Art. 3-bis
                             T i t o l i
  I  candidati  che concorrono sul posto riservato di cui all'art. 33
del decreto del Presidente della Repubblica n. 567/1987,  cosi'  come
indicato all'art. 1, primo comma, del presente bando, devono allegare
alla domanda i titoli che intendono presentare per la valutazione.
  Sono  valutabili:  i  titoli di studio rispettivamente previsti per
l'accesso ai singoli profili professionali dal  decreto  ministeriale
20  maggio  1983,  e  successive  modifiche  ed integrazioni, nonche'
l'anzianita'  di  servizio  presso  le  universita'  e  le  pubbliche
amministrazioni,  gli incarichi svolti nell'ambito di detti rapporti,
le  pubblicazioni  scientifiche,  gli  attestati  di   qualificazione
rilasciati a seguito di frequenza a corsi di formazione professionale
organizzati dalle pubbliche amministrazioni.
  Il  periodo di servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di
ferma volontaria e di rafferma prestato  presso  le  Forze  Armate  e
nell'Arma  dei Carabinieri, ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n.
958, e' equiparato alla suddetta anzianita' di servizio.
  Ai suddetti titoli sara' attribuito un  punteggio  complessivo  non
superiore a un terzo del totale del punteggio, cosi' come specificato
nella tabella allegata al presente bando (allegato 3).
  I  titoli,  in carta semplice, possono essere allegati alla domanda
in  originale,  in  copia  autenticata,  o  in  fotocopia  con  unita
autodichiarazione,  in  forma di dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta',  che  attesti  che  i  titoli  presentati  sono  conformi
all'originale. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' non
e'  piu'  soggetta  ad autenticazione ove sia apposta in presenza del
dipendente addetto, ovvero sia presentata unitamente a fotocopia  non
autenticata, di un documento di identita' del sottoscrittore.
  Ai  sensi  del  decreto  del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 403, tali titoli, eccettuate le pubblicazioni, sono altresi'
comprovabili mediante  dichiarazioni  sostitutive  di  certificazione
che,  per poter essere valutate dalla commissione, dovranno contenere
tutti gli elementi e dati essenziali del certificato sostituto.
  Per  quanto  riguarda  l'anzianita'  di servizio, la certificazione
prodotta (e l'eventuale dichiarazione sostitutiva)  dovra'  precisare
ogni eventuale periodo di interruzione dell'attivita' di servizio non
utile ai fini giuridici ed economici.
  Si  precisa  che,  con  riguardo  ai titoli relativi agli incarichi
svolti nell'ambito di  rapproti  di  servizio  presso  universita'  e
pubbliche  amministrazioni, verranno presi in considerazione solo gli
incarichi per i quali vi sia stato un formale atto di assegnazione.
  Resta salva la possibilita' per l'amministrazione di  procedere  ad
idonei  controlli  sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
Si fa presente altresi' che le dichiarazioni  mendaci  o  false  sono
punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
e  nei  casi  piu' gravi possono comportare l'interdizione temporanea
dai  pubblici  uffici,  ferma  restando  la  decadenza  dai  benefici
eventualmente  conseguenti  al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
  Non saranno valutati i titoli  che  dovessero  pervenire  a  questa
amministrazione  successivamente  alla  data  di scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande di partecipazione.
  Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 693/1996 la
determinazione dei criteri generali per la valutazione dei  titoli  e
la   valutazione   dei  titoli  stessi  dei  singoli  concorrenti  si
effettuera' dopo le  prove  scritte  e  prima  che  si  proceda  alla
correzione dei relativi elaborati.
  Il  risultato  della  valutazione  dei  titoli sara' reso noto agli
interessati  prima  dell'effettuazione  delle  prove  orali  mediante
affissione all'albo della sede d'esame.