Art. 10.
  1. I candidati che abbiano superato la prova orale e che  intendano
far  valere  i  titoli di riserva e/o preferenza a parita' di merito,
previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.
487/1994,  dovranno  far pervenire all'Istituto superiore di sanita',
entro il termine perentorio di giorni quindici, decorrenti dal giorno
successivo a quello in cui gli stessi abbiano sostenuto detta  prova,
i  documenti  attestanti  il  possesso  di  tali  titoli. I documenti
dovranno attestare, altresi', che i suddetti titoli  erano  posseduti
fin  dalla  data  di  scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande.
  2. La documentazione  di  cui  al  precedente  comma  del  presente
articolo  non  e'  richiesta  per i dipendenti di ruolo dell'Istituto
superiore  di  sanita'  ne'  per  i  dipendenti  di  altre  pubbliche
amministrazioni, nel caso in cui la documentazione stessa esista agli
atti del fascicolo personale.
  3. A parita' di merito hanno diritto alla preferenza:
  1)  gli insigniti di medaglia al valor militare. Tale titolo potra'
essere comprovato  mediante  copia  autentica  del  provvedimento  di
concessione o mediante idonea certificazione rilasciata dal Ministero
della difesa;
  2)  i  mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti. Tale qualita'
potra' essere comprovata mediante  copia  autentica  del  decreto  di
concessione  della  pensione  da cui risulti la categoria di pensione
assegnata ovvero l'estratto del  referto  medico  collegiale  da  cui
risulti la descrizione dell'invalidita', ovvero da una certificazione
rilasciata  dalla  competente  Opera  nazionale  per  gli invalidi di
guerra;
  3) i mutilati ed invalidi  per  fatto  di  guerra  o  per  atti  di
terrorismo.  Tale  qualita'  potra'  essere comprovata mediante copia
autentica del decreto di concessione della pensione da cui risulti la
categoria di pensione assegnata, ovvero l'estratto del referto medico
collegiale da cui risulti la descrizione dell'invalidita', ovvero  da
una  certificazione  rilasciata  dalla competente Opera nazionale per
gli  invalidi  di  guerra  o  da  un  certificato  rilasciato   dalla
competente prefettura;
  4)  i  mutilati  ed  invalidi  per  servizio nel settore pubblico e
privato.  Tale  qualita'  potra'  essere   comprovata   mediante   la
produzione   di  copia  autentica  del  provvedimento  con  il  quale
l'amministrazione  statale  o  gli  enti   locali   territoriali   ed
istituzionali  abbiano  riconosciuto  una  mutilazione  od infermita'
ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A annessa alla
legge 19 febbraio 1942, n. 137, e  successive  modificazioni,  ovvero
mediante    un    attestato    dell'I.N.A.I.L.    circa   la   natura
dell'invalidita' e  circa  il  grado  di  riduzione  della  capacita'
lavorativa che non deve essere inferiore ad un terzo;
  5)  gli  orfani  di  guerra.  Tale condizione deve risultare da una
certificazione dell'iscrizione nell'elenco generale da tenersi a cura
dei comitati provinciali dell'Opera nazionale orfani di  guerra  (ora
le   prefetture)   o   dell'autorita'   consolare,  nella  rispettiva
giurisdizione ai sensi dell'art. 8 della  legge  13  marzo  1958,  n.
365.
