Art. 8.
                       Assunzione in servizio
  Il candidato dichiarato vincitore sara' invitato  a  stipulare,  ai
sensi  dell'art.  16 del contratto collettivo di lavoro del personale
tecnico ed amministrativo  del  comparto  universita',  un  contratto
individuale  finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro a
tempo indeterminato.
  Il rapporto di lavoro e' regolato dal  contratto  individuale,  dai
contratti collettivi di comparto, dalle disposizioni di legge e dalle
normative comunitarie.
  Il  contratto  individuale  specifica  che il rapporto di lavoro e'
disciplinato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per  le
cause  di  risoluzione  e per i termini di preavviso. E' in ogni modo
condizione risolutiva del  contratto,  senza  obbligo  di  preavviso,
l'annullamento  della procedura di reclutamento che ne costituisce il
presupposto.
  Ai  nuovi  assunti  sara'  corrisposto  il  trattamento   economico
iniziale   spettante  alla  settima  qualifica,  oltre  agli  assegni
spettanti  a   norma   delle   vigenti   disposizioni   normative   e
contrattuali.
  Il  periodo di prova ha la durata di tre mesi. Decorso tale periodo
senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti,
il  dipendente  si  intende  confermato  in  servizio  e  gli   viene
riconosciuta  l'anzianita'  dal  giorno  dell'assunzione  a tutti gli
effetti.
  I vincitori, fatte salve le possibilita' di trasferimento nei  casi
previsti  dalla  legge  e  dal  "Regolamento  di mobilita'" di questo
Ateneo (pubblicato nel bollettino  ufficiale  dell'Universita'  degli
studi  di  Bologna n. 28 del 15 febbraio 1997), deve permanere presso
questa amministrazione per un periodo non inferiore  a  cinque  anni,
ferma  restando  comunque  la  facolta' dell'Ateneo di disporre anche
prima il trasferimento per  qualsiasi  altra  sede  ove  esigenze  di
servizio lo richiedano.