IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981; Visto il D.M.P.I. 20 maggio 1983; Visto il decreto ministeriale P.I del 27 luglio 1988, n. 534, con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni al decreto ministeriale 20 maggio 1983; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 7 agosto 1991, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 319; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modifiche integrazioni; Vista la legge n. 537 del 24 dicembre 1993; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 174 del 7 febbraio 1994; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994, regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, per quanto applicabile alla luce delle disposizioni contenute nell'art. 45, comma 11 del decreto legislativo n. 80/1998; Vista la legge n. 724 del 23 dicembre 1994; Visto il C.C.N.L. dei dipendenti comparto Universita', entrato in vigore il 22 maggio 1996; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 693 del 30 ottobre 1996; Vista la legge n. 673 del 31 dicembre 1996; Vista la legge n. 127 del 15 maggio 1997 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403; Viste le delibere del consiglio della facolta' di agraria del 15 luglio 1998 e dell'8 marzo 1999; Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 28 maggio 1999; Visto la nota n. 819 del 29 luglio 1999, con la quale il direttore del dipartimento di scienze e tecnologie agro-forestali ed ambientali indica le prove di esame. Considerato che il posto resosi vacante ha copertura finanziaria; Dispone: Art. 1. Posti a concorso E' indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di collaboratore tecnico in prova, settima qualifica funzionale, nel ruolo del personale non docente dell'area funzionale tecnico-scientifica presso il dipartimento di scienze e tecnologie agro-forestali ed ambientali dell'Universita' degli studi di Reggio Calabria. Art. 2. Requisiti generali di ammissione Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali: a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di uno Stato membro della C.E.E. I cittadini degli Stati membri della C.E.E. devono possedere i seguenti requisiti: 1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana; b) sana e robusta costituzione fisica ed immunita' da difetti ed imperfezioni fisiche che possono influire sul rendimento in servizio; c) essere in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea: scienze agrarie; scienze forestali; economia e commercio; d) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico; e) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare e comprovare di essere in posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva; f) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile. Ai sensi dell'art. 84 della legge 11 luglio 1980, n. 312, al concorso potra', inoltre partecipare il personale dell'Universita' della qualifica immediatamente inferiore in servizio da almeno cinque anni senza demerito e in possesso del titolo di studio di cui al punto c). Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. La mancanza di uno solo dei requisiti stessi comportera' l'esclusione dal concorso. Art. 3. Domande e termine di presentazione La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice, in conformita' allo schema esemplificativo di cui all'allegato A, sottoscritta e indirizzata all'Universita' degli studi di Reggio Calabria - Divisione affari del personale non docente - 1 servizio affari generali e concorsi - Via Emilio Cuzzocrea, n. 48 - 89128 Reggio Calabria, dovra' essere presentata direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ad esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La presentazione a mano puo' essere effettuata all'ufficio sopraindicato nei seguenti giorni ed orari: da lunedi' a venerdi': dalle ore 9 alle 12. Saranno considerate prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o presentate entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante o la data indicata nella ricevuta rilasciata dall'ufficio ricevente. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da una mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa ne' per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata. Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686: a) cognome e nome (le aspiranti coniugate dovranno indicare il cognome da nubile); b) luogo e la data di nascita; c) possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea; d) (per i cittadini italiani). Il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; e) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali; in caso contrario indicare le condanne riportate e la data della sentenza dell'autorita' giudiziaria che ha irrogato le stesse ed i procedimenti penali eventualmente pendenti; f) titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno in cui e' stato conseguito e dell'istituto che lo ha rilasciato. g) posizione nei confronti dell'obbligo di leva; h) l'idoneita' al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce; i) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni, con l'indicazione della qualifica ed anzianita' e, relativamente ai servizi gia' conclusi, delle cause di risoluzione degli stessi; j) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile; k) il possesso di eventuali titoli di preferenza, a parita' di valutazione, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni, cosi' come indicati nel successivo art. 6 del presente bando. Tali titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso; l) la propria disponibilita', in caso di assunzione, a raggiungere qualsiasi sede di servizio gli venga assegnata; m) il recapito, con il relativo numero di codice di avviamento postale, al quale si desidera che vengano effettuate le eventuali comunicazioni, impegnandosi a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente; n) la lingua straniera per la quale intende sostenere la prova integrativa, scelta tra inglese e francese. La domanda dovra' contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L'omissione di una sola di esse, se non sanabile, determinera' lesclusione dell'aspirante dal concorso. Unitamente alla domanda ed entro lo stesso termine di trenta giorni, il candidato dovra' presentare eventuali titoli indicati nell'art. 5 del presente bando. Potranno essere presi in considerazione: A) documenti e titoli, in originale o in copia autenticata o mediante autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dagli