Art. 4.
                      Commissione giudicatrice
  La   commissione  esaminatrice  del  concorso  sara'  nominata  con
provvedimento di questa amministrazione, ai  sensi  dell'art.  5  del
regolamento sull'accesso all'impiego presso l'Universita' degli studi
di  Bologna  da  parte del personale tecnico-amministrativo, adottato
con decreto rettorale n. 691 del 26 maggio 1998, sara' formata da tre
o cinque membri e composta: da un presidente e da almeno due  esperti
nelle materie oggetto del concorso o nella selezione del personale.
  Il  presidente  verra'  scelto  fra soggetti di idonea qualifica ed
esperienza, rientranti nelle categorie di cui all'art.  9,  comma  2,
lett.  a)  del  decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 o
fra dirigenti pubblici o privati, i vice-dirigenti o gli appartenenti
ai ruoli speciali dell'area tecnico-scientifica e delle biblioteche o
fra i professori universitari.
  Le  funzioni  di  segretario  saranno  svolte   da   un   impiegato
appartenente a qualifica non inferiore alla settima.
  Alla  suddetta commissione possono essere aggregati membri aggiunti
per materie speciali o esperti in possesso di  competenze  specifiche
relative alla selezione del personale.