Art. 4.
  1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n.
675,  i  dati  personali  forniti  dai  candidati  nelle  domande  di
partecipazione  al  concorso  saranno  raccolti   presso   l'Istituto
superiore  di  sanita'  -  Servizio  del  personale  - Divisione IV -
Concorsi, per le finalita' di gestione del concorso medesimo.
  2.  Il  conferimento  di  tali  dati  e'   obbligatorio   ai   fini
dell'accertamento  del possesso dei requisiti di partecipazione, pena
l'esclusione dal concorso.
  3. Le medesime informazioni potranno essere  comunicate  unicamente
alle   amministrazioni   pubbliche   direttamente   interessate  allo
svolgimento del concorso o  alla  posizione  giuridico-economica  del
candidato.
  4.  L'interessato  gode,  ove  applicabili, dei diritti di cui alla
citata legge n. 675/1996.