Art. 7.
  1. La votazione complessiva sara' determinata sommando il punteggio
conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti conseguiti
nella prova scritta e nella prova pratica ed il voto riportato  nella
prova orale.
  2.   In  base  alla  votazione  complessiva  riportata  da  ciascun
candidato la commissione  esaminatrice  formera'  la  graduatoria  di
merito, con l'indicazione della votazione medesima.