Art. 5.
  1.  Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il candidato
intende presentare ai fini della valutazione di merito.
  2. Per  la  valutazione  dei  titoli  la  commissione  esaminatrice
disporra'  nel  complesso,  per ciascun candidato di un punteggio non
superiore a punti 10,00.
  3. Le categorie dei titoli ed i relativi punteggi  massimi  sono  i
seguenti:
  ctg. 1) Pubblicazioni scientifiche: fino a punti 2,50:
  punteggio massimo attribuibile a ciascuna pubblicazione punti 0,50;
  saranno  oggetto  di  valutazione  soltanto  le  pubblicazioni  che
abbiano carattere scientifico, tenendo in considerazione  l'attinenza
alle materie d'esame;
  cgt. 2) Servizi prestati: fino a punti 3,00:
  saranno  valutati  servizi  ed  attivita'  svolti dai concorrenti a
seguito  di  concorso  o  contratto  anche  di  diritto  privato,  ed
attinenti  alle  mansioni  da svolgere presso l'Istituto superiore di
sanita',  prestati   in   categoria   superiore,   corrispondente   o
immediatamente inferiore a quella per la quale si concorre.
  La  certificazione  dovra' attestare che i servizi o attivita' sono
stati effettivamente svolti, nonche' la data di inizio  ed  eventuale
data di fine del servizio o attivita' medesimi.
  Per  detti  servizi  o  attivita' saranno attribuiti punti 0,50 per
anno o frazione di anno non inferiore a 6 mesi.  Il  punteggio  sara'
attribuito  dopo  aver  sommato  tra  loro  i vari periodi. Se per lo
stesso periodo di tempo risultano prestati piu' servizi ed  attivita'
tale periodo verra' considerato una sola volta.
  Saranno  altresi'  valutati  con  lo  stesso punteggio i periodi di
effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di  ferma
volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma
dei carabinieri.
  ctg. 3) Elaborati di servizio: fino a punti 0,50:
  punteggio massimo attribuibile a ciascun elaborato punti 0,10;
  saranno   considerati   elaborati   di   servizio   quelli   svolti
nell'esercizio delle proprie attribuzioni  o  per  speciale  incarico
conferito  dall'Istituto  superiore di sanita' o dall'amministrazione
presso cui si e' prestato servizio e che vertano su problemi  tecnici
o   su   questioni   di  particolare  rilievo  attinenti  ai  servizi
dell'amministrazione. In essi dovra'  riscontrarsi  un  carattere  di
"originalita'";
  ctg.   4)   Corsi  di  perfezionamento  ed  aggiornamento  seguiti,
attinenti alle materie d'esame: fino a punti 2,00:
  punteggio massimo attribuibile a ciascun corso punti 0,25;
  cgt. 5) Vincita in concorsi per qualifica o profilo  equivalente  o
superiore  al  profilo per il quale si concorre, attinenti le materie
delle prove d'esame: fino a punti 2,00:
  punteggio massimo attribuibile a ciascuna vincita della  categoria:
punti 0,25.
  4.  Le  pubblicazioni  scientifiche  e  gli  elaborati  di servizio
potranno essere prodotte in originale, copia autenticata  ovvero,  ai
sensi  dell'art.  2  del  decreto  del Presidente della Repubblica n.
403/1998, in semplice  fotocopia  dichiarata  conforme  all'originale
mediante    dichiarazione   sostitutiva   dell'atto   di   notorieta'
sottoscritta in presenza del dipendente addetto o corredata da  copia
fotostatica,  ancorche' non autenticata, di un documento di identita'
del sottoscrittore. I lavori in corso  di  stampa  saranno  presi  in
considerazione soltanto se accompagnati dalla lettera di accettazione
dell'editore,  in  originale  o  in copia autenticata, o, in luogo di
tale  lettera,  da  una  dichiarazione   sostitutiva   dell'atto   di
notorieta'  con  la  quale il candidato attesti che i lavori medesimi
sono stati accettati per la pubblicazione. Tale dichiarazione  dovra'
indicare  con  esattezza  il  titolo del lavoro, il nome dei relativi
autori, la  data  di  accettazione  nonche'  il  nome  della  rivista
scientifica  nella  quale  il  lavoro  stesso  sara'  pubblicato. Non
saranno presi in considerazione lavori ciclostilati, dattilografati o
manoscritti.
  5. Gli altri  titoli  di  merito  sopra  elencati  dovranno  essere
prodotti in originale o copia autenticata ovvero, a seconda dei casi,
tramite  dichiarazione  sostitutiva di certificazione o dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' secondo  quanto  stabilito  dagli
articoli 2 e 4 della legge n. 15/68 come modificati, rispettivamente,
dagli  articoli  1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica n.
403/1998,  che  dovranno  essere  sottoscritte  dal   candidato.   La
dichiarazione  sostitutiva dell'atto di notorieta', qualora non venga
sottoscritta  in  presenza  del  dipendente  addetto,  dovra'  essere
corredata  da  copia  fotostatica,  ancorche'  non autenticata, di un
documento di identita' del sottoscrittore. Detta dichiarazione potra'
riguardare anche l'attestazione di  conformita'  all'originale  della
documentazione eventualmente prodotta in fotocopia non autenticata.
  6.  Le  dichiarazioni  sostitutive  di cui sopra, come anche quelle
previste  nei  successivi  articoli  del  presente  bando,   dovranno
contenere  tutti  gli  elementi  che  le  rendono utilizzabili, per i
relativi fini, in luogo della documentazione che sostituiranno.
  7. Le dichiarazioni mendaci  o  la  falsita'  degli  atti,  secondo
quanto  previsto dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
  8.  L'Istituto  procedera'  ad  idonei controlli, anche a campione,
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
  9. I titoli di cui  al  presente  articolo  prodotti  in  fotocopia
semplice  non  corredata dalla dichiarazione sostitutiva con la quale
se ne attesti la  conformita'  all'originale  non  saranno  presi  in
considerazione.
  10.  Alla  domanda  dovra'  essere allegato, altresi', un elenco in
duplice copia di tutti i titoli presentati. Detto elenco,  sul  quale
dovranno  essere  indicati  gli estremi del concorso e le generalita'
del candidato, dovra' essere firmato dal candidato medesimo.  Ciascun
titolo dovra'  essere  numerato  progressivamente  e  la  numerazione
dovra' essere riportata nell'elenco.
  11.  I titoli eventualmente inviati non congiuntamente alla domanda
saranno  presi  in  considerazione  solo  se  spediti,  a  mezzo   di
raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine utile per la
presentazione  delle  domande.  Tali  titoli,  unitamente al relativo
elenco in duplice copia, dovranno essere accompagnati da  un'apposita
lettera di trasmissione.
  12.  Non  e'  consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni
che siano stati presentati per altro concorso ovvero giacenti  presso
l'Istituto  superiore di sanita' o presso altre amministrazioni dello
Stato.
  13. I documenti di cui  al  presente  articolo  non  sono  soggetti
all'imposta sul bollo.
  14. La valutazione dei titoli e' effettuata dopo la prova scritta e
prima  che  si  proceda  alla  valutazione  dei  relativi  elaborati.
Saranno valutati i titoli dei soli candidati risultati presenti  alla
prova scritta.
  15.  Il  punteggio  attribuito  per  i  titoli sara' reso noto agli
interessati prima dell'effettuazione della prova pratica.