IL RETTORE
  Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
  Visto  il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, "Regolamento
recante norme in materia di dottorato di ricerca";
  Visto  il  regolamento  dei   corsi   di   dottorato   di   ricerca
dell'Universita', emanato con decreto rettorale 28 settembre 1999;
  Vista  la deliberazione adottata dal senato accademico nella seduta
del 9 luglio 1999;
  Vista la deliberazione adottata dal  consiglio  di  amministrazione
nella seduta dell'8 ottobre 1999; Decreta:  Art. 1.
  E'  istituito  il XV ciclo dei corsi di dottorato di ricerca aventi
sede amministrativa presso l'Universita' degli studi di Perugia.
  E' indetto presso l'Universita' degli  studi  di  Perugia  pubblico
concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato
di  ricerca  di  seguito  elencati.  Per  ciascun  dottorato  vengono
indicati, le sedi consorziate, la durata,  i  posti  e  le  borse  di
studio messi a concorso.
  Nome dottorato - Archeologia (archeologia greca e romana):
  posti attivati 6;
  borse 3;
  durata 3;
  sedi consorziate: Cagliari, Milano, Urbino.
  Nome dottorato biologia e fisiopatologia vascolare:
  posti attivati 6;
  borse 3;
  durata 4;
  sedi consorziate: Bologna, Siena.
  Nome dottorato biologia e patologia cellulare e molecolare:
  posti attivati 10;
  borse 5;
  durata 4;
  sedi consorziate: Chieti, Parma.
  Nome dottorato biotecnologia dei funghi:
  posti attivati 4;
  borse 2;
  durata 3;
  sedi consorziate -.
  Nome dottorato biotecnologie nel trapianto di midollo osseo umano:
  posti attivati 4;
  borse 2;
  durata 4;
  sedi consorziate: Roma "La Sapienza", Roma "Tor Vergata".
  Nome dottorato botanica applicata:
  posti attivati 4;
  borse 2;
  durata 3;
  sedi consorziate -.
  Nome  dottorato  citochimica  e  istochimica  comparata  in  ambito
animale:
  posti attivati 4;
  borse 2;
  durata 3;
  sedi consorziate: Camerino.
  Nome dottorato diritto ecclesiastico - Diritto canonico:
  posti attivati 4;
  borse 2;
  durata 3;
  sedi consorziate: Firenze, Pisa, Roma "M.SS. Assunta", Teramo.
  Nome dottorato diritto pubblico:
  posti attivati 4;
  borse 2;
  durata 3;
  sedi consorziate: Ancona, Chieti, Roma "Luiss", Teramo.
  Nome dottorato disciplina liberta' della concorrenza:
  posti attivati 4;
  borse 2;
  durata 3;
  sedi consorziate: Roma "Luiss", Milano "Bocconi".
  Nome dottorato filologia romanza e linguistica generale:
  posti attivati 4;
  borse 2;
  durata 3;
  sedi consorziate: Perugia stranieri.
  Nome dottorato filosofia (della religione):
  posti attivati 4;
  borse 2;
  durata 4;
  sedi consorziate Siena - Trieste - Padova - Napoli
  Nome dottorato filosofia e scienze umane:
  posti attivati 4;
  borse 2;
  durata 3;
  sedi consorziate: Macerata, Chieti.
  Nome dottorato fisica:
  posti attivati 6;
  borse 3;
  durata 3;
  sedi consorziate: -.
  Nome dottorato fisiopatologia cerebrovascolare, neurodegenerativa e
processi di recupero:
  posti attivati 4;
  borse 2;
  durata 4;
  sedi consorziate: Camerino, Milano, Roma "La Sapienza".
  Nome dottorato geologia applicata, geomorfologia ed idrogeologia:
  posti attivati 6:
  borse 3;
  durata 3;
  sedi consorziate: Ancona, Camerino, Firenze.
  Nome dottorato ingegneria elettronica:
  posti attivati 4;
  borse 2;
  durata 3;
  sedi consorziate: -.
  Nome dottorato italianistica:
  posti attivati 4;
  borse 2;
  durata 3;
  sedi consorziate: Siena.
  Nome dottorato letteratura scientifica e tecnica greca e latina:
  posti attivati 4;
  borse 2;
  durata 4;
  sedi consorziate: Messina, Trieste.
