Art. 2.
  1. Per l'ammissione  al  concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti:
  a) eta' non inferiore ad anni 18 e non superiore ai sessantacinque;
tale  limite  e'  elevato  a  sessantasette  anni per coloro che gia'
rivestono  la  qualifica  di  impiegati  dei  ruoli  organici   delle
amministrazioni dello Stato;
  b) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani
non appartenenti alla Repubblica;
  c) godimento dei diritti politici;
  d) diploma di perito industriale capotecnico;
  e) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari;
  f)   idoneita'   fisica   all'impiego;  l'istituto  si  riserva  di
sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;
  2. Ai sensi dell'art. 37 del decreto legislativo 3  febbraio  1993,
n.  29,  dell'art.  3  del  decreto  del Presidente del Consiglio dei
Ministri 7 febbraio 1994, n. 174,  e  dell'art.  2  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonche' dai dd.dd.
5  novembre 1994 e 10 luglio 1997 citati nelle premesse, il requisito
della  cittadinanza  italiana  non  e'  richiesto  per   i   soggetti
appartenenti  agli  altri  Stati  membri dell'Unione europea.   Detti
soggetti dovranno possedere,  ai  fini  dell'ammissione  al  presente
concorso, i seguenti requisiti:
  a) possesso della cittadinanza dello Stato di appartenenza;
  b)  godimento  dei  diritti  civili e politici anche negli Stati di
appartenenza e provenienza, se non coincidenti;
  c) adeguata conoscenza  della  lingua  italiana.  Detta  conoscenza
verra'  accertata  dalla  commissione  esaminatrice  tramite apposito
colloquio che  precedera'  l'espletamento  della  prova  scritta  del
concorso di cui trattasi;
  d) tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini italiani.
  3. Non possono essere ammessi al concorso:
  a) coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo;
  b)  coloro  che  siano  stati  destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica  amministrazione  per  persistente  insufficiente
rendimento;
  c)  coloro  che  siano  stati  dichiarati decaduti da altro impiego
statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante  la  produzione
di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile;
  d)  i  dipendenti  dell'Istituto  superiore  di  sanita'  che  gia'
rivestono profilo di collaboratore tecnico enti di  ricerca  -  sesto
livello professionale dell'Istituto medesimo.
  4.  I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine utile per  la  presentazione  delle
domande di ammissione al concorso.
  5.  L'esclusione  dal concorso per difetto dei prescritti requisiti
potra' essere disposta in ogni  momento,  con  decreto  motivato  del
direttore dell'Istituto superiore di sanita'.