Art. 12.
  1. Il  candidato  dichiarato  vincitore,  previa  produzione  della
documentazione  di  cui  al  successivo articolo 13, sara' invitato a
sottoscrivere,  ai  sensi  dell'art.  3  del   contratto   collettivo
nazionale  di  lavoro  del comparto del personale delle istituzioni e
degli enti di ricerca e sperimentazione stipulato il 7 ottobre  1996,
un contratto individuale finalizzato all'instaurazione di un rapporto
di  lavoro  a  tempo  indeterminato  e  contestualmente  ad  assumere
servizio.
  2.  Detto  rapporto  di  lavoro  sara'   regolato   dal   contratto
individuale,  dai  contratti  collettivi  di  comparto, nonche' dalle
norme in materia di pubblico impiego  non  dichiarate  disapplicabili
dal contratto collettivo nazionale 7 ottobre 1996 di cui sopra.
  3.  E'  condizione  risolutiva  del  contratto  individuale,  senza
obbligo di preavviso, l'eventuale  annullamento  della  procedura  di
reclutamento che ne costituisce il presupposto.
  4.  Al  nuovo  assunto  sara'  corrisposto il trattamento economico
iniziale relativo al  sesto  livello  professionale  del  profilo  di
collaboratore   tecnico  enti  di  ricerca  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 171/1991 ed al CCNL 7 ottobre  1996  e
successive  integrazioni,  oltre gli assegni spettanti ai sensi delle
vigenti disposizioni normative e contrattuali.
  5. Il candidato assunto in servizio sara' soggetto ad un periodo di
prova che avra' la durata di sei mesi.  Detto  periodo  avra'  durata
dimezzata  nel  caso  in  cui  il candidato provenga da altro profilo
dell'Istituto superiore di sanita'.
  6. Decorso il periodo di prova senza  che  il  rapporto  sia  stato
risolto  da  una  delle parti, il dipendente si intende confermato in
servizio.
  7. Sara' considerato rinunciatario il vincitore che non si presenti
senza  giustificato  motivo  per  la  sottoscrizione  del   contratto
individuale di lavoro e per la contestuale assunzione in servizio.