  Nome dottorato medicina sperimentale:
  posti attivati 4;
  borse 2;
  durata 4;
  sedi consorziate: Ancona, Modena, Roma "Tor Vergata".
  Nome dottorato metodi statistici e matematici per ricerca economica
e sociale:
  posti attivati 4;
  borse 2;
  durata 3;
  sedi consorziate: -.
  Nome dottorato ostetricia e ginecologia veterinaria:
  posti attivati 4;
  borse 2;
  durata 3;
  sedi consorziate: Bari, Bologna, Napoli, Torino.
  Nome dottorato patologia cellulare e molecolare:
  posti attivati 4;
  borse 2;
  durata 4;
  sedi consorziate: Cagliari, Pisa, Siena, Torino.
  Nome  dottorato  patologia  dei  volatili,  del  coniglio  e  della
selvaggina:
  posti attivati 4;
  borse 2;
  durata 3;
  sedi consorziate: Bari, Bologna, Napoli, Torino.
  Nome dottorato produttivita' delle piante coltivate:
  posti attivati 4;
  borse 2;
  durata 3;
  sedi consorziate: -.
  Nome dottorato scienze biochimiche:
  posti attivati 4;
  borse 2;
  durata 4;
  sedi consorziate: -.
  Nome dottorato scienze chimiche:
  posti attivati 8;
  borse 4;
  durata 3;
  sedi consorziate: Siena.
  Nome dottorato scienze dell'educazione:
  posti attivati 4;
  borse 2;
  durata 3;
  sedi consorziate: Macerata.
  Nome dottorato scienze della terra:
  posti attivati 4;
  borse 2;
  durata 4;
  sedi consorziate: -.
  Nome  dottorato  storia  antica (storia e storiogr. dell'antichita'
classica):
  posti attivati 4;
  borse 2;
  durata 3;
  sedi consorziate: Chieti, Milano "Sacro Cuore".
  Nome dottorato storia  del  pensiero  politico  europeo  moderno  e
contemporaneo:
  posti attivati 4;
  borse 2;
  durata 3;
  sedi consorziate: Firenze, Siena, Teramo.
  Nome dottorato storia dell'arte:
  posti attivati 4;
  borse 2;
  durata 3;
  sedi consorziate: Ferrara, Macerata, Urbino, Verona.  Art. 2.
  Possono   presentare  domanda  di  partecipazione  al  concorso  di
ammissione al dottorato di ricerca  di  cui  al  precedente  articolo
coloro  i  quali  siano  in  possesso di diploma di laurea conseguito
presso Universita' italiane ovvero di titolo equipollente  conseguito
presso Universita' straniere.
  Qualora  il  titolo  non  sia gia' stato riconosciuto equipollente,
sara' il senato accademico sentito il parere del collegio docenti del
dottorato di ricerca per il quale il candidato  presenta  domanda,  a
deliberare  sull'equipollenza, ai soli fini dell'ammissione al corso.
In questo caso i candidati devono allegare alla domanda di concorso i
documenti utili a consentire al senato accademico la dichiarazione di
equipollenza in  parola,  tradotti  e  legalizzati  dalle  competenti
rappresentanze  italiane  del  Paese di provenienza, secondo le norme
vigenti in materia per l'ammissione di studenti stranieri ai corsi di
laurea delle Universita' italiane.
  Gli  interessati  devono  redigere le domande secondo il fac-simile
allegato al presente bando, di cui fa parte integrante, con tutti gli
elementi in esso richiesti.  Art. 3.
  La domanda di ammissione, con indicato  il  domicilio  eletto  agli
effetti  del  concorso,  indirizzata  al  rettore dell'Universita' di
Perugia e redatta secondo lo schema allegato al  presente  bando,  va
presentata  direttamente o a mezzo di raccomandata postale con avviso
di  ricevimento  all'Universita'  degli  studi  di  Perugia,   piazza
Universita', 1 - 06100 Perugia, con il riferimento "Ufficio dottorati
di  ricerca",  con  esclusione  di  qualsiasi  altro  mezzo, entro il
termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo
a quello della pubblicazione  del  presente  decreto  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
  Per  il rispetto del termine predetto fara' fede la data del timbro
dell'ufficio postale accettante la raccomandata.
