Art. 8.
  La  data  di  decorrenza della borsa e' stabilita insindacabilmente
dal Consiglio nazionale delle ricerche, dal 1 o dal 15 del mese.
  La data di decorrenza della borsa puo' essere rinviata nel caso che
il   titolare   debba  assolvere  agli  obblighi  militari  di  leva,
assentarsi per gravidanza e puerperio o per malattia.
  La fruizione della borsa puo' essere sospesa  temporaneamente  solo
nel  caso  che  il titolare debba assolvere agli obblighi militari di
leva, assentarsi per gravidanza e puerperio o per malattia di  durata
superiore ad un mese.
  I motivi di rinvio o sospensione devono essere comunque debitamente
comprovati.
  L'assegnatario  che  dopo  aver  iniziato  l'attivita'  di  ricerca
programmata non la prosegua, senza giustificato e comprovato  motivo,
regolarmente  ed ininterrottamente per l'intera durata della borsa, o
che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o che, infine,
dia prova di non possedere sufficiente attitudine  alla  ricerca,  su
proposta  del  responsabile  della  ricerca o tutore che gli e' stato
assegnato, e' dichiarato  decaduto  con  motivato  provvedimento  del
direttore  competente  del  CNR  dall'ulteriore  utilizzazione  della
borsa.
  Dell'avvio  del  relativo  procedimento  viene  data  comunicazione
all'interessato  il  quale ha la facolta' di far conoscere la propria
posizione in merito mediante comunicazione scritta.
  Della conclusione del procedimento, che potra' consistere o in  una
archiviazione  degli  atti o nel predetto provvedimento di decadenza,
verra' data motivata comunicazione all'interessato.