Art. 12. 1. Il candidato dichiarato vincitore, previa produzione della documentazione di cui al successivo articolo 13, sara' invitato a sottoscrivere, ai sensi dell'art. 3 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione stipulato il 7 ottobre 1996, un contratto individuale finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e contestualmente ad assumere servizio. 2. Detto rapporto di lavoro sara' regolato dal contratto individuale, dai contratti collettivi di comparto, nonche' dalle norme in materia di pubblico impiego non dichiarate disapplicabili dal contratto collettivo nazionale 7 ottobre 1996 di cui sopra. 3. E' condizione risolutiva del contratto individuale, senza obbligo di preavviso, l'eventuale annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. 4. Al nuovo assunto sara' corrisposto il trattamento economico iniziale relativo al sesto livello professionale del profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 171/1991 ed al CCNL 7 ottobre 1996 e successive integrazioni, oltre gli assegni spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni normative e contrattuali. 5. Il candidato assunto in servizio sara' soggetto ad un periodo di prova che avra' la durata di sei mesi. Detto periodo avra' durata dimezzata nel caso in cui il candidato provenga da altro profilo dell'Istituto superiore di sanita'. 6. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio. 7. Sara' considerato rinunciatario il vincitore che non si presenti senza giustificato motivo per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e per la contestuale assunzione in servizio.