Art. 9.
                     Presentazione dei documenti
             per la costituzione del rapporto di lavoro
  Il   vincitore,   ai   fini  dell'accertamento  dei  requisiti  per
l'assunzione, sara'  invitato,  a  mezzo  raccomandata  a.r.  o  nota
telegrafica,  a presentare entro trenta giorni dalla stipulazione del
contratto individuale di lavoro, i sotto elencati documenti,  in  una
delle seguenti forme:
  1) originale, o copia autenticata, conforme alle prescrizioni delle
leggi sul bollo;
  2)  dichiarazione  sostitutiva di certificazione su appositi moduli
predisposti da questa amministrazione (per tutti i  documenti  tranne
per  quello  di  cui  al  punto  e)  che  dovra'  essere  prodotto in
originale). In quest'ultimo caso,  resta  salva  la  possibilita'  ai
sensi  del  decreto  del Presidente della Repubblica n. 403/1998, per
l'amministrazione di procedere ad idonei controlli sulla  veridicita'
delle  dichiarazioni  sostitutive.  Si  fa  presente  altresi' che le
dichiarazioni mendaci o false  sono  punibili  ai  sensi  del  codice
penale  e  delle  leggi  speciali  in  materia  e nei casi piu' gravi
possono comportare l'interdizione  temporanea  dai  pubblici  uffici,
ferma restando la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera:
  a)  certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana
o titolo che da' luogo all'equiparazione o certificato comprovante il
possesso della cittadinanza di uno  degli  Stati  membri  dell'Unione
europea;
  b) certificato comprovante il godimento dei diritti politici.
  I  cittadini  di  uno degli Stati membri dell'Unione europea devono
presentare certificato di godimento dei  diritti  civili  e  politici
anche nello Stato di appartenenza o di provenienza;
  c) originale del titolo di studio o certificato sostitutivo a tutti
gli  effetti  dello  stesso, ovvero copia del diploma autenticata nei
modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968,  n.  15,  da  cui
risulti  il  possesso  del  titolo  di studio prescritto dall'art. 2,
punto 2) del presente bando.
  Coloro i quali sono in possesso del requisito di cui  alla  lettera
a),  seconda  parte  punto  due  dell'articolo prima citato, potranno
attestarne l'esistenza tramite apposita dichiarazione sostitutiva  di
atto   di   notorieta',  redatta  su  moduli  predisposti  da  questa
amministrazione;
  d) copia integrale dello stato di servizio militare  o  del  foglio
matricolare  o  certificato  dell'esito  di  leva  nel  caso  in  cui
l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile;
  e) certificato medico rilasciato dall'azienda U.S.L. competente per
territorio o da un medico  militare  dal  quale  risulti  l'idoneita'
fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego.
  I  candidati  invalidi  di  guerra  e  assimilati  devono  produrre
altresi', ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2  aprile
1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario
comprovante  che  l'invalido,  per  la  natura  e  il grado della sua
invalidita' o mutilazione, non  puo'  riuscire  di  pregiudizio  alla
salute  ed  incolumita' dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli
impianti.
  Ai  sensi  del  decreto  legislativo  n.  626/1994,  e   successive
modifiche   ed   integrazioni,   il  vincitore  sara'  sottoposto  ad
accertamento medico-sanitario da  parte  del  medico  competente  che
esprimera'  il  giudizio  sull'idoneita'  psico-fisica  del candidato
all'impiego.
  Per i portatori di handicap si procedera' cosi' come dispone l'art.
4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  f)  dichiarazione  attestante  l'esistenza  di  altri  rapporti  di
impiego pubblico o privato e, in caso affermativo,  relativa  opzione
per  il  nuovo  impiego o dichiarazione relativa all'esistenza di una
delle situazioni di incompatibilita' di cui all'art. 58  del  decreto
legislativo n. 29/1993.
  Detta  dichiarazione,  resa in data successiva al ricevimento della
nota di invito  dell'amministrazione,  deve  contenere  le  eventuali
indicazioni   concernenti  le  cause  di  risoluzione  di  precedenti
rapporti di impiego (art. 2, lettera g) del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  3 maggio 1957, n. 686) e deve essere rilasciata in
carta libera ed anche se negativa.
  I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato  di
cui   lo   straniero   e'   cittadino  devono  essere  conformi  alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso e  devono  essere,  altresi',
legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane.
  Agli  atti  e  documenti  redatti  in  lingua straniera deve essere
allegata una traduzione in lingua italiana, certificata  conforme  al
testo  straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
  I vincitori, cittadini della Comunita' europea, potranno  avvalersi
delle  medesime modalita' di presentazione dei documenti previsti per
i cittadini italiani.
  I documenti, in qualunque modalita' presentata, di cui alle lettere
a) e  b)  del  presente  articolo  dovranno  altresi'  attestare  che
l'interessato  era  in  possesso  dei requisiti prescritti anche alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande
di partecipazione al concorso.
  I candidati indigenti hanno la facolta' di produrre in carta libera
i documenti di cui al presente articolo purche'  dimostrino  la  loro
condizione di indigenza.
  I  profughi  dei  territori  di  confine  hanno  facolta'  di  fare
riferimento ai documenti gia' presentati ad altri pubblici  uffici  o
ad  atti  ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e
di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per  tali
documenti,  l'autorita'  che li ha rilasciati o gli uffici presso cui
sono depositati.
  Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 11 del decreto del  Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, il personale statale di ruolo
e'  tenuto  a  presentare,  entro  trenta  giorni  qalla  stipula del
contratto individuale di lavoro,  i  seguenti  documenti:  titolo  di
studio  o  equivalente autocertificazione (ad eccezione del personale
delle universita' e degli istituti di  istruzione  universitaria  che
partecipa  ai  sensi  dell'art.  84,  terzo  comma,  della  legge  n.
312/1980) e certificato medico ed e'  esonerato  dalla  presentazione
degli  altri  documenti  di  rito.  La  copia  integrale  dello stato
matricolare aggiornato sara' acquisita d'ufficio.
  I documenti di cui alle lettere a) b)  ed  e),  se  prodotti  nelle
forme di cui al punto 1) del presente articolo, devono essere di data
non anteriore a sei mesi rispetto a quella di ricevimento dell'invito
ad esibirli.
  Scaduto  inutilmente  il termine di cui al comma 1 e fatta salva la
possibilita' di una sua proroga a richiesta dell'interessato nel caso
di comprovato impedimento, non si da'  luogo  alla  stipulazione  del
contratto,  ovvero  si  provvede,  per  i  rapporti  gia' instaurati,
all'immediata risoluzione dei medesimi. Comporta altresi' l'immediata
risoluzione del rapporto di lavoro la mancata assunzione in  servizio
nel  termine  assegnato,  salvo  comprovati  e giustificati motivi di
impedimento. In  tale  caso  l'amministrazione,  valutati  i  motivi,
proroga  il  termine per l'assunzione compatibilmente con le esigenze
di servizio.
  Il nuovo assunto sara' invitato a regolarizzare entro trenta  giomi
dalla  data  della  nuova  richiesta da parte dell'amministrazione, a
pena di decadenza, la documentazione incompleta o  affetta  da  vizio
sanabile.