Art. 10.
                      Applicazione del C.C.N.L.
  Il   vincitore  sara'  assunto  in  prova  nella  quinta  qualifica
funzionale con diritto al trattamento economico iniziale  di  cui  al
C.C.N.L.  vigente. Il periodo di prova ha la durata di tre mesi e non
puo' essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
  Decorsa la meta' del periodo di  prova  di  cui  al  comma  1,  nel
restante  periodo  ciascuna delle parti puo' recedere dal rapporto in
qualsiasi momento  senza  obbligo  di  preavviso  ne'  di  indennita'
sostitutiva del preavviso.
  Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.
  Il recesso dell'amministrazione deve essere motivato.
  Decorso  il  periodo  di  prova senza che il rapporto di lavoro sia
risolto da una delle parti, il dipendente si  intende  confermato  in
servizio   e   gli   viene   riconosciuta   l'anzianita'  dal  giorno
dell'assunzione a tutti gli effetti.
  In  caso  di  recesso  la  retribuzione  viene   corrisposta   fino
all'ultimo  giorno  di  effettivo  servizio,  compresi  i ratei della
tredicesima mensilita'; spetta altresi' al dipendente la retribuzione
corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.