Art. 4. Commissione giudicatrice La commissione esaminatrice del concorso sara' nominata con provvedimento di questa amministrazione, garantendo il rispetto delle situazioni di incompatibilita' previste dalla normativa vigente e, ai sensi dell'art. 5 del regolamento sull'accesso all'impiego presso l'Universita' degli studi di Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con decreto rettorale n. 691 del 26 maggio 1998, sara' formata da tre o cinque membri e composta: da un presidente e da almeno due esperti nelle materie oggetto del concorso o nella selezione del personale. Il presidente verra' scelto fra soggetti di idonea qualifica ed esperienza, rientranti nelle categorie di cui all'art. 9, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 o fra dirigenti pubblici o privati, i vice-dirigenti o gli appartenenti ai ruoli speciali dell'area tecnico scientifica e delle biblioteche o fra i professori universitari. Le funzioni di segretario saranno svolte da un impiegato appartenente a qualifica non inferiore alla settima. Alla suddetta commissione possono essere aggregati membri aggiunti per materie speciali o esperti in possesso di competenze specifiche relative alla selezione del personale.