Art. 3.
                           Documentazione
  Ai  fini  della  valutazione   dei   requisiti,   l'inoltro   della
documentazione,  salvo per le candidature gia' pervenute alla data di
pubblicazione  del   presente   decreto,   e'   sostituito   da   una
dichiarazione  dell'interessato,  contenente l'elencazione dei titoli
posseduti.
  I candidati che avranno superato la selezione dovranno, a  pena  di
decadenza, dimostrare l'effettivo possesso dei titoli dichiarati.