IL DIRETTORE
  Vista la legge 14 febbraio 1987, n. 41, istitutiva della Scuola;
  Visto  lo  statuto  della scuola emanato con decreto direttorale n.
4437 del 2 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 39 del 16 febbraio 1996;
  Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398, concernente  le  norme  in
materia di borse di studio universitarie;
  Visto  il  decreto  interministeriale del 19 aprile 1990 emesso dal
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica
di  concerto con il Ministero del tesoro relativo alla determinazione
della misura minima delle borse di studio, nonche' dei limiti e della
natura del reddito personale complessivo per poterne usufruire;
  Vista la  nota  del  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica   e  tecnologica  prot.  n.  4107  del  12  maggio  1990,
concernente l'utilizzazione dei fondi destinati alla copertura  delle
borse di studio di cui alla legge n. 398/1989;
  Vista la legge n. 15/1968;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998;
  Viste  le  deliberazioni  adottate  dal  consiglio  della classe di
scienze sociali nelle sedute del 5 luglio 1999;
  Vista la deliberazione del senato accademico della  seduta  del  12
luglio 1999; Decreta:  Art. 1.  Indizione concorso
  E'  indetto  concorso, per i titoli e colloquio, per l'attribuzione
di una borsa di studio per l'attivita' di perfezionamento  all'estero
per  la  classe  di scienze sociali.  Art. 2.  Borse di studio per il
perfezionamento all'estero
  La borsa di studio, della durata di un  anno,  dell'importo  di  L.
30.000.000,  e'  bandita  per  l'area afferente al settore di scienze
politiche della classe suddetta, come segue:
  area di "Storia della filosofia politica moderna e  contemporanea".
Art. 3.  Requisiti richiesti
  Per   la   partecipazione   al   concorso   sono   richiesti,  pena
l'esclusione, i seguenti requisiti:
  1) possesso del diploma di laurea in scienze  politiche  o  lettere
conseguito  presso  una universita' italiana (ovvero titolo di studio
conseguito all'estero riconosciuto equipollente alla laurea  italiana
in  base  ad  accordi  internazionali  oppure con le modalita' di cui
all'art. 332 del testo unico 31 agosto 1993, n. 1592);
  2)  possesso  della  cittadinanza  italiana  (sono  equiparati   ai
cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
  3)  eta'  non  superiore ai ventinove anni alla data di scadenza di
presentazione della domanda di partecipazione al concorso;
  4) godimento di un reddito personale complessivo  annuo  lordo  non
superiore  a  L.  15.000.000,  con  riferimento al periodo di imposta
coincidente con l'anno solare nel quale e' effettivamente erogata  la
borsa. Nel caso in cui la stessa borsa venga erogata per una parte in
un  anno  e  per  una  parte  nell'anno successivo, si fa riferimento
all'anno solare di maggior fruizione della borsa. Alla determinazione
di tale reddito concorrono  redditi  di  altra  origine  patrimoniale
nonche'   emolumenti  di  qualsiasi  altra  natura  aventi  carattere
ricorrente, con esclusione di  quelli  aventi  natura  occasionale  o
derivanti da servizio militare di leva.
  Per   difetto   dei  requisiti  prescritti  l'amministrazione  puo'
disporre in ogni momento,  l'esclusione  dal  concorso  con  motivato
provvedimento.
  L'amministrazione   si   riserva,  in  ogni  caso,  di  inviare  ai
competenti  uffici  distrettuali  delle  imposte  il  nominativo  del
vincitore   della  borsa  di  studio,  affinche'  gli  uffici  stessi
procedano agli opportuni accertamenti sull'effettiva consistenza  del
reddito   personale   dell'interessato.      Art.  4.     Domande  di
partecipazione
  Le domande di partecipazione al  concorso,  da  redigere  in  carta
semplice    secondo   il   fac-simile   allegato,   corredate   della
documentazione richiesta, devono essere presentate o fatte pervenire,
in  plico  unico,  al  direttore  della  scuola  superiore  di  studi
universitari  e  di perfezionamento S. Anna, via G. Carducci n.  40 -
56100 Pisa, entro le ore 12, del  trentesimo  giorno  dalla  data  di
pubblicazione  del  presente  bando  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.
  Si considerano altresi' prodotte in tempo utile le domande  spedite
esclusivamente   a  mezzo  di  raccomandata  postale  con  avviso  di
ricevimento, entro il termine sopraindicato. A tal fine fara' fede il
timbro a data dell'ufficio postale accettante.