  6)  gli  orfani  dei  caduti  per  fatto  di  guerra  o per atti di
terrorismo. Tale qualita' dovra'  essere  comprovata  mediante  copia
autentica del decreto di concessione della pensione da cui risulti la
categoria  di  pensione  assegnata, ovvero con l'estratto del referto
medico collegiale da cui  risulti  la  descrizione  dell'invalidita',
ovvero  da  una  certificazione  rilasciata  dalla  competente  Opera
nazionale per gli invalidi di guerra o dalla prefettura competente;
  7) gli orfani dei  caduti  per  servizio  nel  settore  pubblico  e
privato.   Tale   qualita'   potra'  essere  comprovata  mediante  la
produzione  di  copia  autentica  del  provvedimento  con  il   quale
l'amministrazione   statale   o   gli  enti  locali  territoriali  ed
istituzionali abbiano riconosciuto al  genitore  una  mutilazione  od
infermita'  ascrivibili  ad una delle categorie di cui alla tabella A
annessa  alla  legge  19  febbraio  1942,  n.   137,   e   successive
modificazioni,  unitamente  ad una certificazione anagrafica o ad una
dichiarazione sostitutiva ai sensi della  legge  n.  15/1968  da  cui
risulti  il  rapporto  di  filiazione  ovvero  da  una certificazione
rilasciata dall'amministrazione dalla quale  dipendeva  il  genitore,
ovvero  mediante  una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il
genitore  e'  deceduto  per  causa  di  lavoro  unitamente   ad   una
certificazione  anagrafica  o  una dichiarazione sostitutiva ai sensi
della legge n. 15/1968 da cui risulti il rapporto di filiazione;
  8) i feriti in combattimento. Tale servizio deve risultare mediante
la produzione di copia  del  foglio  matricolare  o  dello  stato  di
servizio  o  da  altra  attestazione  rilasciata  dal Ministero della
difesa dalla quale risulti la circostanza;
  9) gli insigniti  di  croce  di  guerra  o  di  altra  attestazione
speciale  di  merito  di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa:
il primo titolo potra' essere comprovato mediante copia autentica del
provvedimento di concessione o idonea certificazione  rilasciata  dal
Ministero della Difesa; il secondo con certificato di famiglia;
  10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti.
Tale  qualita'  potra' essere comprovata mediante copia autentica del
decreto di concessione della pensione al genitore da cui  risulti  la
categoria  di  pensione  assegnata,  ovvero  mediante  l'estratto del
referto   medico   collegiale   da   cui   risulti   la   descrizione
dell'invalidita',  ovvero  da  una  certificazione  rilasciata  dalla
competente Opera nazionale per gli invalidi di guerra  unitamente  ad
una  certificazione  anagrafica attestante il rapporto di filiazione,
ovvero da una certificazione rilasciata a nome  del  candidato  dalla
direzione generale delle pensioni di guerra;
  11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra o per
atto  di  terrorismo. Tale qualita' potra' essere comprovata mediante
copia autentica del decreto di concessione della pensione al genitore
da cui risulti la categoria di pensione  assegnata,  ovvero  mediante
l'estratto   del   referto   medico  collegiale  da  cui  risulti  la
descrizione dell'invalidita', ovvero da una certificazione rilasciata
dalla  competente  Opera  nazionale  per  gli  invalidi   di   guerra
unitamente ad una certificazione anagrafica attestante il rapporto di
filiazione,  ovvero  da  una  certificazione  rilasciata  a  nome del
candidato dalla direzione generale delle pensioni di guerra o  da  un
certificato rilasciato dalla competente prefettura;
  12)  i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato. Tale qualita' potra' essere  comprovata  mediante
la  produzione  di  copia  autentica  del  provvedimento con il quale
l'amministrazione  statale  o  gli  enti   locali   territoriali   ed
istituzionali  abbiano  riconosciuto  al  genitore una mutilazione od
infermita' ascrivibili ad una delle categorie di cui alla  tabella  A
annessa   alla   legge   19  febbraio  1942,  n.  137,  e  successive
modificazioni, unitamente ad una  certificazione  anagrafica  da  cui
risulti  il  rapporto  di  filiazione  ovvero  da  una certificazione
rilasciata dall'amministrazione dalla quale  dipendeva  il  genitore,
ovvero  mediante  la  produzione  di  una dichiarazione dell'I.N.P.S.
circa la natura dell'invalidita'  ed  il  grado  di  riduzione  della
capacita'  lavorativa, unitamente ad una certificazione anagrafica da
cui risulti il rapporto di filiazione;
  13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e  le
sorelle  ed  i  fratelli  vedovi  o non sposati dei caduti in guerra.
