Art. 5. 1. Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito. 2. Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice disporra' nel complesso, per ciascun candidato di un punteggio non superiore a punti 10,00. 3. Le categorie dei titoli ed i relativi punteggi massimi sono i seguenti: ctg. 1) Pubblicazioni scientifiche: fino a punti 2,50: punteggio massimo attribuibile a ciascuna pubblicazione punti 0,50; saranno oggetto di valutazione soltanto le pubblicazioni che abbiano carattere scientifico, tenendo in considerazione l'attinenza alle materie d'esame; cgt. 2) Servizi prestati: fino a punti 3,00: saranno valutati servizi ed attivita' svolti dai concorrenti a seguito di concorso o contratto anche di diritto privato, ed attinenti alle mansioni da svolgere presso l'Istituto superiore di sanita', prestati in categoria superiore, corrispondente o immediatamente inferiore a quella per la quale si concorre. La certificazione dovra' attestare che i servizi o attivita' sono stati effettivamente svolti, nonche' la data di inizio ed eventuale data di fine del servizio o attivita' medesimi. Per detti servizi o attivita' saranno attribuiti punti 0,50 per anno o frazione di anno non inferiore a 6 mesi. Il punteggio sara' attribuito dopo aver sommato tra loro i vari periodi. Se per lo stesso periodo di tempo risultano prestati piu' servizi ed attivita' tale periodo verra' considerato una sola volta. Saranno altresi' valutati con lo stesso punteggio i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri. ctg. 3) Elaborati di servizio: fino a punti 0,50: punteggio massimo attribuibile a ciascun elaborato punti 0,10; saranno considerati elaborati di servizio quelli svolti nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciale incarico conferito dall'Istituto superiore di sanita' o dall'amministrazione presso cui si e' prestato servizio e che vertano su problemi tecnici o su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'amministrazione. In essi dovra' riscontrarsi un carattere di "originalita'"; ctg. 4) Corsi di perfezionamento ed aggiornamento seguiti, attinenti alle materie d'esame: fino a punti 2,00: punteggio massimo attribuibile a ciascun corso punti 0,25; cgt. 5) Vincita in concorsi per qualifica o profilo equivalente o superiore al profilo per il quale si concorre, attinenti le materie delle prove d'esame: fino a punti 2,00: punteggio massimo attribuibile a ciascuna vincita della categoria: punti 0,25. 4. Le pubblicazioni scientifiche e gli elaborati di servizio potranno essere prodotte in originale, copia autenticata ovvero, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, in semplice fotocopia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' sottoscritta in presenza del dipendente addetto o corredata da copia fotostatica, ancorche' non autenticata, di un documento di identita' del sottoscrittore. I lavori in corso di stampa saranno presi in considerazione soltanto se accompagnati dalla lettera di accettazione dell'editore, in originale o in copia autenticata, o, in luogo di tale lettera, da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' con la quale il candidato attesti che i lavori medesimi sono stati accettati per la pubblicazione. Tale dichiarazione dovra' indicare con esattezza il titolo del lavoro, il nome dei relativi autori, la data di accettazione nonche' il nome della rivista scientifica nella quale il lavoro stesso sara' pubblicato. Non saranno presi in considerazione lavori ciclostilati, dattilografati o manoscritti. 5. Gli altri titoli di merito sopra elencati dovranno essere prodotti in originale o copia autenticata ovvero, a seconda dei casi, tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' secondo quanto stabilito dagli articoli 2 e 4 della legge n. 15/68 come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, che dovranno essere sottoscritte dal candidato. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', qualora non venga sottoscritta in presenza del dipendente addetto, dovra' essere corredata da copia fotostatica, ancorche' non autenticata, di un documento di identita' del sottoscrittore. Detta dichiarazione potra' riguardare anche l'attestazione di conformita' all'originale della documentazione eventualmente prodotta in fotocopia non autenticata. 6. Le dichiarazioni sostitutive di cui sopra, come anche quelle previste nei successivi articoli del presente bando, dovranno contenere tutti gli elementi che le rendono utilizzabili, per i relativi fini, in luogo della documentazione che sostituiranno. 7. Le dichiarazioni mendaci o la falsita' degli atti, secondo quanto previsto dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 8. L'Istituto procedera' ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. 9. I titoli di cui al presente articolo prodotti in fotocopia semplice non corredata dalla dichiarazione sostitutiva con la quale se ne attesti la conformita' all'originale non saranno presi in considerazione. 10. Alla domanda dovra' essere allegato, altresi', un elenco in duplice copia di tutti i titoli presentati. Detto elenco, sul quale dovranno essere indicati gli estremi del concorso e le generalita' del candidato, dovra' essere firmato dal candidato medesimo. Ciascun titolo dovra' essere numerato progressivamente e la numerazione dovra' essere riportata nell'elenco. 11. I titoli eventualmente inviati non congiuntamente alla domanda saranno presi in considerazione solo se spediti, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine utile per la presentazione delle domande. Tali titoli, unitamente al relativo elenco in duplice copia, dovranno essere accompagnati da un'apposita lettera di trasmissione. 12. Non e' consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni che siano stati presentati per altro concorso ovvero giacenti presso l'Istituto superiore di sanita' o presso altre amministrazioni dello Stato. 13. I documenti di cui al presente articolo non sono soggetti all'imposta sul bollo. 14. La valutazione dei titoli e' effettuata dopo la prova scritta e prima che si proceda alla valutazione dei relativi elaborati. Saranno valutati i titoli dei soli candidati risultati presenti alla prova scritta. 15. Il punteggio attribuito per i titoli sara' reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova pratica.