Art. 2.
  1.  Per  l'ammissione  al  concorso  e'  richiesto  il possesso dei
seguenti requisiti:
  a) eta' non inferiore ad anni 18 e non superiore ai sessantacinque;
tale limite e' elevato a  sessantasette  anni  per  coloro  che  gia'
rivestono   la  qualifica  di  impiegati  dei  ruoli  organici  delle
amministrazioni dello Stato;
  b) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani
non appartenenti alla Repubblica;
  c) godimento dei diritti politici;
  d) diploma di istituto di istruzione secondaria  di  secondo  grado
(diploma di maturita');
  e) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari;
  f)   idoneita'   fisica   all'impiego;  l'Istituto  si  riserva  di
sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;
  2. Ai sensi dell'art. 37 del decreto legislativo 3  febbraio  1993,
n.  29,  dell'art.  3  del  decreto  del Presidente del Consiglio dei
Ministri 7 febbraio 1994, n.  174  e  dell'art.  2  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonche' dai dd.dd.
5  novembre 1994 e 10 luglio 1997 citati nelle premesse, il requisito
della  cittadinanza  italiana  non  e'  richiesto  per   i   soggetti
appartenenti  agli  altri  Stati  membri dell'Unione europea.   Detti
soggetti dovranno possedere,  ai  fini  dell'ammissione  al  presente
concorso, i seguenti requisiti:
  a) possesso della cittadinanza dello Stato di appartenenza;
  b)  godimento  dei  diritti  civili e politici anche negli Stati di
appartenenza e provenienza, se non coincidenti;
  c)  adeguata  conoscenza  della  lingua  italiana. Detta conoscenza
verra' accertata  dalla  commissione  esaminatrice  tramite  apposito
colloquio  che  precedera'  l'espletamento  della  prova  scritta del
concorso di cui trattasi;
  d) tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini italiani.
  3. Non possono essere ammessi al concorso:
  a) coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo;
  b) coloro che siano  stati  destituiti  o  dispensati  dall'impiego
presso  una  pubblica  amministrazione  per persistente insufficiente
rendimento;
  c) coloro che siano stati  dichiarati  decaduti  da  altro  impiego
statale  per  aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile;
  d)  i  dipendenti  dell'Istituto  superiore  di  sanita'  che  gia'
rivestono  profilo  di  collaboratore tecnico enti di ricerca - sesto
livello professionale dell'Istituto medesimo.
  4. I requisiti di cui al presente articolo devono essere  posseduti
alla  data  di  scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di ammissione al concorso.
  5. L'esclusione dal concorso per difetto dei  prescritti  requisiti
potra'  essere  disposta  in  ogni  momento, con decreto motivato del
direttore dell'Istituto superiore di sanita'.