Art. 4. 1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati nelle domande di partecipazione al concorso saranno raccolti presso l'Istituto superiore di sanita' - Servizio del personale - Divisione IV - Concorsi per le finalita' di gestione del concorso medesimo. 2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso. 3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato. 4. L'interessato gode, ove applicabili, dei diritti di cui alla citata legge n. 675/1996.