IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 17 maggio 1999 n. 144, ed, in particolare, l'art. 7 che prevede l'istituzione dell'unita' tecnica finanza di progetto, di seguito denominata "Unita'"; Visto quanto disposto al comma 7 del predetto articolo, che statuisce che i componenti dell'Unita' siano scelti, in parte tra professionalita' delle amministrazioni dello Stato in posizione di comando e in parte, a seguito di un processo di selezione fondato sulla concreta esperienza nel settore, tra professionalita' esterne all'amministrazione che operino nei settori tecnico-ingegneristico, economico-finanziario e giuridico; Visto il decreto ministeriale 10 agosto 1999, pubblicato il 31 agosto 1999 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che disciplina le modalita' di selezione per l'individuazione di un massimo di undici componenti dell'Unita'; Visti gli articoli 8 e 13 del decreto citato; Visto l'art. 15 che fissa il termine del 30 settembre per la presentazione delle candidature per la selezione; Decreta: Art. 1. Selezione dei componenti provenienti dalle amministrazioni dello Stato Ad integrazione di quanto stabilito all'art. 13 del decreto ministeriale 10 agosto 1999, la scelta dei componenti provenienti dalle amministrazioni dello Stato, sara' effettuata dalla commissione esaminatrice nominata secondo le modalita' previste all'art. 8 del predetto decreto.