso. E' in ogni modo condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. Al nuovo assunto sara' corrisposto il trattamento economico iniziale spettante alla prima qualifica del ruolo speciale del personale tecnico-scientifico e delle biblioteche, oltre agli assegni spettanti a norma delle vigenti disposizioni normative e contrattuali. Il periodo di prova ha la durata di tre mesi. Decorso tale periodo senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianita' dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti. Il vincitore, fatte salve le possibilita' di trasferimento nei casi previsti dalla legge e dal "regolamento di mobilita'" di questo Ateneo (pubblicato nel bollettino ufficiale dell'Universita' degli studi di Bologna n. 28 del 15 febbraio 1997), deve permanere presso questa amministrazione per un periodo non inferiore a sette anni, ferma restando comunque la facolta' dell'Ateneo di disporre anche prima il trasferimento per qualsiasi altra sede ove esigenze di servizio lo richiedano.