Art. 10.
  1. I candidati che abbiano superato la prova orale e che  intendano
far  valere  i  titoli  di  preferenza  a parita' di merito, previsti
dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n.  487/1994,
dovranno far pervenire all'Istituto superiore di  sanita',  entro  il
termine   perentorio   di  giorni  quindici,  decorrenti  dal  giorno
successivo a quello in cui gli stessi abbiano sostenuto detta  prova,
i  documenti  attestanti  il  possesso  di  tali  titoli. I documenti
dovranno attestare, altresi', che i suddetti titoli  erano  posseduti
fin  dalla  data  di  scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande.
  2. La documentazione  di  cui  al  precedente  comma  del  presente
articolo  non  e'  richiesta  per i dipendenti di ruolo dell'Istituto
superiore  di  sanita'  ne'  per  i  dipendenti  di  altre  pubbliche
amministrazioni, nel caso in cui la documentazione stessa esista agli
atti del fascicolo personale.
  3. A parita' di merito hanno diritto alla preferenza:
  1)  gli insigniti di medaglia al valor militare. Tale titolo potra'
essere comprovato  mediante  copia  autentica  del  provvedimento  di
concessione o mediante idonea certificazione rilasciata dal Ministero
della difesa;
  2)  i  mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti. Tale qualita'
potra' essere comprovata mediante  copia  autentica  del  decreto  di
concessione  della  pensione  da cui risulti la categoria di pensione
assegnata ovvero l'estratto del  referto  medico  collegiale  da  cui
risulti la descrizione dell'invalidita', ovvero da una certificazione
rilasciata  dalla  competente  opera  nazionale  per  gli invalidi di
guerra;
  3) i mutilati ed invalidi  per  fatto  di  guerra  o  per  atti  di
terrorismo.  Tale  qualita'  potra'  essere comprovata mediante copia
autentica del decreto di concessione della pensione da cui risulti la
categoria di pensione assegnata, ovvero l'estratto del referto medico
collegiale da cui risulti la descrizione dell'invalidita', ovvero  da
una  certificazione  rilasciata  dalla competente opera nazionale per
gli  invalidi  di  guerra  o  da  un  certificato  rilasciato   dalla
competente prefettura;
  4)  i  mutilati  ed  invalidi  per  servizio nel settore pubblico e
privato.  Tale  qualita'  potra'  essere   comprovata   mediante   la
produzione   di  copia  autentica  del  provvedimento  con  il  quale
l'amministrazione  statale  o  gli  enti   locali   territoriali   ed
istituzionali  abbiano  riconosciuto  una  mutilazione  od infermita'
ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A annessa alla
legge 19 febbraio 1942, n. 137, e  successive  modificazioni,  ovvero
mediante    un    attestato    dell'I.N.A.I.L.    circa   la   natura
dell'invalidita' e  circa  il  grado  di  riduzione  della  capacita'
lavorativa che non deve essere inferiore ad un terzo;
  5)  gli  orfani  di  guerra.  Tale condizione deve risultare da una
certificazione dell'iscrizione nell'elenco generale da tenersi a cura
dei comitati provinciali dell'opera nazionale orfani di  guerra  (ora
le   prefetture)   o   dell'autorita'   consolare,  nella  rispettiva
giurisdizione  ai  sensi  dell'art.  8  della legge 13 marzo 1958, n.
