Art. 13.
  1.  Il  vincitore  del  concorso  dovra' presentare o far pervenire
all'ufficio indicato nel precedente art. 3 del presente bando,  entro
il  termine  perentorio di trenta giorni dal ricevimento del relativo
invito, a pena di non dar  luogo  alla  successiva  stipulazione  del
contratto  individuale di lavoro di cui all'art. 3 del CCNL stipulato
il 7 ottobre 1996, i seguenti documenti:
  1) dichiarazione sostitutiva di certificazione (in carta semplice),
resa  ai  sensi  dell'art.  2  della  legge  4  gennaio  1968, n. 15,
sottoscritto dall'interessata comprovante:
  a) la data ed il luogo di nascita;
  b) la cittadinanza attuale e alla  data  di  scadenza  del  termine
utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;
  c)  godimento dei diritti politici, attuale e alla suddetta data di
scadenza, con l'indicazione del comune  nelle  cui  liste  elettorali
risulta iscritto il candidato;
  d)  di  non  aver  riportato  condanne  penali  ovvero le eventuali
condanne penali riportate, precisando la  data  del  provvedimento  e
l'autorita' che lo ha emesso;
  e)  il  titolo  di  studio  posseduto  (tra quelli richiesti per la
partecipazione al concorso in  questione),  con  l'indicazione  della
data  di  conseguimento e dell'istituzione scolastica presso la quale
e' stato conseguito;
  f)  la  posizione  agli  effetti  degli   obblighi   militari   con
l'indicazione  del  distretto  di  appartenenza  ed  eventualmente il
periodo di assolvimento;
  2) il certificato medico, rilasciato da un medico  militare  ovvero
da   un   medico   legale  dell'azienda  unita'  sanitaria  locale  o
dall'ufficiale sanitario o dal medico  condotto,  dal  quale  risulti
l'idoneita'   fisica   dell'aspirante  al  servizio  continuativo  ed
incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente  bando;
il  certificato  deve altresi' contenere l'attestazione relativa agli
accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della  legge
25  luglio  1956,  n.  837.  Nel  caso  che l'aspirante abbia qualche
imperfezione, il  certificato  medico  dovra'  contenere  una  esatta
descrizione  della  medesima nonche' la dichiarazione che essa non e'
tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego. Qualora  si  tratti
di   mutilato   o  invalido  di  guerra  o  assimilato,  il  relativo
certificato medico dovra'  contenere  una  esatta  descrizione  della
natura  e del grado di invalidita' e la dichiarazione che l'aspirante
non puo' riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumita'  dei
compagni  di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo
a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre;
  3) dichiarazione sostitutiva  dell'atto  di  notorieta'  (in  carta
semplice)  resa  ai  sensi  dell'art. 4 della legge n. 15/1968, cosi'
come modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127 e dalla  legge  16
giugno  1998,  n.  191,  sottoscritta  dal  candidato in presenza del
dipendente addetto ovvero corredata da copia  fotostatica,  ancorche'
non  autenticata, di un documento di identita' del sottoscrittore, di
non avere altri rapporti di impiego  pubblico  o  privato  e  di  non
trovarsi  in  nessuna delle situazioni di incompatibilita' richiamate
dall'art. 58 del decreto  legislativo  n.  29/1993,  ovvero  espressa
dichiarazione di opzione per l'Istituto superiore di sanita'.
  2.  La  dichiarazione  di  cui  al punto 1) del precedente comma 1,
sostituisce, ai sensi dell'art. 1 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica  20  ottobre  1998,  n. 403, concernente il regolamento di
attuazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997,  n.  127,
in  materia di semplificazione delle certificazioni amministrative, i
corrispondenti  documenti  previsti  dall'art.  11  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica n. 686/57, dei quali e' data, comunque,
ai candidati facolta' di presentare.
  3.   L'Istituto   richiedera'   direttamente  alle  amministrazioni
competenti per il rilascio  delle  relative  certificazioni  conferma
scritta  della  corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze
dei registri da esse custoditi.
  4. Resta fermo quanto previsto dal comma 7 del precedente  articolo
5  in  caso di falsa dichiarazione. Qualora dai controlli effettuati,
emerga la non  veridicita'  del  contenuto  nella  dichiarazione,  il
vincitore  decadra' dai benefici conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera.
  5. L'impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato
potra' limitarsi  ad  attestare,  con  la  dichiarazione  di  cui  al
precedente  punto  1),  l'appartenenza  ai  ruoli  di  una  di  dette
amministrazioni, indicando quale, ed il titolo di  studio  posseduto,
come  sopra  specificato,  ed  inoltre dovra' produrre il certificato
medico di cui al  punto  2)  nonche',  ad  esclusione  del  personale
dell'Istituto  superiore  di sanita', la dichiarazione di opzione per
l'Istituto stesso, di cui al punto 3).
  6. Le dichiarazioni ed il certificato  medico  dovranno  essere  in
data  non  anteriore a sei mesi da quella di ricevimento del relativo
invito.
  7. Scaduto inutilmente  il  termine  di  cui  al  primo  comma  del
presente  articolo,  fatta  salva  la  possibilita'  di una proroga a
richiesta  dell'interessato,  nel  caso  di  comprovato  impedimento,
l'Istituto superiore di sanita' comunichera' al concorrente vincitore
che non abbia presentato la documentazione come innanzi precisato, di
non  poter  dar  luogo alla stipulazione del contratto individuale di
cui al comma 1 dell'art. 13 del presente bando.
  8. Il presente  decreto  sara'  sottoposto  al  visto  dell'Ufficio
centrale  del  bilancio  presso  l'Istituto  superiore  di  sanita' e
l'ISPESL.
      Roma, 6 agosto 1999
                                              Il direttore: Benagiano
              ----------------------------------------