articoli 2 e 4 della legge 15/1968 e dagli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998; B) pubblicazioni, in unica copia, presentate in originale o in fotocopia. In quest'ultimo caso il candidato dovra' produrre, ai sensi delle norme contenute nella legge n. 15/1968 e nel decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' che dichiari la conformita' della copia all'originale. Tale ultima dichiarazione sostitutiva dovra' essere sottoscritta alla presenza del funzionario addetto a ricevere la documentazione o inviata all'ufficio preposto allegando una fotocopia di un proprio documento di identita'. Le autocertificazioni e le dichiarazioni rilasciate ai sensi delle piu' volte richiamate disposizioni di cui alla legge n. 15/1968 e al decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, potranno essere redatte secondo gli allegati modelli B e C. C) elenco dei documenti, dei titoli, delle pubblicazioni o di quant'altro venga allegato alla domanda. I documenti ed i certificati vanno prodotti in carta libera ai sensi dell'art. 1 della legge 23 agosto 1988, n. 370; se redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. Non e' consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni per qualunque motivo gia' presentati a questa Universita' Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questo Ateneo dopo il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. I portatori di handicap, ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, potranno richiedere nella domanda di partecipare al concorso con i benefici previsti dall'art. 20 della medesima legge, allegando (in originale o in copia autenticata) certificazione relativa allo specifico handicap rilasciata dalla commissione medica competente per territorio. Art. 4. Commissione esaminatrice La commissione esaminatrice sara' nominata successivamente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. La stessa sara' costituita come previsto dalle vigenti disposizioni legislative. Art. 5. Valutazione dei titoli Ai titoli e' attribuito un punteggio massimo di 30 punti, cosi' suddiviso per categorie: Titoli accademici massimo 15 punti: dottorato di ricerca: 2 punti per anno - fino a 6; borsa post dottorato: 1,5 per anno - fino a 3; voto di laurea: da 90 a 100 - fino a 1; da 101 a 110 - fino a 2; dal 110 e lode - fino a 3; partecipazione a commissione d'esami - fino a 2. altri titoli - fino a 1. Titoli scientifici massimo 10 punti: tesi di dottorato: fino a 3; pubblicazioni attinenti area concorso: fino a 3; pubblicazioni non attinenti: fino a 2; partecipazioni a congressi o corsi attinenti a concorso: fino a 2. Titoli professionali massimo 5 punti: collaborazioni con Universita': fino a 1; per frazioni superiori a sei mesi - fino a 0,5; collaborazioni con altri enti: per anno - fino a 0,5; per frazioni superiori a sei mesi - fino a 0,2; attivita' professionali: fino a 0,3; abilitazione professionale: fino a 1. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, sara' effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. Il risultato di tale valutazione sara' reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale. Art. 6. Prove di esame - Comunicazione ai candidati Luogo e diario delle prove verranno comunicati mediante raccomandata con tassa a carico del destinatario, consegnata dall'amministrazione al servizio postale almeno quindici giorni prima della data di svgimento delle stesse. Esse consisteranno in due prove scritte di cui una a contenuto tecnico-pratico ed una prova orale, comprendente l'accertamento della conoscenza di una lingua scelta tra l'inglese ed il francese, secondo il seguente programma: prima prova scritta: tecniche di campionamento nelle ricerche economico-agrarie; seconda prova scritta (di contenuto tecnico-pratico): redazione di un bilancio aziendale con l'ausilio degli strumenti informatici (foglio elettronico); prova orale: vertera' sulla discussione delle prove scritte e della prova pratica e su traduzione e discussione di un argomento di informatica in lingua inglese o francese. Saranno ammessi alla prova orale solo i candidati che avranno riportato una votazione di almeno 21/30 nella prova scritta e di 21/30 nella prova di contenuto tecnico-pratico. Supereranno il colloquio i candidati che avranno riportato una votazione di almeno 21/30. La votazione complessiva sara' determinata, dalla media dei voti riportati nelle prove scritte, sommata al punteggio riportato nella prova orale. Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validita': a) fotografia recente applicata su carta bollata, con firma dell'aspirante autenticata; b) (per gli impiegati pubblici) tessera personale di riconoscimento (decreto del Presidente della Repubblica n. 851/67); c) carta di identita' o tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto; tessera ferroviaria se il candidato e' dipendente statale. Le sedute della commissione, durante lo svolgimento del colloquio, sono pubbliche. Al termine di ogni seduta, la commissione giudicatrice formera' l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco stesso verra' affisso all'albo della sede d'esame. Art. 7. Riserva di posti e preferenza a parita' di merito I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire, per loro diretta iniziativa, all'Universita' degli studi di Reggio Calabria - Divisione affari del personale non docente - Servizio 1 Affari generali e concorsi, siti in via E. Cuzzocrea, n. 48 - 89128 Reggio Calabria, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, i documenti, in carta semplice, gia' indicati nella domanda, attestanti il possesso dei titoli di riserva, preferenza o precedenza, dai quali risulti, altresi', il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. Si considerano prodotti in tempo utile i documenti spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parita' di merito sono appresso indicate: 1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 5) gli orfani di guerra; 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 8) i feriti in combattimento; 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; 14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 15) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 19) gli invalidi ed i mutilati civili; 20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al tenine della ferma e rafferma. A parita' di merito e di titoli la preferenza determinata: a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche. Art. 8. Formazione ed approvazione della graduatoria La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze e delle precedenze previste dal presente bando. E' dichiarato vincitore, nel limite del posto messo a concorso, il candidato utilmente collocato nella graduatoria di merito. La graduatoria di merito e' approvata con apposito provvedimento ed e' immediatamente efficace. La graduatoria dei vincitori rimane efficace per un termine di diciotto mesi dalla data della sopracitata approvazione, per eventuali coperture di posti per i quali il concorso e' stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili. Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso. Art. 9. Assunzione Il vincitore del concorso, o colui il quale subentrera' al vincitore rinunciatario, decaduto o dimissionario, sara' invitato a stipulare, in conformita' a quanto previsto dal C.C.N.L. vigente, il contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato per l'assunzione in qualita' di collaboratore tecnico, settima qualifica funzionale, area funzionale tecnico-scientifica, previo accertamento del possesso di tutti i requisiti prescritti e con diritto al trattamento economico iniziale previsto dal precitato contratto. Il vincitore dovra' assumere servizio in via provvisoria entro dieci giorni dalla sottoscrizione del contratto. Il periodo di prova ha durata di tre mesi e non puo' essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Decorsa la meta' del periodo di prova di cui al comma 1, nel restante periodo ciascuna delle parti puo' recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso ne' di indennita' sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dall'amministrazione deve essere motivato. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianita' dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilita'; spetta altresi' al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute. L'assunzione in ruolo e' subordinata all'accertamento dell'effettiva disponibilita' finanziaria. Art. 10. Presentazione dei documenti per la nomina Il concorrente utilmente collocato in graduatoria e dichiarato vincitore del concorso, deve presentare, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dalla data di effettiva assunzione in servizio i documenti sotto indicati, in una delle seguenti forme: a) originale, o copia autenticata, conforme alle prescrizioni delle leggi sul bollo; b) dichiarazione sostitutiva di certificazione su appositi moduli predisposti da questa amministrazione (tranne per quello di cui al punto 6 che dovra' essere prodotto in originale). Resta salva la possibilita' per l'amministrazione di procedere ad idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. Si fa presente che le dichiarazioni mendaci o false sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia: 1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato e' nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero, sia gia' avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato rilasciato dalla competente autorita' consolare; 2) titolo di studio in originale o copia autenticata purche' in regola con le vigenti disposizioni fiscali. Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, gli aspiranti sono tenuti a presentare, in carta legale, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma sino a quando quest'ultimo non potra' essere rilasciato; 3) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato e' cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, anche ai fini del presente decreto, coloro i quali abbiano ottenuto il riconoscimento di tale equiparazione a norma di legge, ovvero i cittadini degli Stati membri della C.E.E.; 4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato goda dei diritti politici e che non sia incorso in alcuna delle cause che a norma delle vigenti disposizioni impediscano il godimento dei diritti predetti; 5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente; 6) certificato rilasciato dal medico militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneita' fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente bando di concorso; nel certificato dovra' essere precisato che e' stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge n. 837/1956. L'amministrazione si riserva la facolta' di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario; 7) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciata dalla competente autorita' militare. Per i candidati che non hanno prestato servizio militare, il certificato di esito di leva. Coloro che non sono stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva dovranno produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva; 8) dichiarazione in data recente attestante se il candidato ricopre altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, enti pubblici o aziende private, o fruisce di redditi di lavoro subordinato; in caso affermativo il candidato dovra' optare per il nuovo impiego. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali dichiarazioni concernenti le cause di risoluzione del precedente rapporto di pubblico impiego (art. 12, lettera g) decreto del Presidente della Repubblica n. 686/1957), e deve essere rilasciata anche in caso negativo; 9) firma autenticata su fotografia recente del candidato; 10) certificato di residenza. Gli impiegati di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 2) e 6), ma dovranno esibire copia dello stato matricolare in carta legale e la dichiarazione di opzione. Il candidato vincitore sara' invitato a regolarizzare entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del primo mese di servizio la documentazione eventualmente incompleta o affetta da vizio sanabile. Art. 11. Trasmissione dei dati personali Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Servizio 1 - Affari generali e concorsi della divisione affari del personale non docente dell'Universita' degli studi di Reggio Calabria, per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto del medesimo. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente ad amministrazioni pubbliche eventualmente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Art. 12. Responsabile del procedimento Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente bando e' il dott. Antonio Romeo, funzionario amininistrativo - Capo del Servizio I - Affari generali e concorsi. Reggio Calabria, 22 settembre 1999 Il direttore amministrativo: Cantio ----------------------------------------