Art. 4.
  1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n.
675,  i  dati  personali  forniti  dai  candidati  nelle  domande  di
partecipazione   al   concorso  saranno  raccolti  presso  l'Istituto
superiore di sanita' -  Servizio  del  personale  -  Divisione  IV  -
Concorsi per le finalita' di gestione del concorso medesimo.
  2.   Il   conferimento   di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai  fini
dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione,  pena
l'esclusione dal concorso.
  3.  Le  medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle  amministrazioni   pubbliche   direttamente   interessate   allo
svolgimento  del  concorso  o  alla posizione giuridico-economica del
candidato.
  4. L'interessato gode, ove applicabili, dei  diritti  di  cui  alla
citata legge n. 675/1996.