Art. 5.
  1. Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il  candidato
intende presentare ai fini della valutazione di merito.
  2.  Per  la  valutazione  dei  titoli  la  commissione esaminatrice
disporra' nel complesso, per ciascun candidato di  un  punteggio  non
superiore a punti 10.
  3.  Le  categorie  dei titoli ed i relativi punteggi massimi sono i
seguenti:
  categoria 1) Pubblicazioni scientifiche: fino a punti 2,50.
  Punteggio massimo attribuibile a ciascuna pubblicazione punti 0,50;
saranno oggetto di valutazione soltanto le pubblicazioni che  abbiano
carattere  scientifico,  tenendo  in  considerazione l'attinenza alle
materie d'esame;
  categoria 2) Servizi prestati: fino a punti 3.
  Saranno valutati servizi ed  attivita'  svolti  dai  concorrenti  a
seguito  di  concorso  o  contratto  anche  di  diritto  privato,  ed
attinenti alle mansioni da svolgere presso  l'Istituto  superiore  di
sanita',   prestati   in   categoria   superiore,   corrispondente  o
immediatamente inferiore a quella per la quale si concorre.
  La  certificazione  dovra' attestare che i servizi o attivita' sono
stati effettivamente svolti, nonche' la data di inizio  ed  eventuale
data di fine del servizio o attivita' medesimi.
  Per  detti  servizi  o  attivita' saranno attribuiti punti 0,50 per
anno o frazione di anno non inferiore a sei mesi. Il punteggio  sara'
attribuito  dopo  aver  sommato  tra  loro  i vari periodi. Se per lo
stesso periodo di tempo risultano prestati piu' servizi ed  attivita'
tale periodo verra' considerato una sola volta.
  Saranno  altresi'  valutati  con  lo  stesso punteggio i periodi di
effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di  ferma
volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma
dei carabinieri.
  categoria 3) Elaborati di servizio: fino a punti 0,50.
  Punteggio  massimo  attribuibile  a  ciascun  elaborato punti 0,10;
saranno   considerati   elaborati   di   servizio    quelli    svolti
nell'esercizio  delle  proprie  attribuzioni  o per speciale incarico
conferito dall'Istituto superiore di sanita'  o  dall'amministrazione
presso  cui si e' prestato servizio e che vertano su problemi tecnici
o  su  questioni  di  particolare  rilievo   attinenti   ai   servizi
dell'amministrazione.  In  essi  dovra'  riscontrarsi un carattere di
"originalita'";
  categoria 4) Corsi di  perfezionamento  ed  aggiornamento  seguiti,
attinenti alle materie d'esame: fino a punti 2.
  Punteggio massimo attribuibile a ciascun corso punti 0,25;
  categoria   5)   Vincita   in  concorsi  per  qualifica  o  profilo
equivalente  o  superiore  al  profilo  per  il  quale  si  concorre,
attinenti le materie delle prove d'esame: fino a punti 2.
  Punteggio  massimo attribuibile a ciascuna vincita della categoria:
punti 0,25;
  4. Le  pubblicazioni  scientifiche  e  gli  elaborati  di  servizio
potranno  essere  prodotte in originale, copia autenticata ovvero, ai
sensi dell'art. 2 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
403/1998,  in  semplice  fotocopia  dichiarata conforme all'originale
mediante   dichiarazione   sostitutiva   dell'atto   di    notorieta'
sottoscritta  in presenza del dipendente addetto o corredata da copia
fotostatica, ancorche' non autenticata, di un documento di  identita'
del  sottoscrittore.  I  lavori  in  corso di stampa saranno presi in
considerazione soltanto se accompagnati dalla lettera di accettazione
dell'editore, in originale o in copia autenticata,  o,  in  luogo  di
tale   lettera,   da   una  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di
notorieta' con la quale il candidato attesti che  i  lavori  medesimi
sono  stati accettati per la pubblicazione. Tale dichiarazione dovra'
indicare con esattezza il titolo del lavoro,  il  nome  dei  relativi
autori,  la  data  di  accettazione  nonche'  il  nome  della rivista
scientifica nella  quale  il  lavoro  stesso  sara'  pubblicato.  Non
saranno presi in considerazione lavori ciclostilati, dattilografati o
manoscritti.
  5.  Gli  altri  titoli  di  merito  sopra  elencati dovranno essere
prodotti in originale o copia autenticata ovvero, a seconda dei casi,
tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione  o  dichiarazione
sostitutiva  dell'atto  di  notorieta' secondo quanto stabilito dagli
articoli  2  e  4   della   legge   n.   15/1968   come   modificati,
rispettivamente,  dagli  articoli  1  e  2 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 403/1998, che dovranno  essere  sottoscritte  dal
candidato.  La  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di notorieta',
qualora  non  venga  sottoscritta in presenza del dipendente addetto,
dovra'  essere  corredata  da  copia   fotostatica,   ancorche'   non
autenticata,  di  un documento di identita' del sottoscrittore. Detta
dichiarazione potra' riguardare anche l'attestazione  di  conformita'
all'originale   della   documentazione   eventualmente   prodotta  in
fotocopia non autenticata.
  6. Le dichiarazioni sostitutive di cui  sopra,  come  anche  quelle
previste   nei  successivi  articoli  del  presente  bando,  dovranno
contenere tutti gli elementi  che  le  rendono  utilizzabili,  per  i
relativi fini, in luogo della documentazione che sostituiranno.
  7.  Le  dichiarazioni  mendaci  o  la  falsita' degli atti, secondo
quanto previsto dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,  sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
  8.  L'Istituto  procedera'  ad  idonei controlli, anche a campione,
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
  9. I titoli di cui  al  presente  articolo  prodotti  in  fotocopia
semplice  non  corredata dalla dichiarazione sostitutiva con la quale
se ne attesti la  conformita'  all'originale  non  saranno  presi  in
considerazione.
  10.  Alla  domanda  dovra'  essere allegato, altresi', un elenco in
duplice copia di tutti i titoli presentati. Detto elenco,  sul  quale
dovranno  essere  indicati  gli estremi del concorso e le generalita'
del candidato, dovra' essere firmato dal candidato medesimo.  Ciascun
titolo dovra'  essere  numerato  progressivamente  e  la  numerazione
dovra' essere riportata nell'elenco.
  11.  I titoli eventualmente inviati non congiuntamente alla domanda
saranno  presi  in  considerazione  solo  se  spediti,  a  mezzo   di
raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine utile per la
presentazione  delle  domande.  Tali  titoli,  unitamente al relativo
elenco in duplice copia, dovranno essere accompagnati da  un'apposita
lettera di trasmissione.
  12.  Non  e'  consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni
che siano stati presentati per altro concorso ovvero giacenti  presso
l'Istituto  superiore di sanita' o presso altre amministrazioni dello
Stato.
  13. I documenti di cui  al  presente  articolo  non  sono  soggetti
all'imposta sul bollo.
  14. La valutazione dei titoli e' effettuata dopo la prova scritta e
prima  che  si  proceda  alla  valutazione  dei  relativi  elaborati.
Saranno valutati i titoli dei soli candidati risultati presenti  alla
prova scritta.
  15.  Il  punteggio  attribuito  per  i  titoli sara' reso noto agli
interessati prima dell'effettuazione della prova pratica.