Art. 7.
  1. La votazione complessiva sara' determinata sommando il punteggio
conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti conseguiti
nella  prova scritta e nella prova pratica ed il voto riportato nella
prova orale.
  2.  In  base  alla  votazione  complessiva  riportata  da   ciascun
candidato  la  commissione  esaminatrice  formera'  la graduatoria di
merito, con l'indicazione della votazione medesima.