Art. 2.
  La  borsa  non  e'  cumulabile  con  altre borse di studio, ne' con
assegni o sovvenzioni  di  analoga  natura  e  la  sua  fruizione  e'
incompatibile  con  la  frequenza  di  corsi  di dottorato di ricerca
universitari con o senza assegni nonche' con la frequenza  di  scuole
di specializzazione post-laurea con o senza assegni.
  La  borsa  non  puo'  essere  cumulata  neppure  con lo stipendio o
retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti dal rapporto  di  impiego
pubblico  o  privato  tranne  i  casi  previsti dal successivo art. 3
ultimo comma.
  A nessun titolo possono essere attribuiti  all'assegnatario,  oltre
l'importo  della  borsa,  ulteriori  compensi  che  facciano carico a
contributi od assegnazioni del CNR.
  All'assegnatario di  borsa,  comandato  in  missione  per  missioni
inerenti   l'attivita'   della   borsa   stessa,  e'  corrisposto  il
trattamento di missione pari a quello  spettante  ai  dipendenti  del
CNR,  settimo  livello, esclusivamente a carico dei fondi dell'organo
CNR presso il quale viene fruita la borsa.
  Gli  assegnatari  delle  borse,  ove   soggetti   all'assicurazione
obbligatoria   contro   gli   infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie
professionali, sono assicurati, a norma delle disposizioni  contenute
nella  legge 29 dicembre 1941, n. 1659 e decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124  e  successive  modifiche,  presso
l'Istituto  nazionale per le assicurazioni degli infortuni sul lavoro
(INAIL).
  Gli   assegnatari   delle   borse  non  soggetti  all'assicurazione
obbligatoria di cui sopra godono di assicurazione a  carico  del  CNR
per  gli  infortuni  in cui possono incorrere nell'espletamento delle
attivita' connesse con la fruizione delle borse stesse.