365;
  6) gli orfani dei  caduti  per  fatto  di  guerra  o  per  atti  di
terrorismo.  Tale  qualita'  dovra'  essere comprovata mediante copia
autentica del decreto di concessione della pensione da cui risulti la
categoria di pensione assegnata, ovvero con  l'estratto  del  referto
medico  collegiale  da  cui  risulti la descrizione dell'invalidita',
ovvero  da  una  certificazione  rilasciata  dalla  competente  opera
nazionale per gli invalidi di guerra o dalla prefettura competente;
  7)  gli  orfani  dei  caduti  per  servizio  nel settore pubblico e
privato.  Tale  qualita'  potra'  essere   comprovata   mediante   la
produzione   di  copia  autentica  del  provvedimento  con  il  quale
l'amministrazione  statale  o  gli  enti   locali   territoriali   ed
istituzionali  abbiano  riconosciuto  al  genitore una mutilazione od
infermita' ascrivibili ad una delle categorie di cui alla  tabella  A
annessa   alla   legge   19  febbraio  1942,  n.  137,  e  successive
modificazioni, unitamente ad una certificazione anagrafica o  ad  una
dichiarazione  sostitutiva  ai  sensi  della  legge n. 15/1968 da cui
risulti il  rapporto  di  filiazione  ovvero  da  una  certificazione
rilasciata  dall'amministrazione  dalla  quale dipendeva il genitore,
ovvero mediante una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante  che  il
genitore   e'   deceduto  per  causa  di  lavoro  unitamente  ad  una
certificazione anagrafica o una dichiarazione  sostitutiva  ai  sensi
della legge n. 15/1968 da cui risulti il rapporto di filiazione;
  8) i feriti in combattimento. Tale servizio deve risultare mediante
la  produzione  di  copia  del  foglio  matricolare  o dello stato di
servizio o da  altra  attestazione  rilasciata  dal  Ministero  della
difesa dalla quale risulti la circostanza;
  9)  gli  insigniti  di  croce  di  guerra  o  di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi  di  famiglia  numerosa:
il primo titolo potra' essere comprovato mediante copia autentica del
provvedimento  di  concessione o idonea certificazione rilasciata dal
Ministero della difesa; il secondo con certificato di famiglia;
  10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti.
Tale qualita' potra' essere comprovata mediante copia  autentica  del
decreto  di  concessione della pensione al genitore da cui risulti la
categoria di  pensione  assegnata,  ovvero  mediante  l'estratto  del
referto   medico   collegiale   da   cui   risulti   la   descrizione
dell'invalidita',  ovvero  da  una  certificazione  rilasciata  dalla
competente  opera  nazionale per gli invalidi di guerra unitamente ad
una certificazione anagrafica attestante il rapporto  di  filiazione,
ovvero  da  una  certificazione rilasciata a nome del candidato dalla
direzione generale delle pensioni di guerra;
  11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra o per
atto di terrorismo. Tale qualita' potra' essere  comprovata  mediante
copia autentica del decreto di concessione della pensione al genitore
da  cui  risulti  la categoria di pensione assegnata, ovvero mediante
l'estratto  del  referto  medico  collegiale  da   cui   risulti   la
descrizione dell'invalidita', ovvero da una certificazione rilasciata
dalla   competente   opera  nazionale  per  gli  invalidi  di  guerra
unitamente ad una certificazione anagrafica attestante il rapporto di
filiazione, ovvero  da  una  certificazione  rilasciata  a  nome  del
candidato  dalla  direzione generale delle pensioni di guerra o da un
certificato rilasciato dalla competente prefettura;
  12)  i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato. Tale qualita' potra' essere  comprovata  mediante
la  produzione  di  copia  autentica  del  provvedimento con il quale
l'amministrazione  statale  o  gli  enti   locali   territoriali   ed
istituzionali  abbiano  riconosciuto  al  genitore una mutilazione od
infermita' ascrivibili ad una delle categorie di cui alla  tabella  A
annessa   alla   legge   19  febbraio  1942,  n.  137,  e  successive
modificazioni, unitamente ad una  certificazione  anagrafica  da  cui
risulti  il  rapporto  di  filiazione  ovvero  da  una certificazione
rilasciata dall'amministrazione dalla quale  dipendeva  il  genitore,
ovvero  mediante  la  produzione  di  una dichiarazione dell'I.N.P.S.
circa la natura dell'invalidita'  ed  il  grado  di  riduzione  della
capacita'  lavorativa, unitamente ad una certificazione anagrafica da
cui risulti il rapporto di filiazione;
  13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e  le
sorelle  ed  i  fratelli  vedovi  o non sposati dei caduti in guerra.
