Art. 2.
                  Requisiti generali di ammissione
  Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei  seguenti
requisiti:
  1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani  non  appartenenti  alla  Repubblica)  o cittadinanza di uno
degli Stati membri dell'Unione europea.
  2)  titolo  di  studio:  diploma  di laurea in lingue e letterature
straniere.  In  alternativa:  diploma  di  istruzione  secondaria  di
secondo  grado  di durata quinquennale piu' quattro anni continuativi
di attivita' lavorativa di collaborazione  tecnica  per  elaborazione
dati  presso  lo  Stato,  enti  pubblici,  o  aziende  di  importanza
nazionale, Si terra' conto di eventuali equipollenze  disposte  dalla
normativa vigente.
  Indipendentemente dal possesso del suddetto titolo di studio potra'
partecipare  al concorso, ai sensi dell'art. 84, comma 3, della legge
n. 312/1980, il personale  delle  universita'  e  degli  istituti  di
istruzione  universitaria  con la qualifica immediatamente inferiore,
in servizio da almeno cinque anni senza demerito.
  Per coloro che hanno conseguito il titolo di studio  all'estero  e'
richiesto   il   possesso   di   un  titolo  di  studio  riconosciuto
equipollente a quello suindicato, in base ad  accordi  internazionali
ovvero con le modalita' di cui all'art. 332 del testo unico 31 agosto
1933,  n.  1592,  alla  data  di  scadenza  del  termine utile per la
presentazione delle  domande  di  partecipazione  al  concorso.  Tale
equipollenza  dovra'  risultare  da  idonea certificazione rilasciata
dalle competenti autorita';
  3) eta' non inferiore agli anni 18;
  4) idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione  accertera'  con
visita   medica  di  controllo  l'idoneita'  fisica  all'impiego  del
vincitore di concorso, in base alla normativa vigente;
  5) di essere in posizione regolare in relazione  agli  obblighi  di
leva;
  6) godimento dei diritti politici.
  Non  possono  essere  ammessi  al concorso coloro che siano esclusi
dall'elettorato  politico  attivo  nonche'  coloro  che  siano  stati
licenziati,  destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione  per  persistente  insufficiente  rendimento,  ovvero
siano  stati  dichiarati  decaduti  da  un  impiego statale, ai sensi
dell'art. 127,  primo  comma,  lettera  d),  del  testo  unico  delle
disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli  impiegati civili dello
Stato, approvato con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
gennaio 1957, n. 3.
  I   cittadini   degli   Stati  membri  dell'Unione  europea  devono
possedere,   ai   fini   dell'accesso   ai   posti   della   pubblica
amministrazione, i seguenti requisiti:
  a)  godere  dei  diritti  civili  e  politici  anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
  b) essere in possesso, fatta eccezione  per  la  titolarita'  della
cittadinanza  italiana,  di  tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
  c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
  Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti dai  candidati
alla  data  di  scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di ammissione al concorso.