Art. 7. 1. La votazione complessiva sara' determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti conseguiti nella prova scritta e nella prova pratica ed il voto riportato nella prova orale. 2. In base alla votazione complessiva riportata da ciascun candidato la commissione esaminatrice formera' la graduatoria di merito, con l'indicazione della votazione medesima.