Art. 4. Trattamento dei dati Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la segreteria del Comitato interministeriale per la programmazione economica e trattati per la finalita' di gestione della procedura di valutazione. Roma, 24 settembre 1999 Il Ministro: Amato