  Nella  domanda  l'aspirante  alla  partecipazione  al  concorso  di
ammissione  al  dottorato  di ricerca deve dichiarare con chiarezza e
precisione  (a  macchina  o  in   stampatello)   sotto   la   propria
responsabilita':
  a)  le  proprie  generalita',  la  data  e  il luogo di nascita, la
residenza  e  il  recapito   eletto   agli   effetti   del   concorso
(specificando  il  codice  di  avviamento postale e, se possibile, il
numero telefonico). Per quanto  riguarda  i  cittadini  comunitari  e
stranieri,  si richiede l'indicazione di un recapito italiano o della
propria Ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio;
  b) l'esatta denominazione del  corso  di  dottorato  per  il  quale
presenta domanda di partecipazione al concorso per l'ammissione.  Non
verra'  dato  seguito  alla  domanda  in  cui  risulti mancante o non
sufficientemente chiara l'indicazione della denominazione  del  corso
di dottorato.
  c) la propria cittadinanza;
  d)  la laurea posseduta, la data, l'Universita' presso cui e' stata
conseguita e la relativa  votazione  ovvero  il  titolo  equipollente
conseguito  presso  una  Universita'  straniera,  nonche' la data del
decreto rettorale con il quale  e'  stata  dichiarata  l'equipollenza
stessa;
  e)  di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato
secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio docenti;
  f) di indicare le lingue straniere conosciute;
  g)  di  impegnarsi  a  comunicare  tempestivamente  ogni  eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito.
  Alla  domanda  deve essere allegato l'elenco degli eventuali titoli
che vengono prodotti.
  L'amministrazione universitaria non ha alcuna  responsabilita'  per
il  caso  di  dispersione  di  comunicazioni,  dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da  parte  dell'aspirante,
da  mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, ne'
per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili  a  colpa
dell'amministrazione stessa.  Art. 4.
  Gli  esami  di  ammissione  al  corso  consistono in due prove, una
scritta  e  una  orale,  intese  ad  accertare  la  preparazione,  le
capacita' e le attitudini del candidato alla ricerca scientifica, nel
settore   scientifico  o  nei  settori  scientifici  disciplinari  di
riferimento del dottorato. La prova orale comprende anche la verifica
della  conoscenza  di  una  o piu' lingue straniere mediante apposito
colloquio.
  Le prove di esame si svolgeranno presso l'Universita'  degli  studi
di  Perugia, nei locali che verranno indicati con le modalita' di cui
ai commi successivi.
  Il diario della prova scritta, con l'indicazione  del  giorno,  del
mese e dell'ora in cui la medesima avra' luogo, sara' comunicato agli
interessati tramite raccomandata inviata almeno quindici giorni prima
della data fissata per la prova.
  La  convocazione  per  la  prova  orale avverra' ugualmente a mezzo
lettera raccomandata che verra' inviata a coloro che avranno superato
la prova scritta almeno venti giorni prima della data fissata per  la
prova,  ovvero  a mezzo di comunicazione in sede concorsuale da parte
della commissione esaminatrice.
  Per sostenere  le  prove  i  candidati  dovranno  esibire  uno  dei
seguenti documenti di riconoscimento:
  a) tessera postale;
  b) porto d'armi;
  c) passaporto;
  d) carta d'identita';
  e) patente di guida.  Art. 5.
  Le commissioni per gli esami di ammissione ai corsi di dottorato di
ricerca  saranno  formate  e  nominate  in conformita' alla normativa
vigente nell'Universita' di Perugia.  Art. 6.
  La commissione dispone di un numero complessivo di  100  punti,  di
cui  venti riservati ai titoli, quaranta riservati alla prova scritta
e quaranta alla prova orale. La valutazione dei titoli deve precedere
gli esami. Sono ammessi alla prova orale  soltanto  i  candidati  che
nella  prova  scritta  abbiano riportato un punteggio non inferiore a
25/40. La prova orale si intende superata con il conseguimento di una
votazione non inferiore a 25/40.
  Le prove possono essere espletate, a richiesta  del  candidato,  in
una  lingua  diversa  dall'italiano.  Tale possibilita' dovra' essere
subordinata a un'espressa e  motivata  determinazione  assunta  dalla
commissione  giudicatrice e comunicata ai candidati prima dell'inizio
delle prove di concorso.
  Al  termine  di  ogni  seduta  prevista  per  la  prova  orale   la
commissione rende pubblici i risultati.
