Art. 6.
                 Preferenze a parita' di valutazione
  I candidati che abbiano superato la prova orale dovranno inviare al
magnifico  rettore  dell'Universita' degli studi di Bologna, area del
personale, via Zamboni, 33 - 40126  Bologna,  i  documenti  in  carta
semplice, in originale o in copia autenticata, attestanti il possesso
dei  titoli  di  preferenza,  a parita' di valutazione, gia' indicati
nella domanda. In alternativa, ai sensi del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, per tutti i documenti sotto
elencati,  sara'  possibile  produrre  dichiarazione  sostitutiva  di
certificazione, su appositi moduli redatti da questa amministrazione.
Resta   salva,   in   quest'ultimo   caso   la    possibilita'    per
l'amministrazione  di procedere ad idonei controlli sulla veridicita'
delle dichiarazioni sostitutive.  Si  fa  presente  altresi'  che  le
dichiarazioni  mendaci  o  false  sono  punibili  ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali  in  materia  e  nei  casi  piu'  gravi
possono  comportare  l'interdizione  temporanea  dai pubblici uffici,
ferma restando la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
  Da  tali  documenti,   o   dalla   dichiarazione   sostitutiva   di
certificazione,   dovra'  risultare  inoltre  che  il  requisito  era
posseduto  alla  data  di  scadenza  del   termine   utile   per   la
presentazione della domanda di ammissione al concorso.
  I   documenti  in  questione,  o  le  corrispondenti  dichiarazioni
sostitutive di certificazione, dovranno pervenire all'amministrazione
entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello in cui e' stato sostenuto il colloquio.
  A parita' di merito i titoli di preferenza sono:
  1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
  2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
  3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
  4)  i  mutilati  ed  invalidi  per  servizio nel settore pubblico e
privato;
  5) gli orfani di guerra;
  6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
  7) gli orfani dei  caduti  per  servizio  nel  settore  pubblico  e
privato;
  8) i feriti in combattimento;
  9)  gli  insigniti  di  croce  di  guerra  o  di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
  10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
  11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
  12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel  settore
pubblico e privato;
  13)  i  genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
  14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e  le
sorelle  ed  i  fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
  15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e  le
sorelle  ed  i  fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato;
  16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
  17) coloro che  abbiano  prestato  lodevole  servizio  a  qualunque
titolo,  per  non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
  18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei  figli
a carico;
  19) gli invalidi ed i mutilati civili;
  20)  i  militari  volontari  delle  Forze  Armate  congedati  senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
  A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
  a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal  fatto  che
il candidato sia coniugato o meno;
  b)  dall'aver  prestato  lodevole  servizio  nelle  amministrazioni
pubbliche;
  c) dalla minore eta' anagrafica.