Art. 3. Documentazione Ai fini della valutazione dei requisiti, l'inoltro della documentazione, salvo per le candidature gia' pervenute alla data di pubblicazione del presente decreto, e' sostituito da una dichiarazione dell'interessato, contenente l'elencazione dei titoli posseduti. I candidati che avranno superato la selezione dovranno, a pena di decadenza, dimostrare l'effettivo possesso dei titoli dichiarati.