  Ultimata  la  prova  orale,  la  commissione  redige la graduatoria
generale di merito sommando,  per  ciascun  candidato,  il  punteggio
delle due prove e dei titoli.
  Gli  atti  dei  concorsi  sono  pubblici; agli stessi e' consentito
l'accesso nei modi stabiliti dalla legge n. 241/1990. Il rettore puo'
rinviare l'accesso al momento della conclusione del concorso.    Art.
7.
  I  candidati  sono ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria
fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per  ogni
corso di dottorato.
  I candidati ammessi al corso decadono qualora non esprimano la loro
accettazione entro quidnici giorni dalla comunicazione dell'esito del
concorso. In tal caso subentra altro candidato secondo l'ordine della
graduatoria.  Lo stesso accade qualora qualcuno degli ammessi rinunci
prima dell'inizio del corso.
  In  caso  di  utile  collocamento in piu' graduatorie, il candidato
deve esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
  Il collegio dei docenti, valutata la compatibilita' delle strutture
di ricerca, puo' ammettere in soprannumero che non superi il 100% dei
posti:
  a) candidati  idonei  nella  graduatoria  generale  di  merito  che
fruiscano  di  assegni  di  ricerca ai sensi della legge n. 449/1997,
art. 51;
  b)  candidati  stranieri,  idonei  nella  graduatoria  generale  di
merito,  che  risultino assegnatari di borsa di studio finanziata dal
Ministero degli affari esteri;
  c) candidati appartenenti a Paesi  con  i  quali  esista  specifico
accordo intergovernativo seguito da apposita convenzione con l'Ateneo
(senza oneri finanziari obbligatori per l'Universita' di Perugia). La
convenzione  determina  le  modalita' di iscrizione al dottorato e la
possibilita' che un anno del dottorato stesso possa  essere  compiuto
presso  Universita'  del  Paese  con  il  quale e' stata stipulata la
specifica convenzione; nel caso in cui la convenzione intervenga  con
un   Paese  della  UE,  il  titolo  cosi'  conseguito  e'  denominato
"Dottorato europeo", se la convenzione lo prevede.  Art. 8.
  I candidati ammessi al corso devono  presentare  entro  il  termine
perentorio  di  giorni  quindici  a decorrere dal giorno successivo a
quello del ricevimento della comunicazione dell'esito del concorso, i
seguenti documenti in carta legale:
  a) una fotocopia del  documento  di  identita'  (in  carta  libera)
debitamente firmata;
  b) autocertificazione di cittadinanza;
  c)  autocertificazione  del  diploma di scuola secondaria superiore
ovvero, per i cittadini extracomunitari, il diploma che ha consentito
la  loro   ammissione   all'Universita',   debitamente   tradotto   e
legalizzato   dalle  competenti  rappresentanze  italiane  all'estero
secondo le norme vigenti in  materia  per  l'ammissione  di  studenti
stranieri a corsi di laurea nelle Universita' italiane;
  d)  autocertificazione  del  diploma  di  laurea  con  la  relativa
votazione;
  e)  in  caso   di   eventuale   iscrizione   ad   una   scuola   di
specializzazione, corso di laurea, l'impegno scritto a sospenderne la
frequenza;
  f)  dichiarazione  di  non aver usufruito in precedenza di borse di
studio di dottorato;
  g)  i  cittadini  comunitari  devono  essere  in  possesso,   fatta
eccezione della titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli
altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
  h)  ricevuta  del  versamento  della  prima rata dei contributi per
l'accesso e la frequenza ai corsi di L.  198.000  da  effettuarsi  da
parte di coloro che non usufruiscono di borsa di studio.  Art. 9.
  Le  borse  di studio il cui numero e' indicato per ciascun corso di
dottorato al precedente art. 1, vengono assegnate, previa valutazione
comparativa del merito e secondo l'ordine definito  nelle  rispettive
graduatorie  di  merito formulate dalle commissioni giudicatrici, per
un importo pari a quello determinato ai sensi dell'art.  1  comma  1,
lettera  a),  della  legge  3  agosto  1998,  n.  315,  e  successive
modificazioni.
  A  parita'  di  merito,  prevale  la  valutazione  della situazione
economica  determinata  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997, e successive modificazioni.
  La  durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari all'intera
durata del corso; le borse sono confermate con il passaggio  all'anno
successivo.
  La cadenza di pagamento della borsa di studio e' bimestrale.
