Art. 2.
  1. Per l'ammissione  al  concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti:
  a) eta' non inferiore ad anni 18 e non superiore ai sessantacinque;
tale  limite  e'  elevato  a  sessantasette  anni per coloro che gia'
rivestono  la  qualifica  di  impiegati  dei  ruoli  organici   delle
amministrazioni dello Stato;
  b) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli Italiani
non appartenenti alla Repubblica;
  c) godimento dei diritti politici;
  d)  diploma  di  istituto di istruzione secondaria di secondo grado
(diploma di maturita');
  e)  specializzazione  attinente  alla  professionalita'  richiesta:
diploma universitario di tecnico di laboratorio biomedico;
  f) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari;
  g)   idoneita'   fisica   all'impiego;  l'Istituto  si  riserva  di
sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;
  2. Ai sensi dell'art. 37 del decreto legislativo 3  febbraio  1993,
n.  29,  dell'art.  3  del  decreto  del Presidente del Consiglio dei
Ministri 7 febbraio 1994, n.  174  e  dell'art.  2  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487, nonche' dai
decreti direttoriali 5 novembre 1994 e 10 luglio  1997  citati  nelle
premesse,  il  requisito della cittadinanza italiana non e' richiesto
per i soggetti  appartenenti  agli  altri  Stati  membri  dell'Unione
europea.  Detti  soggetti dovranno possedere, ai fini dell'ammissione
al presente concorso, i seguenti requisiti:
  a) possesso della cittadinanza dello Stato di appartenenza;
  b) godimento dei diritti civili e politici  anche  negli  Stati  di
appartenenza e provenienza, se non coincidenti;
  c)  adeguata  conoscenza  della  lingua  italiana. Detta conoscenza
verra' accertata  dalla  commissione  esaminatrice  tramite  apposito
colloquio  che  precedera'  l'espletamento  della  prova  scritta del
concorso di cui trattasi;
  d) tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini italiani.
  3. Non possono essere ammessi al concorso:
  a) coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo;
  b) coloro che siano  stati  destituiti  o  dispensati  dall'impiego
presso  una  pubblica  amministrazione  per persistente insufficiente
rendimento;
  c) coloro che siano stati  dichiarati  decaduti  da  altro  impiego
statale  per  aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile;
  d)  i  dipendenti  dell'Istituto  superiore  di  sanita'  che  gia'
rivestono  profilo  di  collaboratore tecnico enti di ricerca - sesto
livello professionale dell'Istituto medesimo.
  4. I requisiti di cui al presente articolo devono essere  posseduti
alla  data  di  scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di ammissione al concorso.
  5. L'esclusione dal concorso per difetto dei  prescritti  requisiti
potra'  essere  disposta  in  ogni  momento, con decreto motivato del
direttore dell'Istituto superiore di sanita'.