Tale condizione potra' risultare mediante copia autentica del decreto
di concessione della pensione al genitore da cui risulti la categoria
di pensione assegnata, ovvero da una certificazione rilasciata a nome
del candidato dalla direzione  generale  delle  pensioni  di  guerra,
unitamente ad una certificazione anagrafica attestante il rapporto di
coniugio o di parentela con il defunto;
  14)  i  genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti  per  fatto  di
guerra  o  per  atti  di terrorismo. Tale condizione potra' risultare
mediante copia autentica del decreto di concessione della pensione al
genitore da cui risulti la categoria di pensione assegnata, ovvero da
una certificazione rilasciata dalla direzione generale delle pensioni
di guerra da rilasciarsi a nome  del  candidato,  unitamente  ad  una
certificazione  anagrafica  attestante  il  rapporto di coniugio o di
parentela con  il  defunto  o  da  un  certificato  dalla  competente
prefettura;
  15)  i  genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei  caduti  per  servizio
nel   settore   pubblico  e  privato.  Tale  qualita'  potra'  essere
comprovata  mediante   la   produzione   di   copia   autentica   del
provvedimento  con  il  quale  l'amministrazione  statale  o gli enti
locali territoriali ed istituzionali abbiano riconosciuto al genitore
una mutilazione od infermita' ascrivibili ad una delle  categorie  da
cui  alla  tabella  A  annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e
successive modificazioni, ovvero  da  una  certificazione  rilasciata
dall'amministrazione  dalla quale dipendeva il defunto, unitamente ad
una certificazione anagrafica attestate il rapporto di coniugio o  di
parentela  con  il defunto dalla quale dipendeva il congiunto, ovvero
mediante la produzione di una dichiarazione dell'I.N.P.S.  attestante
che il coniuge od il fratello e' deceduto per causa di lavoro nonche'
di una certificazione anagrafica attestante il rapporto di coniugio o
di parentela con il defunto;
  16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti.
Tale  stato deve essere comprovato mediante la produzione dello stato
matricolare da cui risultino le campagne di guerra;
  17)  coloro  che  abbiano  prestato  lodevole  servizio a qualunque
titolo, per non meno  di  un  anno  presso  l'Istituto  superiore  di
sanita'  da  comprovarsi  mediante produzione di copia dello stato di
servizio con l'eventuale indicazione dei giudizi riportati;
  18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei  figli
a  carico. Tale titolo deve essere comprovato mediante certificazione
anagrafica dalla quale risulti la data del matrimonio e quella  della
nascita  dei  figli  ovvero  mediante certificazione anagrafica dalla
quale risulti la  data  della  nascita  dei  figli  che,  per  essere
valutate, devono essere antecedenti alla data di scadenza del termine
di presentazione delle domande del presente concorso;
  19)  gli  invalidi  ed  i  mutilati civili. Tale titolo deve essere
comprovato  mediante  la  produzione  di  una  certificazione  o  del
provvedimento   dal   quale  risulti  che  la  commissione  sanitaria
provinciale  abbia  accertato  l'esistenza  di  minorazioni  tali  da
determinare una riduzione della capacita' lavorativa non inferiore ad
un terzo (legge 30 marzo 1971, n. 118);
  20)  i  militari  volontari  delle  Forze  armate  congedati  senza
demerito al termine della ferma o rafferma.  Tale  condizione  potra'
essere   comprovata  mediante  la  produzione  della  copia  conforme
all'originale  dello  stato  di  servizio  militare  o   del   foglio
matricolare di congedo illimitato.
  5. A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
  a)  dal numero dei figli a carico, da comprovarsi nello stesso modo
di cui al punto n. 18, indipendentemente dal fatto che  il  candidato
sia coniugato o meno;
  b)  dall'aver  prestato  lodevole  servizio  nelle  amministrazioni
pubbliche, da comprovarsi mediante produzione di copia dello stato di
servizio con l'eventuale indicazione  dei  giudizi  riportati  oppure
certificazione  attestante  il  lodevole servizio prestato rilasciata
dall'amministrazione d'appartenenza;
  c) dall'eta'. E' preferito il candidato piu' giovane di eta'.
  6. Il diritto alla preferenza a parita'  di  merito  potra'  essere
dimostrato   anche   tramite   dichiarazione   sostitutiva   di   una
certificazione  ovvero   dichiarazione   sostitutiva   dell'atto   di
notorieta' a seconda dei casi.
  7.  Il  candidato  che  abbia omesso di dichiarare nella domanda il
possesso dei titoli che diano diritto alla preferenza  a  parita'  di
merito di cui sopra non potra' beneficiare dei medesimi.
  8.  I  documenti  di  cui  al presente articolo saranno considerati
prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata  con
avviso  di  ricevimento  entro il termine indicato nel primo comma. A
tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
  9. Detti documenti non sono soggetti all'imposta sul bollo.
  10. Ai documenti di cui al  presente  articolo  redatti  in  lingua
straniera  deve  essere  allegata  una  traduzione in lingua italiana
certificata conforme al testo  straniero,  redatta  dalla  competente
rappresentanza  diplomatica  o  consolare  ovvero  da  un  traduttore
ufficiale.