Art. 9.
    Presentazione dei documenti per la costituzione del rapporto
                              di lavoro
  Il  vincitore,  ai  fini  dell'accertamento   dei   requisiti   per
l'assunzione,  sara'  invitato,  a  mezzo  raccomandata  a.r.  o nota
telegrafica, a presentare entro trenta giorni dalla stipulazione  del
contratto  individuale  di lavoro, i sotto elencati documenti, in una
delle seguenti forme:
  1) originale, o copia autenticata, conforme alle prescrizioni delle
leggi sul bollo;
  2) dichiarazione sostitutiva di certificazione su  appositi  moduli
predisposti  da  questa amministrazione (per tutti i documenti tranne
per quello  di  cui  al  punto  e)  che  dovra'  essere  prodotto  in
originale).  In  quest'ultimo  caso,  resta salva la possibilita' per
l'amministrazione  di procedere ad idonei controlli sulla veridicita'
delle dichiarazioni sostitutive.
  Si fa presente altresi' che le dichiarazioni mendaci o  false  sono
punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
e  nei  casi  piu' gravi possono comportare l'interdizione temporanea
dai  pubblici  uffici,  ferma  restando  la  decadenza  dai  benefici
eventualmente  conseguenti  al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera;
  a) certificato comprovante il possesso della cittadinanza  italiana
o titolo che da' luogo all'equiparazione o certificato comprovante il
possesso  della  cittadinanza  di  uno degli Stati membri dell'Unione
europea;
  b) certificato comprovante il godimento dei diritti politici.
  I cittadini di uno degli Stati membri  dell'Unione  europea  devono
presentare  certificato  di  godimento  dei diritti civili e politici
anche nello Stato di appartenenza o di provenienza;
  c) originale del titolo di studio o certificato sostitutivo a tutti
gli effetti dello stesso, ovvero copia del  diploma  autenticata  nei
modi  di  cui  all'art.  14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui
risulti il possesso del titolo  di  studio  prescritto  dall'art.  2,
punto 2) del presente bando;
  d)  copia  integrale  dello stato di servizio militare o del foglio
matricolare  o  certificato  dell'esito  di  leva  nel  caso  in  cui
l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile;
  e) certificato medico rilasciato dall'azienda U.S.L. competente per
territorio  o  da  un  medico  militare dal quale risulti l'idoneita'
fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego.
  Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica  il
certificato   ne   deve   fare  menzione  con  la  dichiarazione  che
l'imperfezione  stessa  non  e'   tale   da   menomare   l'attitudine
dell'aspirante all'impiego per il quale concorre.
  I  candidati  invalidi  di  guerra  e  assimilati  devono  produrre
altresi', ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2  aprile
1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario
comprovante  che  l'invalido,  per  la  natura  e  il grado della sua
invalidita' o mutilazione, non  puo'  riuscire  di  pregiudizio  alla
salute  ed  incolumita' dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli
impianti.
  Ai sensi del decreto legislativo n. 626/1994 e successive modifiche
ed  integrazioni,  il  vincitore  sara'  sottoposto  ad  accertamento
medico-sanitario  da  parte  del  medico competente che esprimera' il
giudizio sull'idoneita' psico-fisica del candidato all'impiego.
  Per i portatori di handicap si procedera' cosi' come dispone l'art.
4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  f)  dichiarazione  attestante  l'esistenza  di  altri  rapporti  di
impiego  pubblico  o privato e, in caso affermativo, relativa opzione
per il nuovo impiego o dichiarazione relativa  all'esistenza  di  una
delle  situazioni  di incompatibilita' di cui all'art. 58 del decreto
legislativo n. 29/1993.
  Detta dichiarazione, resa in data successiva al  ricevimento  della
nota  di  invito  dell'amministrazione,  deve  contenere le eventuali
indicazioni  concernenti  le  cause  di  risoluzione  di   precedenti
rapporti  di impiego (art. 2 - lettera g), del decreto del Presidente
della  Repubblica  3 maggio 1957, n. 686) e deve essere rilasciata in
carta libera ed anche se negativa.
  I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato  di
cui   lo   straniero   e'   cittadino  devono  essere  conformi  alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso e  devono  essere,  altresi',
legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane.
  Agli  atti  e  documenti  redatti  in  lingua straniera deve essere
allegata una traduzione in lingua italiana, certificata  conforme  al
testo  straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
  I  documenti,  o   le   relative   dichiarazioni   sostitutive   di
certificazione,  di  cui  alle  lettere a) e b) del presente articolo
dovranno altresi' attestare che l'interessato  era  in  possesso  dei
requisiti  prescritti  anche  alla data di scadenza del termine utile
per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
  Valendosi dei principi di semplificazione contenuti nella  legge  4
gennaio  1968,  n.  15,  e  15  maggio  1997, n. 127, ed ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo  1994,  n.
281,  questa  amministrazione  richiedera' d'ufficio, solamente per i
cittadini italiani, alla  competente  Procura  della  Repubblica,  il
certificato del casellario giudiziale e dei carichi penali pendenti.
  I candidati indigenti hanno la facolta' di produrre in carta libera
i  documenti  di  cui al presente articolo purche' dimostrino la loro
condizione di indigenza.
  I  profughi  dei  territori  di  confine  hanno  facolta'  di  fare
riferimento  ai  documenti gia' presentati ad altri pubblici uffici o
ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni  giuridiche  e
di  fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali
documenti, l'autorita' che li ha rilasciati o gli uffici  presso  cui
sono depositati.
  Ai  sensi dell'ultimo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, il personale statale di ruolo
e' tenuto  a  presentare,  entro  trenta  giorni  dalla  stipula  del
contratto  individuale  di  lavoro,  i  seguenti documenti: titolo di
studio (ad eccezione del personale delle Universita' e degli Istituti
di istruzione universitaria che  partecipa  ai  sensi  dell'art.  84,
terzo  comma,  della  legge  n.  312/1980) e certificato medico ed e'
esonerato dalla presentazione degli altri documenti di rito. La copia
integrale  dello  stato  matricolare   aggiornato   sara'   acquisita
d'ufficio.
  I  documenti  di  cui  alle lettere a), b) ed e), se prodotti nelle
forme di cui al punto 1) del presente articolo, devono essere di data
non anteriore a sei mesi rispetto a quella di ricevimento dell'invito
ad esibirli.
  Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 1 e fatta  salva  la
possibilita' di una sua proroga a richiesta dell'interessato nel caso
di  comprovato  impedimento,  non  si da' luogo alla stipulazione del
contratto, ovvero  si  provvede,  per  i  rapporti  gia'  instaurati,
all'immediata risoluzione dei medesimi. Comporta altresi' l'immediata
risoluzione  del rapporto di lavoro la mancata assunzione in servizio
nel termine assegnato, salvo  comprovati  e  giustificati  motivi  di
impedimento.  In  tale  caso  l'amministrazione,  valutati  i motivi,
proroga il termine per l'assunzione compatibilmente con  le  esigenze
di servizio.
  Il nuovo assunto sara' invitato a regolarizzare entro trenta giorni
dalla  data  della  nuova  richiesta da parte dell'amministrazione, a
pena di decadenza, la documentazione incompleta o  affetta  da  vizio
sanabile.