Tale condizione potra' risultare mediante copia autentica del decreto
di concessione della pensione al genitore da cui risulti la categoria
di pensione assegnata, ovvero da una certificazione rilasciata a nome
del candidato dalla direzione  generale  delle  pensioni  di  guerra,
unitamente ad una certificazione anagrafica attestante il rapporto di
coniugio o di parentela con il defunto;
  14)  i  genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti  per  fatto  di
guerra  o  per  atti  di terrorismo. Tale condizione potra' risultare
mediante copia autentica del decreto di concessione della pensione al
genitore da cui risulti la categoria di pensione assegnata, ovvero da
una certificazione rilasciata dalla direzione generale delle pensioni
di guerra da rilasciarsi a nome  del  candidato,  unitamente  ad  una
certificazione  anagrafica  attestante  il  rapporto di coniugio o di
parentela con  il  defunto  o  da  un  certificato  dalla  competente
prefettura;
  15)  i  genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei  caduti  per  servizio
nel   settore   pubblico  e  privato.  Tale  qualita'  potra'  essere
comprovata  mediante   la   produzione   di   copia   autentica   del
provvedimento  con  il  quale  l'amministrazione  statale  o gli enti
locali territoriali ed istituzionali abbiano riconosciuto al genitore
una mutilazione od infermita' ascrivibili ad una delle  categorie  da
cui  alla  tabella  A  annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e
successive modificazioni, ovvero  da  una  certificazione  rilasciata
dall'amministrazione  dalla quale dipendeva il defunto, unitamente ad
una certificazione anagrafica attestate il rapporto di coniugio o  di
parentela  con  il defunto dalla quale dipendeva il congiunto, ovvero
mediante la produzione di una dichiarazione dell'I.N.P.S.  attestante
che il coniuge od il fratello e' deceduto per causa di lavoro nonche'
di una certificazione anagrafica attestante il rapporto di coniugio o
di parentela con il defunto;
  16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti.
Tale  stato deve essere comprovato mediante la produzione dello stato
matricolare da cui risultino le campagne di guerra;
  17) coloro che  abbiano  prestato  lodevole  servizio  a  qualunque
titolo,  per  non  meno  di  un  anno  presso l'Istituto superiore di
sanita' da comprovarsi mediante produzione di copia  dello  stato  di
servizio con l'eventuale indicazione dei giudizi riportati;
  18)  i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli
a carico. Tale titolo deve essere comprovato mediante  certificazione
anagrafica  dalla quale risulti la data del matrimonio e quella della
nascita dei figli ovvero  mediante  certificazione  anagrafica  dalla
quale  risulti  la  data  della  nascita  dei  figli  che, per essere
valutate, devono essere antecedenti alla data di scadenza del termine
di presentazione delle domande del presente concorso;
  19) gli invalidi ed i mutilati  civili.  Tale  titolo  deve  essere
comprovato  mediante  la  produzione  di  una  certificazione  o  del
provvedimento  dal  quale  risulti  che  la   commissione   sanitaria
provinciale  abbia  accertato  l'esistenza  di  minorazioni  tali  da
determinare una riduzione della capacita' lavorativa non inferiore ad
un terzo (legge 30 marzo 1971, n. 118);
  20)  i  militari  volontari  delle  Forze  armate  congedati  senza
demerito  al  termine  della ferma o rafferma. Tale condizione potra'
essere  comprovata  mediante  la  produzione  della  copia   conforme
all'originale   dello   stato  di  servizio  militare  o  del  foglio
matricolare di congedo illimitato.
  5. A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
  a) dal numero dei figli a carico, da comprovarsi nello stesso  modo
di  cui  al punto n. 18, indipendentemente dal fatto che il candidato
sia coniugato o meno;
  b)  dall'aver  prestato  lodevole  servizio  nelle  amministrazioni
pubbliche, da comprovarsi mediante produzione di copia dello stato di
servizio  con  l'eventuale  indicazione  dei giudizi riportati oppure
certificazione attestante il lodevole  servizio  prestato  rilasciata
dall'amministrazione d'appartenenza;
  c) dall'eta'. E' preferito il candidato piu' giovane di eta'.
  6.  Il  diritto  alla  preferenza a parita' di merito potra' essere
dimostrato   anche   tramite   dichiarazione   sostitutiva   di   una
certificazione   ovvero   dichiarazione   sostitutiva   dell'atto  di
notorieta' a seconda dei casi.
  7. Il candidato che abbia omesso di  dichiarare  nella  domanda  il
possesso  dei  titoli  che diano diritto alla preferenza a parita' di
merito di cui sopra non potra' beneficiare dei medesimi.
  8. I documenti di cui  al  presente  articolo  saranno  considerati
prodotti  in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento entro il termine indicato nel  primo  comma.  A
tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Detti documenti non sono soggetti all'imposta sul bollo.
  9.  Ai  documenti  di  cui  al  presente articolo redatti in lingua
straniera deve essere allegata  una  traduzione  in  lingua  italiana
certificata  conforme  al  testo  straniero, redatta dalla competente
rappresentanza  diplomatica  o  consolare  ovvero  da  un  traduttore
ufficiale.