Art. 8.
  1.  Per  lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui
al decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  1970,  n.
1077,  alla  legge  5 febbraio 1992, n. 104, al decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ed al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  9  maggio  1994,  n. 487, e successive
modificazioni.