Art. 11.
  1. Con decreto del direttore dell'Istituto  superiore  di  sanita',
riconosciuta  la  regolarita'  del procedimento e tenuti presenti gli
eventuali titoli  di  preferenza  a  parita'  di  merito  di  cui  al
precedente  art.  10,  sara'  approvata  la graduatoria di merito del
concorso e verranno dichiarati i vincitori del concorso medesimo.
  2.  La  graduatoria  del  concorso  sara' pubblicata nel bollettino
ufficiale del Ministero della sanita'. Di  tale  pubblicazione  sara'
data   notizia   mediante   avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica. Dalla data di pubblicazione  dell'avviso  nella  Gazzetta
Ufficiale decorrera' il termine per le eventuali impugnative.
  3.  Trascorsi  centoventi  giorni  dalla  data di pubblicazione del
suddetto avviso potranno essere restituiti  i  titoli  allegati  alla
domanda di partecipazione al concorso.
  4.   Trascorso   un  anno  dai  centoventi  giorni  sopra  indicati
l'amministrazione si riserva di restituire ai candidati i  titoli  di
merito  dagli  stessi presentati per la partecipazione al concorso in
questione, anche in assenza di un'espressa richiesta del candidato.