Art. 6.
                     Prove di esame e votazione
  Qualora  il  numero  delle  domande  pervenute lo renda necessario,
sara' possibile  il  ricorso  a  forme  di  preselezione,  realizzate
tramite l'ausilio di sistemi automatizzati.
  Le  prove  di  esame consisteranno in due prove scritte, di cui una
vertente su ragioneria generale dello Stato e/o contabilita' di Stato
e l'altra su diritto amministrativo e/o diritto  civile,  ed  in  una
prova orale, sulle materie delle prove scritte piu' diritto privato e
ordinamento  amministrativo  contabile  delle  universita'.    Verra'
altresi' verificata la conoscenza di una lingua  straniera  a  scelta
tra inglese, francese e tedesco.
  Il  diario  delle  prove  scritte  con l'indicazione del luogo, del
giorno e dell'ora in cui avranno  luogo  verra'  notificato  mediante
pubblicazione  di  apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie
speciale "Concorsi ed esami" - del 12 novembre 1999.
  I candidati ai quali non  sia  stata  comunicata  l'esclusione  dal
concorso  sono  tenuti  a  presentarsi  a sostenere le prove di esame
muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:
  a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta  da
bollo, con la firma dell'aspirante autenticata;
  b) tessera postale;
  c) porto d'armi;
  d) patente automobilistica;
  e) passaporto;
  f) carta di identita';
  g) tessera di riconoscimento rilasciata dalle amministrazioni dello
Stato ai propri dipendenti.
  Saranno  ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato
un punteggio di almeno 21/30 in ciascuna delle due prove scritte.
  Ai candidati che abbiano conseguito l'ammissione alla  prova  orale
verra'  data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle
prove scritte.
  L'avviso per la  presentazione  alla  prova  orale  sara'  dato  ai
singoli  candidati  almeno  venti giorni prima del giorno in cui essi
dovranno sostenerla mediante raccomandata a. r. con  tassa  a  carico
del destinatario.
  La prova orale non si intendera' superata se il candidato non avra'
riportato una votazione di almeno 21/30.
  Le  sedute  della  commissione durante lo svolgimento del colloquio
sono  pubbliche.  Al  termine  di   ogni   seduta,   la   commissione
giudicatrice   formera'   l'elenco   dei   candidati  esaminati,  con
l'indicazione del voto da ciascuno riportato.
  L'elenco stesso verra' affisso all'albo della sede d'esame.