Art. 5.
  1.  Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il candidato
intende presentare ai fini della valutazione di merito.
  2. Per  la  valutazione  dei  titoli  la  commissione  esaminatrice
disporra'  nel  complesso,  per ciascun candidato di un punteggio non
superiore a punti 10,00.
  3. Le categorie dei titoli ed i relativi punteggi  massimi  sono  i
seguenti:
  ctg.1) Pubblicazioni scientifiche: fino a punti 2,50:
  punteggio massimo attribuibile a ciascuna pubblicazione punti 0,50;
  saranno  oggetto  di  valutazione  soltanto  le  pubblicazioni  che
abbiano carattere scientifico, tenendo in considerazione  l'attinenza
alle materie d'esame;
  cgt.2) Servizi prestati: fino a punti 3,00:
  saranno  valutati  servizi  ed  attivita'  svolti dai concorrenti a
seguito  di  concorso  o  contratto  anche  di  diritto  privato,  ed
attinenti  alle  mansioni  da svolgere presso l'Istituto superiore di
sanita',  prestati   in   categoria   superiore,   corrispondente   o
immediatamente inferiore a quella per la quale si concorre.
  la  certificazione  dovra' attestare che i servizi o attivita' sono
stati effettivamente svolti, nonche' la data di inizio  ed  eventuale
data di fine del servizio o attivita' medesimi.
  Per  detti  servizi  o  attivita' saranno attribuiti punti 0,50 per
anno o frazione di anno non inferiore a 6 mesi.  Il  punteggio  sara'
attribuito  dopo  aver  sommato  tra  loro  i vari periodi. Se per lo
stesso periodo di tempo risultano prestati piu' servizi ed  attivita'
tale periodo verra' considerato una sola volta.
  Saranno  altresi'  valutati  con  lo  stesso punteggio i periodi di
effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di  ferma
volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma
dei carabinieri;
  ctg.3) Elaborati di servizio: fino a punti 0,50:
  punteggio massimo attribuibile a ciascun elaborato punti 0,10;
  saranno   considerati   elaborati   di   servizio   quelli   svolti
nell'esercizio delle proprie attribuzioni  o  per  speciale  incarico
conferito  dall'Istituto  superiore di sanita' o dall'amministrazione
presso cui si e' prestato servizio e che vertano su problemi  tecnici
o   su   questioni   di  particolare  rilievo  attinenti  ai  servizi
dell'amministrazione. In essi dovra'  riscontrarsi  un  carattere  di
"originalita'";
  ctg.4) Corsi di perfezionamento ed aggiornamento seguiti, attinenti
alle materie d'esame: fino a punti 2,00:
  punteggio massimo attribuibile a ciascun corso punti 0,25;
  cgt.5)  Vincita  in  concorsi per qualifica o profilo equivalente o
superiore al profilo per il quale si concorre, attinenti  le  materie
delle prove d'esame: fino a punti 2,00:
  punteggio  massimo attribuibile a ciascuna vincita della categoria:
punti 0,25.
  4. Le  pubblicazioni  scientifiche  e  gli  elaborati  di  servizio
potranno  essere  prodotte in originale, copia autenticata ovvero, ai
sensi dell'art. 2 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
403/1998,  in  semplice  fotocopia  dichiarata conforme all'originale
mediante   dichiarazione   sostitutiva   dell'atto   di    notorieta'
sottoscritta  in presenza del dipendente addetto o corredata da copia
fotostatica, ancorche' non autenticata, di un documento di  identita'
del  sottoscrittore.  I  lavori  in  corso di stampa saranno presi in
considerazione soltanto se accompagnati dalla lettera di accettazione
dell'editore, in originale o in copia autenticata,  o,  in  luogo  di
tale   lettera,   da   una  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di
notorieta' con la quale il candidato attesti che  i  lavori  medesimi
sono  stati accettati per la pubblicazione. Tale dichiarazione dovra'
indicare con esattezza il titolo del lavoro,  il  nome  dei  relativi
autori,  la  data  di  accettazione  nonche'  il  nome  della rivista
scientifica nella quale il lavoro stesso sara' pubblicato.Non saranno
presi  in  considerazione  lavori  ciclostilati,   dattilografati   o
manoscritti.
  5.  Gli  altri  titoli  di  merito  sopra  elencati dovranno essere
prodotti in originale o copia autenticata ovvero, a seconda dei casi,
tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione  o  dichiarazione
sostitutiva  dell'atto  di  notorieta' secondo quanto stabilito dagli
articoli 2 e 4 della legge n. 15/68 come modificati, rispettivamente,
dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.
403/1998,   che   dovranno  essere  sottoscritte  dal  candidato.  La
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', qualora non  venga
sottoscritta  in  presenza  del  dipendente  addetto,  dovra'  essere
corredata da copia fotostatica,  ancorche'  non  autenticata,  di  un
documento di identita' del sottoscrittore. Detta dichiarazione potra'
riguardare  anche  l'attestazione  di conformita' all'originale della
documentazione eventualmente prodotta in fotocopia non autenticata.
  6. Le dichiarazioni sostitutive di cui  sopra,  come  anche  quelle
previste   nei  successivi  articoli  del  presente  bando,  dovranno
contenere tutti gli elementi  che  le  rendono  utilizzabili,  per  i
relativi fini, in luogo della documentazione che sostituiranno.
  7.  Le  dichiarazioni  mendaci  o  la  falsita' degli atti, secondo
quanto previsto dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,  sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
  8.  L'Istituto  procedera'  ad  idonei controlli, anche a campione,
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
  9. I titoli di cui  al  presente  articolo  prodotti  in  fotocopia
semplice  non  corredata dalla dichiarazione sostitutiva con la quale
se ne attesti la  conformita'  all'originale  non  saranno  presi  in
considerazione.
  10.  Alla  domanda  dovra'  essere allegato, altresi', un elenco in
duplice copia di tutti i titoli presentati. Detto elenco,  sul  quale
dovranno  essere  indicati  gli estremi del concorso e le generalita'
del candidato, dovra' essere firmato dal candidato medesimo.  Ciascun
titolo dovra'  essere  numerato  progressivamente  e  la  numerazione
dovra' essere riportata nell'elenco.
  11.  I titoli eventualmente inviati non congiuntamente alla domanda
saranno  presi  in  considerazione  solo  se  spediti,  a  mezzo   di
raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine utile per la
presentazione  delle  domande.  Tali  titoli,  unitamente al relativo
elenco in duplice copia, dovranno essere accompagnati da  un'apposita
lettera di trasmissione.
  12.  Non  e'  consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni
che siano stati presentati per altro concorso ovvero giacenti  presso
l'Istituto  superiore di sanita' o presso altre amministrazioni dello
Stato.
  13. I documenti di cui  al  presente  articolo  non  sono  soggetti
all'imposta sul bollo;
  14. La valutazione dei titoli e' effettuata dopo la prova scritta e
prima  che  si  proceda  alla  valutazione  dei  relativi  elaborati.
Saranno valutati i titoli dei soli candidati risultati presenti  alla
prova scritta.
  15.  Il  punteggio  attribuito  per  i  titoli sara' reso noto agli
interessati prima dell'effettuazione della prova pratica.