Art. 7.
            Formazione ed approvazione della graduatoria
  Al termine delle prove d'esame la commissione forma la  graduatoria
secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo.
  La  graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo l'ordine
dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato,
con l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze  previste  nel
precedente art. 6.
  La  graduatoria  di  merito,  unitamente a quella del vincitore, e'
approvata con provvedimento dell'amministrazione ed e' immediatamente
efficace;  ha  la  durata  di  anni  due   dall'approvazione.   Detto
provvedimento    sara'    pubblicato    nel    bollettino   ufficiale
dell'Universita' degli studi di Bologna.
  Di tale pubblicazione sara'  data  notizia  mediante  avviso  nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di
detto avviso decorre il termine per eventuali impugnative, laddove il
provvedimento non sia stato portato altrimenti a conoscenza.
  L'amministrazione  si  riserva  la  facolta'   di   utilizzare   la
graduatoria  di  merito  al  fine  di  procedere  alla  copertura  di
ulteriori posti vacanti  a  tempo  indeterminato,  con  articolazione
dell'orario  a  tempo  pieno o parziale, nel rispetto dell'equilibrio
finanziario e di bilancio. Si riserva  altresi'  la  possibilita'  di
procedere  ad  assunzioni  a  tempo  determinato,  senza  pregiudizio
rispetto  all'esercizio  della  facolta'  precedente,  nel   rispetto
dell'equilibrio   finanziario   e   di  bilancio.  L'esercizio  delle
riservate  facolta'  avviene  senza  pregiudizio  alla  posizione  in
graduatoria, con prevalenza  dell'assunzione  a  tempo  indeterminato
rispetto   a   quella   a   tempo   determinato   e,   in  subordine,
dell'assunzione a tempo pieno rispetto a quella a tempo parziale.