Art. 10. 1. I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di riserva e/o preferenza a parita' di merito, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, dovranno far pervenire all'Istituto superiore di sanita', entro il termine perentorio di giorni quindici, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui gli stessi abbiano sostenuto detta prova, i documenti attestanti il possesso di tali titoli. I documenti dovranno attestare, altresi', che i suddetti titoli erano posseduti fin dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. 2. La documentazione di cui al precedente comma del presente articolo non e' richiesta per i dipendenti di ruolo dell'Istituto superiore di sanita' ne' per i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, nel caso in cui la documentazione stessa esista agli atti del fascicolo personale. 3. A parita' di merito hanno diritto alla preferenza: 1) gli insigniti di medaglia al valor militare. Tale titolo potra' essere comprovato mediante copia autentica del provvedimento di concessione o mediante idonea certificazione rilasciata dal Ministero della difesa; 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti. Tale qualita' potra' essere comprovata mediante copia autentica del decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione assegnata ovvero l'estratto del referto medico collegiale da cui risulti la descrizione dell'invalidita', ovvero da una certificazione rilasciata dalla competente Opera nazionale per gli invalidi di guerra; 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra o per atti di terrorismo. Tale qualita' potra' essere comprovata mediante copia autentica del decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione assegnata, ovvero l'estratto del referto medico collegiale da cui risulti la descrizione dell'invalidita', ovvero da una certificazione rilasciata dalla competente Opera nazionale per gli invalidi di guerra o da un certificato rilasciato dalla competente prefettura; 4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato. Tale qualita' potra' essere comprovata mediante la produzione di copia autentica del provvedimento con il quale l'amministrazione statale o gli enti locali territoriali ed istituzionali abbiano riconosciuto una mutilazione od infermita' ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e successive modificazioni, ovvero mediante un attestato dell'I.N.A.I.L. circa la natura dell'invalidita' e circa il grado di riduzione della capacita' lavorativa che non deve essere inferiore ad un terzo; 5) gli orfani di guerra. Tale condizione deve risultare da una certificazione dell'iscrizione nell'elenco generale da tenersi a cura dei comitati provinciali dell'Opera nazionale orfani di guerra (ora le prefetture) o dell'autorita' consolare, nella rispettiva giurisdizione ai sensi dell'art. 8 della legge 13 marzo 1958, n. 365. 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra o per atti di terrorismo. Tale qualita' dovra' essere comprovata mediante copia autentica del decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione assegnata, ovvero con l'estratto del referto medico collegiale da cui risulti la descrizione dell'invalidita', ovvero da una certificazione rilasciata dalla competente Opera nazionale per gli invalidi di guerra o dalla prefettura competente; 7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato. Tale qualita' potra' essere comprovata mediante la produzione di copia autentica del provvedimento con il quale l'amministrazione statale o gli enti locali territoriali ed istituzionali abbiano riconosciuto al genitore una mutilazione od infermita' ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e successive modificazioni, unitamente ad una certificazione anagrafica o ad una dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15/1968 da cui risulti il rapporto di filiazione ovvero da una certificazione rilasciata dall'amministrazione dalla quale dipendeva il genitore, ovvero mediante una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il genitore e' deceduto per causa di lavoro unitamente ad una certificazione anagrafica o una dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15/1968 da cui risulti il rapporto di filiazione; 8) i feriti in combattimento. Tale servizio deve risultare mediante la produzione di copia del foglio matricolare o dello stato di servizio o da altra attestazione rilasciata dal Ministero della difesa dalla quale risulti la circostanza; 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa: il primo titolo potra' essere comprovato mediante copia autentica del provvedimento di concessione o idonea certificazione rilasciata dal Ministero della Difesa; il secondo con certificato di famiglia; 10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti. Tale qualita' potra' essere comprovata mediante copia autentica del decreto di concessione della pensione al genitore da cui risulti la categoria di pensione assegnata, ovvero mediante l'estratto del referto medico collegiale da cui risulti la descrizione dell'invalidita', ovvero da una certificazione rilasciata dalla competente Opera nazionale per gli invalidi di guerra unitamente ad una certificazione anagrafica attestante il rapporto di filiazione, ovvero da una certificazione rilasciata a nome del candidato dalla direzione generale delle pensioni di guerra; 11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra o per atto di terrorismo. Tale qualita' potra' essere comprovata mediante copia autentica del decreto di concessione della pensione al genitore da cui risulti la categoria di pensione assegnata, ovvero mediante l'estratto del referto medico collegiale da cui risulti la descrizione dell'invalidita', ovvero