Art. 4.
                      Commissione giudicatrice
  La   commissione  esaminatrice  del  concorso  sara'  nominata  con
provvedimento di questa amministrazione, garantendo il rispetto delle
situazioni di incompatibilita' previste dalla normativa vigente e, ai
sensi dell'art. 5 del  regolamento  sull'accesso  all'impiego  presso
l'Universita'   degli   studi  di  Bologna  da  parte  del  personale
tecnico-amministrativo, adottato con decreto rettorale n. 691 del  26
maggio  1998,  sara' formata da tre o cinque membri e composta: da un
presidente e da almeno due esperti nelle materie oggetto del concorso
o nella selezione del personale.
  Il presidente verra' scelto fra soggetti  di  idonea  qualifica  ed
esperienza,  rientranti  nelle  categorie di cui all'art. 9, comma 2,
lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 o
fra dirigenti pubblici o privati, i vice-dirigenti o gli appartenenti
ai ruoli speciali dell'area tecnico scientifica e delle biblioteche o
fra i professori universitari.
  Le  funzioni  di  segretario  saranno  svolte   da   un   impiegato
appartenente a qualifica non inferiore alla settima.
  Alla  suddetta commissione possono essere aggregati membri aggiunti
per materie speciali o esperti in possesso di  competenze  specifiche
relative alla selezione del personale.