  Gli interessati dovranno redigere le domande unicamente secondo  il
fac-simile allegato, che e' parte integrante del presente bando.  Non
saranno  prese  in considerazione le domande che non contengono tutti
gli  elementi  di  cui  al  fac-simile  suddetto  e/o   prive   della
documentazione di cui all'art. 5 del presente bando.
  Sull'involucro  del plico devono risultare le indicazioni del nome,
cognome e indirizzo del concorrente e la specificazione del  concorso
cui  egli  intende  partecipare.  Il nome ed il cognome del candidato
dovranno, inoltre, essere apposti su ciascuno dei lavori presentati.
  L'amministrazione non assume alcuna responsabilita'  per  eventuali
disguidi    postali    o   telegrafici   non   imputabili   a   colpa
dell'amministrazione stessa.  Art. 5.  Documenti da allegare
  Alla domanda gli aspiranti devono allegare  i  seguenti  documenti,
redatti in carta semplice:
  a) documentazione, convalidata da un docente della scuola afferente
al  settore  di  scienze  politiche, sull'impegno formale di svolgere
attivita'   di   perfezionamento   presso   istituzioni   estere   od
internazionali   di   livello  universitario  con  l'indicazione  del
relativo periodo;
  b) dichiarazione di accoglimento da parte  del  responsabile  della
istituzione estera che il candidato intende frequentare;
  c)   dichiarazione   di  conoscenza  della/e  lingua/e  straniera/e
(specificare quali e il livello: scolastico - buono - ottimo);
  d) dichiarazione degli esami previsti dal corso di  laurea  nonche'
la votazione riportata in ciascuno di essi;
  e)  eventuali  pubblicazioni  ed  altri  titoli,  che l'interessato
ritenga utili ai fini del  giudizio  della  commissione.  Qualora  le
pubblicazioni  ed  i  titoli  non siano presentati in originale ma in
copia, devono essere accompagnati da  una  dichiarazione  sostitutiva
dell'atto  di  notorieta', resa dall'interessato ai sensi dell'art. 4
della legge n. 15/1968 e dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 403/1998, attestante  complessivamente  la  conformita'
degli stessi ai rispettivi originali;
  f)  elenco  delle  pubblicazioni  e dei titoli presentati.  Art. 6.
Riservatezza dei dati contenuti nei documenti
  Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31  dicembre  1996,  n.
675,  i  dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
la scuola esclusivamente per le finalita' di gestione del concorso.
  Il  conferimento  di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione  dei  requisiti  di  partecipazione pena l'esclusione dal
concorso.
  L'interessato gode dei diritti di  cui  all'art.  13  della  citata
legge  tra  i  quali  figura  il  diritto  di  accesso ai dati che lo
riguardano.
  Tali diritti potranno  essere  fatti  valere  nei  confronti  della
scuola.  Art. 7.  Modalita' della valutazione
  Il concorso e' per titoli e colloquio.
  Per la valutazione dei titoli e l'esame dei candidati e' costituita
una apposita commissione su proposta della classe di scienze sociali.
  La commissione giudicatrice e' nominata con decreto direttoriale.
  Il  colloquio  e'  inteso ad accertare il grado di preparazione del
candidato, sia in termini generali che in relazione al  programma  di
attivita' di perfezionamento proposto dallo stesso.
  La commissione ha a disposizione 100 punti cosi' ripartiti:
  pubblicazioni ed altri titoli: massimo 40 punti;
  colloquio: massimo 60 punti.
  Sono  considerati  idonei  i  candidati  che hanno riportato almeno
70/100 del punteggio complessivo.
  La convocazione per il colloquio, con l'indicazione  della  sede  e
della  data  in  cui  il  medesimo  avra'  luogo,  e' comunicata agli
interessati tramite telegramma.
  Per sostenere la prova suddetta i candidati dovranno essere  muniti
di  documento  di  riconoscimento valido.   Art. 8.  Espletamento del
concorso
  Nella seduta preliminare la commissione  giudicatrice  determina  i
criteri  di  valutazione  per  l'attribuzione  dei  punteggi  di  cui
all'art. 7.
  La valutazione dei titoli dovra' comunque  precedere  il  colloquio
stesso.
  Al  termine  dei  lavori  la  commissione  formula  una graduatoria
generale e, sulla base della somma dei  punteggi  riportati  da  ogni
candidato  per  ciascuna delle voci indicate dal precedente articolo,
formula una graduatoria di merito.
