Art. 11. 1. Con decreto del direttore dell'Istituto superiore di sanita', riconosciuta la regolarita' del procedimento e tenuti presenti gli eventuali titoli di preferenza a parita' di merito di cui al precedente art. 10, sara' approvata la graduatoria di merito del concorso e verranno dichiarati i vincitori del concorso medesimo. 2. La graduatoria del concorso sara' pubblicata nel bollettino ufficiale del Ministero della sanita'. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale decorrera' il termine per le eventuali impugnative. 3. Trascorsi centoventi giorni dalla data di pubblicazione del suddetto avviso potranno essere restituiti i titoli allegati alla domanda di partecipazione al concorso. 4. Trascorso un anno dai centoventi giorni sopra indicati l'amministrazione si riserva di restituire ai candidati i titoli di merito dagli stessi presentati per la partecipazione al concorso in questione, anche in assenza di un'espressa richiesta del candidato.