Art. 2. 1. Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) eta' non inferiore ad anni 18 e non superiore ai sessantacinque; tale limite e' elevato a sessantasette anni per coloro che gia' rivestono la qualifica di impiegati dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato; b) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica; c) godimento dei diritti politici; d) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado (diploma di maturita'); e) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari; f) idoneita' fisica all'impiego; l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso; 2. Ai sensi dell'art. 37 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174 e dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonche' dai dd.dd. 5 novembre 1994 e 10 luglio 1997 citati nelle premesse, il requisito della cittadinanza italiana non e' richiesto per i soggetti appartenenti agli altri Stati membri dell'Unione europea. Detti soggetti dovranno possedere, ai fini dell'ammissione al presente concorso, i seguenti requisiti: a) possesso della cittadinanza dello Stato di appartenenza; b) godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza e provenienza, se non coincidenti; c) adeguata conoscenza della lingua italiana. Detta conoscenza verra' accertata dalla commissione esaminatrice tramite apposito colloquio che precedera' l'espletamento della prova scritta del concorso di cui trattasi; d) tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini italiani. 3. Non possono essere ammessi al concorso: a) coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo; b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento; c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile; d) i dipendenti dell'Istituto superiore di sanita' che gia' rivestono profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca - sesto livello professionale dell'Istituto medesimo. 4. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. 5. L'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti potra' essere disposta in ogni momento, con decreto motivato del direttore dell'Istituto superiore di sanita'.