Art. 2. Requisiti per l'ammissione Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) titolo di studio: diploma di laurea in economia e commercio, scienze bancarie e assicurative, scienze economiche e bancarie, economia politica, giurisprudenza, scienze politiche, economia aziendale, scienze economiche, o titoli dichiarati a norma di legge equipollenti; ovvero titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto equipollente a quelli sopra indicati, in base ad accordi internazionali, ovvero con le modalita' di cui all'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592. Ai sensi del terzo comma dell'art. 84 della legge n. 312/1980, puo' partecipare al predetto concorso il personale non docente delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria appartenente alla settima qualifica funzionale in servizio da almeno cinque anni, senza demerito, indipendentemente dal possesso del titolo di studio sopra richiesto; b) cittadinanza italiana (ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica). Tale requisito non e' richiesto per i soggetti appartenenti all'Unione europea, fatte salve le eccezioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 61 del 15 dicembre 1994; c) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari; d) idoneita' fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce. L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente; e) non essere esclusi dall'elettorato politico attivo; f) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente ed insufficiente rendimento e non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Tutti i requisiti sopra elencati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. I candidati sono comunque ammessi al concorso con riserva.