Art. 9.
                     Presentazione dei documenti
             per la costituzione del rapporto di lavoro
  Il   vincitore,   ai   fini  dell'accertamento  dei  requisiti  per
l'assunzione, sara'  invitato,  a  mezzo  raccomandata  a.r.  o  nota
telegrafica,  a presentare entro trenta giorni dalla stipulazione del
contratto individuale di lavoro, i sotto elencati documenti,  in  una
delle seguenti forme:
  1) originale, o copia autenticata, conforme alle prescrizioni delle
leggi sul bollo;
  2)  dichiarazione  sostitutiva di certificazione su appositi moduli
predisposti da questa amministrazione (per tutti i  documenti  tranne
per  quello  di  cui  al  punto  e)  che  dovra'  essere  prodotto in
originale). In quest'ultimo caso, resta  salva  la  possibilita'  per
l'amministrazione  di procedere ad idonei controlli sulla veridicita'
delle dichiarazioni sostitutive.
  Si  fa  presente altresi' che le dichiarazioni mendaci o false sono
punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
e nei casi piu' gravi possono  comportare  l'interdizione  temporanea
dai  pubblici  uffici,  ferma  restando  la  decadenza  dai  benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla  base  della
dichiarazione non veritiera:
  a)  certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana
o titolo che da' luogo all'equiparazione o certificato comprovante il
possesso della cittadinanza di uno  degli  Stati  membri  dell'Unione
europea;
  b) certificato comprovante il godimento dei diritti politici.
  I  cittadini  di  uno degli Stati membri dell'Unione europea devono
presentare certificato di godimento dei  diritti  civili  e  politici
anche nello Stato di appartenenza o di provenienza;
  c) originale del titolo di studio o certificato sostitutivo a tutti
gli  effetti  dello  stesso, ovvero copia del diploma autenticata nei
modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968,  n.  15,  da  cui
risulti  il  possesso  del  titolo  di studio prescritto dall'art. 2,
punto 2) del presente bando.
  d) copia integrale dello stato di servizio militare  o  del  foglio
matricolare  o  certificato  dell'esito  di  leva  nel  caso  in  cui
l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile;
  e) certificato medico rilasciato dall'azienda U.S.L. competente per
territorio o da un medico  militare  dal  quale  risulti  l'idoneita'
continuativa  ed incondizionata all'impiego. Qualora il candidato sia
affetto da qualche imperfezione fisica il certificato  ne  deve  fare
menzione  con  la dichiarazione che l'imperfezione stessa non e' tale
da menomare l'attitudine  dell'aspirante  all'impiego  per  il  quale
concorre.
  I  candidati  invalidi  di  guerra  e  assimilati  devono  produrre
altresi', ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2  aprile
1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario
comprovante  che  l'invalido,  per  la  natura  e  il grado della sua
invalidita' o mutilazione, non  puo'  riuscire  di  pregiudizio  alla
salute  ed  incolumita' dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli
impianti.
  Ai sensi del decreto legislativo n. 626/1994 e successive modifiche
ed  integrazioni,  il  vincitore  sara'  sottoposto  ad  accertamento
medico-sanitario  da  parte  del  medico competente che esprimera' il
giudizio sull'idoneita' psico-fisica del candidato all'impiego.
  Per i portatori di handicap si procedera' cosi' come dispone l'art.
4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  f)  dichiarazione  attestante  l'esistenza  di  altri  rapporti  di
impiego  pubblico  o privato e, in caso affermativo, relativa opzione
per il nuovo impiego o dichiarazione relativa  all'esistenza  di  una
delle  situazioni  di incompatibilita' di cui all'art. 58 del decreto
legislativo n. 29/1993.
  Detta dichiarazione, resa in data successiva al  ricevimento  della
nota  di  invito  dell'amministrazione,  deve  contenere le eventuali
indicazioni  concernenti  le  cause  di  risoluzione  di   precedenti
rapporti  di  impiego (art. 2, lettera g), del decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686) e deve essere  rilasciata  in
carta libera ed anche se negativa.
  I  certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di
cui  lo  straniero  e'  cittadino   devono   essere   conformi   alle
disposizioni  vigenti  nello  Stato stesso e devono essere, altresi',
legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane.
  Agli atti e documenti  redatti  in  lingua  straniera  deve  essere
allegata  una  traduzione in lingua italiana, certificata conforme al
testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza  diplomatica
o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
  I   documenti,   o   le   relative   dichiarazioni  sostitutive  di
certificazione di cui alle lettere a)  e  b)  del  presente  articolo
dovranno  altresi'  attestare  che  l'interessato era in possesso dei
requisiti prescritti anche alla data di scadenza  del  termine  utile
per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
  Valendosi  dei  principi di semplificazione contenuti nella legge 4
gennaio 1968, n. 15 e 15 maggio 1997, n. 127, ed ai sensi del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo  1994,  n.    281,
questa   amministrazione   richiedera'  d'ufficio,  solamente  per  i
cittadini italiani, alla  competente  procura  della  Repubblica,  il
certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti;
  I candidati indigenti hanno la facolta' di produrre in carta libera
i  documenti  di  cui al presente articolo purche' dimostrino la loro
condizione di indigenza.
  I  profughi  dei  territori  di  confine  hanno  facolta'  di  fare
riferimento  ai  documenti gia' presentati ad altri pubblici uffici o
ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni  giuridiche  e
di  fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali
documenti, l'autorita' che li ha rilasciati o gli uffici  presso  cui
sono depositati.
  Ai  sensi dell'ultimo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, il personale statale di ruolo
e' tenuto  a  presentare,  entro  trenta  giorni  dalla  stipula  del
contratto  individuale  di  lavoro,  i  seguenti documenti: titolo di
studio o equivalente autocertificazione (ad eccezione  del  personale
delle  universita'  e  degli istituti di istruzione universitaria che
partecipa  ai  sensi  dell'art.  84,  terzo  comma,  della  legge  n.
312/1980)  e  certificato  medico ed e' esonerato dalla presentazione
degli altri  documenti  di  rito.  La  copia  integrale  dello  stato
matricolare aggiornato sara' acquisita d'ufficio.
  I  documenti  di  cui  alle  lettere a) b) ed e), se prodotti nelle
forme di cui al punto 1) del presente articolo, devono essere di data
non anteriore a sei mesi rispetto a quella di ricevimento dell'invito
ad esibirli.
  Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 1 e fatta  salva  la
possibilita' di una sua proroga a richiesta dell'interessato nel caso
di  comprovato  impedimento,  non  si da' luogo alla stipulazione del
contratto, ovvero  si  provvede,  per  i  rapporti  gia'  instaurati,
all'immediata risoluzione dei medesimi. Comporta altresi' l'immediata
risoluzione  del rapporto di lavoro la mancata assunzione in servizio
nel termine assegnato, salvo  comprovati  e  giustificati  motivi  di
impedimento.  In  tale  caso  l'amministrazione,  valutati  i motivi,
proroga il termine per l'assunzione compatibilmente con  le  esigenze
di servizio.
  Il nuovo assunto sara' invitato a regolarizzare entro trenta giorni
dalla  data  della  nuova  richiesta da parte dell'amministrazione, a
pena di decadenza, la documentazione incompleta o  affetta  da  vizio
sanabile.