Art. 2.
                     Requisiti per l'ammissione
  Per  l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
  a) titolo di studio: diploma di laurea  in  economia  e  commercio,
scienze  bancarie  e  assicurative,  scienze  economiche  e bancarie,
economia  politica,  giurisprudenza,  scienze   politiche,   economia
aziendale,  scienze  economiche, o titoli dichiarati a norma di legge
equipollenti;  ovvero  titolo   di   studio   conseguito   all'estero
riconosciuto equipollente a quelli sopra indicati, in base ad accordi
internazionali, ovvero con le modalita' di cui all'art. 332 del testo
unico  31 agosto 1933, n. 1592. Ai sensi del terzo comma dell'art. 84
della legge n. 312/1980, puo' partecipare  al  predetto  concorso  il
personale   non   docente  delle  universita'  e  degli  istituti  di
istruzione  universitaria   appartenente   alla   settima   qualifica
funzionale  in  servizio  da  almeno  cinque  anni,  senza  demerito,
indipendentemente dal possesso del titolo di studio sopra richiesto;
  b)  cittadinanza  italiana  (ai  fini  del  presente  decreto  sono
equiparati   ai   cittadini   gli   italiani  non  appartenenti  alla
Repubblica).  Tale  requisito  non  e'  richiesto  per   i   soggetti
appartenenti  all'Unione  europea, fatte salve le eccezioni di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n.
174, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n.   61
del 15 dicembre 1994;
  c) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;
  d)  idoneita'  fisica  al  servizio  continuativo ed incondizionato
all'impiego al quale il concorso si riferisce.  L'amministrazione  ha
facolta'  di  sottoporre  a visita medica di controllo i vincitori di
concorso, in base alla normativa vigente;
  e) non essere esclusi dall'elettorato politico attivo;
  f) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una
pubblica amministrazione per persistente ed insufficiente  rendimento
e  non  essere  stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai
sensi dell'art. 127, lettera d),  del  testo  unico  degli  impiegati
civili  dello  Stato  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
  Tutti i requisiti sopra elencati devono essere posseduti alla  data
di  scadenza  del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso.
  I candidati sono comunque ammessi al concorso con riserva.