  L'importo  della  borsa  di  studio  e'  aumentato  per l'eventuale
periodo di  soggiorno  all'estero  nella  misura  del  50  per  cento
subordinatamente    alla   sussistenza   della   relativa   copertura
finanziaria. Tali periodi non possono  complessivamente  superare  la
meta'  della  durata  del  corso,  salvo  i  corsi soggetti a diversa
disciplina legale o convenzionale.
  Per periodi di  formazione  di  durata  superiore  a  sei  mesi  e'
necessario  il parere favorevole del collegio docenti, per periodi di
durata inferiore il consenso del coordinatore.  Art. 10.
  L'ammontare annuo dei contributi per l'accesso ai corsi  e  per  la
relativa  frequenza  e'  di  L.  1.000.000 (graduato secondo fasce di
condizione economica definite in  analogia  con  tasse  e  contributi
studenteschi) come di seguito indicato:
 
Classi di reddito
   equivalente                    Contributo
(in milioni di lire)            (migliaia di lire)
0 - 15               198 (quota fissa)
15 - 30            198 + 1.95% sul reddito superiore a 15 milioni
30 - 60            490,5 + 0.91% sul reddito superiore a 30 milioni
60 - 90            763,5 + 0.58% sul reddito superiore a 60 milioni
90 - 120           937,5 + 0.21% sul reddito superiore a 90 milioni
> 120              1.000,5
 
  I    dottorandi    titolari    di   borse   di   studio   conferite
dall'Universita', su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di  cui
all'art. 4, comma 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono esonerati
preventivamente  dai  contributi  per  l'accesso  e  la frequenza dei
corsi.
  I  dottorandi  che  non  usufruiscono  delle  borse   previste   al
precedente  comma  per  poter  ottenere la riduzione dell'importo del
contributo  devono   presentare   al   momento   dell'iscrizione   la
documentazione    relativa    al    reddito   sui   modelli   inviati
dall'amministrazione universitaria.  Art. 11.
  I dottorandi sono tenuti a svolgere con assiduita'  l'attivita'  di
ricerca  relativa  al  piano  approvato  dal  collegio  docenti  ed a
presentare al collegio stesso, al termine di ogni anno, una relazione
sulle attivita' e le ricerche svolte, nonche' alla fine del corso una
tesi di ricerca con contributi originali.
  Ai dottorandi puo' essere affidata una limitata attivita' didattica
sussidiaria o integrativa,  previo  parere  favorevole  del  collegio
docenti;   tale   attivita'  non  deve  in  ogni  caso  compromettere
l'attivita' di formazione alla ricerca, e' facoltativa,  senza  oneri
per  il  bilancio  dell'Ateneo  e  non  da' luogo a diritti in ordine
all'accesso ai ruoli delle Universita'.
  A  seguito  della valutazione dell'attivita' svolta dal dottorando,
il collegio dei docenti puo', con motivata deliberazione, proporre al
rettore la sospensione o l'esclusione dal proseguimento del corso  di
dottorato.
  Il  servizio  militare,  la  maternita'  e  le  assenze per grave e
documentata malattia possono comportare  la  sospensione  dal  corso,
previa   autorizzazione   del   collegio  dei  docenti.  In  caso  di
sospensione di durata  superiore  a  trenta  giorni,  verra'  sospesa
l'erogazione della borsa di studio.
  E'  vietata  la  contemporanea  iscrizione  ad  un  altro  corso di
dottorato, ad una scuola di specializzazione o ad un corso di laurea.
  E' vietata la contemporanea fruizione di  altre  borse  di  studio,
tranne  quelle  concesse da istituzioni italiane o straniere utili ad
integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione  o  di
ricerca dei dottorandi.  Art. 12.
  Il  titolo  di  dottore  di  ricerca  e' conferito dal rettore e si
consegue all'atto del superamento dell'esame finale.
  Nelle more della consegna del diploma originale  e'  rilasciata  la
relativa certificazione.
  L'Universita',  successivamente  al  rilascio  del  titolo, cura il
deposito della tesi finale presso le biblioteche nazionali di Roma  e
Firenze.  Art. 13.
  Per  quanto non previsto nel presente bando valgono le disposizioni
legislative e regolamentari in materia di dottorato di ricerca.
  Perugia, 20 ottobre 1999
                                                  Il rettore: Calzoni
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