  Il giudizio della commissione e' insindacabile.
  Il direttore, con proprio decreto, approva gli atti del concorso  e
dichiara il vincitore dello stesso.
  La  graduatoria  suddetta  e'  resa  pubblica  mediante  affissione
all'albo della scuola per un periodo  di  quindici  giorni  entro  il
quale potranno proporsi eventuali impugnative.  Art. 9.  Accettazione
della borsa
  Ai  fini dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti, il
candidato dichiarato  vincitore  dovra'  far  pervenire,  a  pena  di
decadenza,   alla   Scuola  superiore  di  studi  universitari  e  di
perfezionamento S. Anna di  Pisa,  entro  il  termine  perentorio  di
quindici giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione,
la seguente documentazione, in carta semplice:
  1) dichiarazione di accettazione della borsa di studio;
  2) fotocopia del codice fiscale;
  3) autocertificazione prevista dalla legge n. 15/1968, e successive
modificazioni   ed  integrazioni,  attestante  il  reddito  personale
complessivo annuo lordo di cui fruira' l'interessato nell'anno solare
di maggior fruizione della borsa;
  4) estratto dell'atto di nascita;
  5) certificato di cittadinanza italiana.
  In sostituzione dei certificati  previsti  ai  punti  4)  e  5),  i
vincitori  potranno presentare all'ufficio competente un documento di
riconoscimento in corso di validita', come previsto dall'art.  7  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  403/1998.   Art. 10.
Conferimento e conferma della borsa
  La borsa  di  studio  viene  attribuita  con  decreto  direttoriale
secondo l'ordine della graduatoria.
  L'attivita'   di   perfezionamento  all'estero  non  potra'  essere
iniziata prima  dell'emanazione  del  provvedimento  di  conferimento
della borsa.
  L'eventuale  conferma  della  borsa  di  studio, per non piu' di un
anno, puo'  essere  disposta  su  motivata  richiesta  del  borsista,
corredata  dal nuovo progetto di ricerca convalidato dal responsabile
dell'istituzione estera. Detta richiesta,  indirizzata  al  direttore
della   scuola   sara'   sottoposta   al   parere  della  commissione
giudicatrice del presente concorso, a tale scopo riconvocata.
  Ai fini della  conferma  l'interessato  dovra'  mantenere,  per  la
durata dell'attivita' all'estero, il possesso dei requisiti di cui al
precedente  art. 3, punto 2) e punto 4), in base ai quali ha ottenuto
il conferimento della borsa di studio.
  Il venire meno di uno dei predetti requisiti comporta la  decadenza
dal diritto di fruizione della borsa e l'obbligo per l'interessato di
darne  tempestiva  comunicazione  a  questa  Scuola, incorrendo nelle
penalita' previste dal  codice  penale  e  dalle  leggi  speciali  in
materia in caso di mancato adempimento.
  Se  l'assegnatario  rinuncia,  prima  che  lo stesso abbia iniziato
l'attivita' di perfezionamento all'estero, subentra  altro  candidato
secondo l'ordine della graduatoria di merito.
  Al  termine  della sua permanenza all'estero, e comunque al termine
di ciascun anno in caso di conferma della borsa stessa,  il  borsista
dovra'  presentare  una  relazione scientifica sull'attivita' svolta.
Essa sara' oggetto di verifica da parte del docente della  Scuola  di
cui  al precedente art. 5.  Art. 11.  Differimento o interruzione del
periodo di godimento della borsa
  Eventuali differimenti dalla data  di  inizio  o  interruzione  del
periodo  di  godimento  della  borsa verranno consentiti, su apposita
istanza, al vincitore che dimostri di dover soddisfare  gli  obblighi
militari di leva o che si trovi nelle condizioni previste dalla legge
30  dicembre  1971,  n.  1204,  a condizione che l'istituzione estera
interessata rilasci formale nullaosta in merito.
  In   tali  casi  dovra'  essere  esibito,  unitamente  al  predetto
nulla-osta, rispettivamente:
  una  dichiarazione  sottoscritta  dall'interessato,  come  previsto
dall'art.  1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica
n. 403/1998, nella quale dovra' essere indicata la data di  inizio  e
quella presumibile in cui avra' termine il servizio militare;
  un  certificato medico nel quale dovranno essere indicati i periodi
di astensione obbligatoria ai sensi della citata legge n.  1204/1971.