da una certificazione rilasciata dalla competente Opera nazionale per gli invalidi di guerra unitamente ad una certificazione anagrafica attestante il rapporto di filiazione, ovvero da una certificazione rilasciata a nome del candidato dalla direzione generale delle pensioni di guerra o da un certificato rilasciato dalla competente prefettura; 12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato. Tale qualita' potra' essere comprovata mediante la produzione di copia autentica del provvedimento con il quale l'amministrazione statale o gli enti locali territoriali ed istituzionali abbiano riconosciuto al genitore una mutilazione od infermita' ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e successive modificazioni, unitamente ad una certificazione anagrafica da cui risulti il rapporto di filiazione ovvero da una certificazione rilasciata dall'amministrazione dalla quale dipendeva il genitore, ovvero mediante la produzione di una dichiarazione dell'I.N.P.S. circa la natura dell'invalidita' ed il grado di riduzione della capacita' lavorativa, unitamente ad una certificazione anagrafica da cui risulti il rapporto di filiazione; 13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra. Tale condizione potra' risultare mediante copia autentica del decreto di concessione della pensione al genitore da cui risulti la categoria di pensione assegnata, ovvero da una certificazione rilasciata a nome del candidato dalla direzione generale delle pensioni di guerra, unitamente ad una certificazione anagrafica attestante il rapporto di coniugio o di parentela con il defunto; 14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra o per atti di terrorismo. Tale condizione potra' risultare mediante copia autentica del decreto di concessione della pensione al genitore da cui risulti la categoria di pensione assegnata, ovvero da una certificazione rilasciata dalla direzione generale delle pensioni di guerra da rilasciarsi a nome del candidato, unitamente ad una certificazione anagrafica attestante il rapporto di coniugio o di parentela con il defunto o da un certificato dalla competente prefettura; 15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato. Tale qualita' potra' essere comprovata mediante la produzione di copia autentica del provvedimento con il quale l'amministrazione statale o gli enti locali territoriali ed istituzionali abbiano riconosciuto al genitore una mutilazione od infermita' ascrivibili ad una delle categorie da cui alla tabella A annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e successive modificazioni, ovvero da una certificazione rilasciata dall'amministrazione dalla quale dipendeva il defunto, unitamente ad una certificazione anagrafica attestate il rapporto di coniugio o di parentela con il defunto dalla quale dipendeva il congiunto, ovvero mediante la produzione di una dichiarazione dell'I.N.P.S. attestante che il coniuge od il fratello e' deceduto per causa di lavoro nonche' di una certificazione anagrafica attestante il rapporto di coniugio o di parentela con il defunto; 16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti. Tale stato deve essere comprovato mediante la produzione dello stato matricolare da cui risultino le campagne di guerra; 17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno presso l'Istituto superiore di sanita' da comprovarsi mediante produzione di copia dello stato di servizio con l'eventuale indicazione dei giudizi riportati; 18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico. Tale titolo deve essere comprovato mediante certificazione anagrafica dalla quale risulti la data del matrimonio e quella della nascita dei figli ovvero mediante certificazione anagrafica dalla quale risulti la data della nascita dei figli che, per essere valutate, devono essere antecedenti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande del presente concorso; 19) gli invalidi ed i mutilati civili. Tale titolo deve essere comprovato mediante la produzione di una certificazione o del provvedimento dal quale risulti che la commissione sanitaria provinciale abbia accertato l'esistenza di minorazioni tali da determinare una riduzione della capacita' lavorativa non inferiore ad un terzo (legge 30 marzo 1971, n. 118); 20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. Tale condizione potra' essere comprovata mediante la produzione della copia conforme all'originale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare di congedo illimitato. 5. A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata: a) dal numero dei figli a carico, da comprovarsi nello stesso modo di cui al punto n. 18, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche, da comprovarsi mediante produzione di copia dello stato di servizio con l'eventuale indicazione dei giudizi riportati oppure certificazione attestante il lodevole servizio prestato rilasciata dall'amministrazione d'appartenenza; c) dall'eta'. E' preferito il candidato piu' giovane di eta'. 6. Il diritto alla preferenza a parita' di merito potra' essere dimostrato anche tramite dichiarazione sostitutiva di una certificazione ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' a seconda dei casi. 7. Il candidato che abbia omesso di dichiarare nella domanda il possesso dei titoli che diano diritto alla preferenza a parita' di merito di cui sopra non potra' beneficiare dei medesimi. 8. I documenti di cui al presente articolo saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel primo comma. A tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Detti documenti non sono soggetti all'imposta sul bollo. 9. Ai documenti di cui al presente articolo redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.