Art. 5.
             Prove d'esame - Comunicazioni ai candidati
  Gli  esami  consisteranno  in  una prova scritta, che potra' essere
svolta anche in forma teorico-pratica, ed in  una  prova  orale  come
specificato   nel   programma  d'esame  allegato  al  presente  bando
(allegato 2). Tali  prove,  sono  volte  a  verificare  le  capacita'
tecnico  professionali  del  candidato,  la maturita' di pensiero, le
conoscenze culturali e le attitudini teorico pratiche  rilevanti  per
lo svolgimento delle mansioni pertinenti al posto messo a concorso.
  Il diario delle prove scritte sara' comunicato ai singoli candidati
almeno   quindici  giorni  prima  dell'inizio  delle  prove  medesime
mediante raccomandata a.r.
  Tale termine decorre dalla consegna delle  raccomandate,  da  parte
dell'amministrazione,  al  servizio  postale.  L'amministrazione  non
assume responsabilita' per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a  fatto  di  terzi,  a  caso  fortuito  o  forza
maggiore.
  Per  la  prova  scritta  i concorrenti non potranno portare con se'
libri, periodici, giornali quotidiani ed altre pubblicazioni di alcun
tipo ne'  potranno  portare  borse  o  simili,  capaci  di  contenere
pubblicazioni del genere, che dovranno in ogni caso essere consegnate
prima  dell'inizio  delle  prove  al personale di vigilanza, il quale
provvedera' a restituirle al termine  delle  stesse,  senza  peraltro
assumere alcuna responsabilita' circa il loro contenuto.
  I  candidati potranno consultare soltanto i dizionari ed i testi di
legge non commentati ed autorizzati dalla commissione.
  Durante lo svolgimento delle prove scritte i candidati non potranno
comunicare fra di loro in alcun modo pena l'immediata esclusione  dal
concorso.
  Conseguono  l'ammissione  al  colloquio  i  candidati  che  abbiano
riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno  21/30  o
equivalente.
  L'avviso  per  la  presentazione al colloquio sara' dato ai singoli
candidati almeno venti giorni prima di quello  in  cui  essi  debbono
sostenerlo   mediante  raccomandata  a.r.  con  tassa  a  carico  del
destinatario. Tale termine decorre dalla consegna delle raccomandate,
da    parte    dell'amministrazione,     al     servizio     postale.
L'amministrazione  non  assume responsabilita' per eventuali disguidi
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a  caso
fortuito  o forza maggiore. Ai medesimi sara' data contemporaneamente
comunicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.
  Il colloquio  si  svolgera'  in  un'aula  aperta  al  pubblico,  di
capienza  idonea  ad  assicurare la massima partecipazione. Nel corso
del colloquio si procedera' all'accertamento della conoscenza di  due
lingue  straniere  a  scelta  del  candidato  tra  inglese, francese,
tedesco e spagnolo. Tale accertamento si concludera' con un  giudizio
positivo   o  negativo  che  concorrera'  alla  determinazione  della
votazione relativa alla prova orale.
  Al termine di ogni seduta  dedicata  al  colloquio  la  commissione
predispone  l'elenco  dei  candidati esaminati, con l'indicazione del
voto da ciascuno riportato. Tale elenco verra' affisso all'albo della
sede degli esami.
  Il colloquio si intendera' superato con  una  votazione  di  almeno
21/30 o equivalente.
  Il  punteggio  finale  sara'  dato  dalla somma del voto conseguito
nella prova scritta e della votazione conseguita nel colloquio.
  I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L'amministrazione
puo'   disporre  in  qualsiasi  momento,  con  proprio  provvedimento
motivato, anche successivamente allo svolgimento delle prove d'esame,
l'esclusione dal  concorso  stesso.  L'esclusione  verra'  comunicata
all'interessato.
  Per  essere  ammessi  a  sostenere  le  prove  d'esame  i candidati
dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno  dei  seguenti
documenti di riconoscimento in corso di validita':
  a)  fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da
bollo, con firma dell'aspirante autenticata;
  b) tessera personale  di  riconoscimento  di  cui  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  28  luglio  1967, n. 851, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  c) tessera postale o  porto  d'armi  o  patente  automobilistica  o
passaporto o carta d'identita'.