Art. 8. 1. Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ed al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.