  Il borsista che interrompa l'attivita' e' tenuto a darne tempestiva
comunicazione all'amministrazione. In caso di interruzione definitiva
egli decade da ogni diritto di fruizione della borsa ed e'  obbligato
alla  restituzione di quanto eventualmente percepito oltre la data di
decadenza  e,  comunque,  oltre  la  data  di  regolare   svolgimento
dell'attivita'  attestata  dal  responsabile  dell'istituzione estera
frequentata dal borsista. Tale  obbligo  non  sussiste  allorche'  la
mancata  conclusione dell'attivita' derivi da causa non imputabile al
borsista.  Art. 12.  Pagamento della borsa
  Il pagamento della borsa di studio verra' corrisposto in due  rate,
il  cui  singolo  ammontare sara' fissato nel decreto direttoriale di
conferimento alle seguenti scadenze:
  prima rata: non prima di trenta  giorni  dalla  data  prevista  per
l'inizio  dell'attivita',  previa  comunicazione  scritta  della data
stessa da parte del borsista;
  seconda rata: dopo sei mesi previa presentazione  dell'attestazione
resa   dal   responsabile   della   istituzione  estera  di  regolare
svolgimento dell'attivita' stessa;
  terza  rata:  al  termine  della  permanenza   all'estero,   previa
presentazione   dell'attestazione   resa   dal   responsabile   della
istituzione estera di regolare svolgimento  dell'attivita'  stessa  e
della  relazione scientifica di cui all'art. 10 del presente bando di
concorso.
  Nel caso in cui l'attivita'  di  perfezionamento  all'estero  abbia
durata   inferiore   ai   sei   mesi,  l'importo  della  borsa  sara'
proporzionalmente ridotto.  Art. 13.  Regime giuridico della borsa
  Il borsista non puo' essere impegnato in attivita' didattiche ed e'
tenuto ad assolvere gli impegni stabiliti dal decreto di  concessione
della borsa, pena la decadenza dalla stessa.
  La   non   osservanza   delle   norme  statutarie  o  regolamentari
dell'istituzione  estera  frequentata  dal   borsista   comporta   la
decadenza dal godimento della borsa.
  La  borsa  di  studio  di  cui  al  presente  bando non puo' essere
cumulata con altre borse di  studio  a  qualsiasi  titolo  conferite,
tranne  che  con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere
utili  ad  integrare,  con  soggiorni  all'estero,   l'attivita'   di
formazione o di ricerca del borsista.
  Chi  ha  gia'  usufruito di una borsa di studio non puo' usufruirne
una seconda volta allo stesso titolo.
  Il godimento della  borsa  di  studio  non  si  configura  come  un
rapporto  di  lavoro,  essendo  finalizzato  al  perfezionamento  del
laureato borsista.
  Il dipendente pubblico che fruisca della borsa di studio in  parola
puo'  chiedere il collocamento in congedo straordinario per motivi di
studio senza assegni, previsto per gli ammessi ai corsi di  dottorato
di ricerca dall'art. 2 della legge n. 476/1984. Il periodo di congedo
straordinario  e'  utile ai fini della progressione di carriera e del
trattamento di quiescenza e di previdenza.
  La borsa di studio non da' luogo a trattamenti previdenziali ne'  a
valutazioni  ai  fini  di  carriere  giuridiche  ed economiche, ne' a
riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.
  Alle borse di cui al presente bando si applicano le disposizioni in
materia di agevolazione fiscale di  cui  all'art.  6  della  legge  3
novembre  1989,  n.  398,  che richiama il disposto dell'art. 4 della
legge 13 agosto 1984, n. 476.  Art. 14.  Ritiro delle pubblicazioni e
dei titoli
  I candidati dovranno provvedere a loro spese, entro novanta giorni,
dalla data di pubblicazione della relativa graduatoria di merito,  al
ritiro  dei  titoli  e delle pubblicazioni inviate alla scuola oppure
richiederne la spedizione con tassa postale a loro carico.  Trascorso
il periodo suddetto,  l'amministrazione  non  sara'  responsabile  in
alcun modo della conservazione dei suddetti titoli.
  Per  quanto  non  specificato nel presente bando, si fa riferimento
alle norme contenute nella legge 28 febbraio 1980, n. 28, nel decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e nella legge
30  novembre  1989,  n.  398,   nonche'   alle   altre   disposizioni
ministeriali impartite in materia e comunque alla normativa vigente.
  Il  presente  decreto  sara'  reso  pubblico mediante pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  Pisa, 7 ottobre 1999
                                                Il direttore: Varaldo
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