Art. 8.
  1. Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme  di  cui
al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28 dicembre 1970, n.
1077, alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, al  decreto  legislativo  3
febbraio  1993,  n.  29 e successive modificazioni, ed al decreto del
Presidente della Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487  e  successive
modificazioni.