Art. 5.
  I   candidati  sono  giudicati  da  una  commissione  nominata  dal
direttore dell'Area della ricerca di Genova del CNR.
  Ogni membro della commissione esaminatrice dispone di  dieci  punti
per la valutazione di ciascun candidato.
  La  commissione  provvede,  in  via  preliminare,  a  ripartire  il
punteggio a disposizione tra le categorie di titoli che essa  ritenga
di individuare, curando che il punteggio massimo riservato a ciascuna
categoria non abbia una valenza eccessiva su quello complessivo.
  La  commissione  stabilisce  altresi',  in  via  preliminare,  se i
candidati vadano sottoposti a  colloquio  e,  in  caso  positivo,  il
punteggio  da riservare a tale prova, nonche' il punteggio minimo che
i candidati debbono  conseguire  nella  valutazione  dei  titoli  per
essere ammessi a sostenere la prova stessa.
  La  commissione  procede quindi a valutare i titoli di ogni singolo
candidato e a redigere una scheda contenente, oltre l'indicazione dei
titoli posseduti dal candidato, un motivato giudizio e la valutazione
attribuita ai vari titoli.
  Nel caso in cui sia  stato,  in  via  preliminare,  previsto  dalla
commissione  l'esame  colloquio,  la  stessa  provvede  a convocare a
colloquio, mediante lettera raccomandata con avviso  di  ricevimento,
con  almeno  quindici  giorni  di  preavviso, i candidati che abbiano
ottenuto il prescritto punteggio minimo nella valutazione dei titoli.
Nessun rimborso e' dovuto dall'ente ai candidati  che  sostengano  il
colloquio, anche se in sede diversa da quella di residenza.
  Ai  fini  della  graduatoria  di merito, la commissione tiene conto
della  valutazione  dei  titoli  e   del   risultato   dell'eventuale
colloquio,  del  programma  di  studio  e  di  ricerca presentato dal
candidato, valutando sia la sua attitudine  a  svolgere,  in  genere,
compiti  di  ricerca  scientifica,  sia la sua preparazione nel campo
specifico degli studi che lo stesso propone di compiere.
  Al  termine  dei  lavori,  la commissione redige le graduatorie dei
candidati distinte per ogni raggruppamento.
  Sono compresi nella graduatoria di merito secondo l'ordine del voto
a ciascuno attribuito, soltanto i candidati che abbiano raggiunto una
votazione non inferiore ai sette decimi del totale dei punti  di  cui
la commissione dispone.
  Le  operazioni  compiute dalla commissione vengono verbalizzate con
sottoscrizione in ogni pagina del presidente, dei  componenti  e  del
segretario.