IL RETTORE Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210; Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, "Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca"; Visto il regolamento dei corsi di dottorato di ricerca dell'Universita', emanato con decreto rettorale 28 settembre 1999; Vista la deliberazione adottata dal senato accademico nella seduta del 9 luglio 1999; Vista la deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione nella seduta dell'8 ottobre 1999; Decreta: Art. 1. E' istituito il XV ciclo dei corsi di dottorato di ricerca aventi sede amministrativa presso l'Universita' degli studi di Perugia. E' indetto presso l'Universita' degli studi di Perugia pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca di seguito elencati. Per ciascun dottorato vengono indicati, le sedi consorziate, la durata, i posti e le borse di studio messi a concorso. Nome dottorato - Archeologia (archeologia greca e romana): posti attivati 6; borse 3; durata 3; sedi consorziate: Cagliari, Milano, Urbino. Nome dottorato biologia e fisiopatologia vascolare: posti attivati 6; borse 3; durata 4; sedi consorziate: Bologna, Siena. Nome dottorato biologia e patologia cellulare e molecolare: posti attivati 10; borse 5; durata 4; sedi consorziate: Chieti, Parma. Nome dottorato biotecnologia dei funghi: posti attivati 4; borse 2; durata 3; sedi consorziate -. Nome dottorato biotecnologie nel trapianto di midollo osseo umano: posti attivati 4; borse 2; durata 4; sedi consorziate: Roma "La Sapienza", Roma "Tor Vergata". Nome dottorato botanica applicata: posti attivati 4; borse 2; durata 3; sedi consorziate -. Nome dottorato citochimica e istochimica comparata in ambito animale: posti attivati 4; borse 2; durata 3; sedi consorziate: Camerino. Nome dottorato diritto ecclesiastico - Diritto canonico: posti attivati 4; borse 2; durata 3; sedi consorziate: Firenze, Pisa, Roma "M.SS. Assunta", Teramo. Nome dottorato diritto pubblico: posti attivati 4; borse 2; durata 3; sedi consorziate: Ancona, Chieti, Roma "Luiss", Teramo. Nome dottorato disciplina liberta' della concorrenza: posti attivati 4; borse 2; durata 3; sedi consorziate: Roma "Luiss", Milano "Bocconi". Nome dottorato filologia romanza e linguistica generale: posti attivati 4; borse 2; durata 3; sedi consorziate: Perugia stranieri. Nome dottorato filosofia (della religione): posti attivati 4; borse 2; durata 4; sedi consorziate Siena - Trieste - Padova - Napoli Nome dottorato filosofia e scienze umane: posti attivati 4; borse 2; durata 3; sedi consorziate: Macerata, Chieti. Nome dottorato fisica: posti attivati 6; borse 3; durata 3; sedi consorziate: -. Nome dottorato fisiopatologia cerebrovascolare, neurodegenerativa e processi di recupero: posti attivati 4; borse 2; durata 4; sedi consorziate: Camerino, Milano, Roma "La Sapienza". Nome dottorato geologia applicata, geomorfologia ed idrogeologia: posti attivati 6: borse 3; durata 3; sedi consorziate: Ancona, Camerino, Firenze. Nome dottorato ingegneria elettronica: posti attivati 4; borse 2; durata 3; sedi consorziate: -. Nome dottorato italianistica: posti attivati 4; borse 2; durata 3; sedi consorziate: Siena. Nome dottorato letteratura scientifica e tecnica greca e latina: posti attivati 4; borse 2; durata 4; sedi consorziate: Messina, Trieste. Nome dottorato medicina sperimentale: posti attivati 4; borse 2; durata 4; sedi consorziate: Ancona, Modena, Roma "Tor Vergata". Nome dottorato metodi statistici e matematici per ricerca economica e sociale: posti attivati 4; borse 2; durata 3; sedi consorziate: -. Nome dottorato ostetricia e ginecologia veterinaria: posti attivati 4; borse 2; durata 3; sedi consorziate: Bari, Bologna, Napoli, Torino. Nome dottorato patologia cellulare e molecolare: posti attivati 4; borse 2; durata 4; sedi consorziate: Cagliari, Pisa, Siena, Torino. Nome dottorato patologia dei volatili, del coniglio e della selvaggina: posti attivati 4; borse 2; durata 3; sedi consorziate: Bari, Bologna, Napoli, Torino. Nome dottorato produttivita' delle piante coltivate: posti attivati 4; borse 2; durata 3; sedi consorziate: -. Nome dottorato scienze biochimiche: posti attivati 4; borse 2; durata 4; sedi consorziate: -. Nome dottorato scienze chimiche: posti attivati 8; borse 4; durata 3; sedi consorziate: Siena. Nome dottorato scienze dell'educazione: posti attivati 4; borse 2; durata 3; sedi consorziate: Macerata. Nome dottorato scienze della terra: posti attivati 4; borse 2; durata 4; sedi consorziate: -. Nome dottorato storia antica (storia e storiogr. dell'antichita' classica): posti attivati 4; borse 2; durata 3; sedi consorziate: Chieti, Milano "Sacro Cuore". Nome dottorato storia del pensiero politico europeo moderno e contemporaneo: posti attivati 4; borse 2; durata 3; sedi consorziate: Firenze, Siena, Teramo. Nome dottorato storia dell'arte: posti attivati 4; borse 2; durata 3; sedi consorziate: Ferrara, Macerata, Urbino, Verona. Art. 2. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di ammissione al dottorato di ricerca di cui al precedente articolo coloro i quali siano in possesso di diploma di laurea conseguito presso Universita' italiane ovvero di titolo equipollente conseguito presso Universita' straniere. Qualora il titolo non sia gia' stato riconosciuto equipollente, sara' il senato accademico sentito il parere del collegio docenti del dottorato di ricerca per il quale il candidato presenta domanda, a deliberare sull'equipollenza, ai soli fini dell'ammissione al corso. In questo caso i candidati devono allegare alla domanda di concorso i documenti utili a consentire al senato accademico la dichiarazione di equipollenza in parola, tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane del Paese di provenienza, secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea delle Universita' italiane. Gli interessati devono redigere le domande secondo il fac-simile allegato al presente bando, di cui fa parte integrante, con tutti gli elementi in esso richiesti. Art. 3. La domanda di ammissione, con indicato il domicilio eletto agli effetti del concorso, indirizzata al rettore dell'Universita' di Perugia e redatta secondo lo schema allegato al presente bando, va presentata direttamente o a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento all'Universita' degli studi di Perugia, piazza Universita', 1 - 06100 Perugia, con il riferimento "Ufficio dottorati di ricerca", con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Per il rispetto del termine predetto fara' fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante la raccomandata. Nella domanda l'aspirante alla partecipazione al concorso di ammissione al dottorato di ricerca deve dichiarare con chiarezza e precisione (a macchina o in stampatello) sotto la propria responsabilita': a) le proprie generalita', la data e il luogo di nascita, la residenza e il recapito eletto agli effetti del concorso (specificando il codice di avviamento postale e, se possibile, il numero telefonico). Per quanto riguarda i cittadini comunitari e stranieri, si richiede l'indicazione di un recapito italiano o della propria Ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio; b) l'esatta denominazione del corso di dottorato per il quale presenta domanda di partecipazione al concorso per l'ammissione. Non verra' dato seguito alla domanda in cui risulti mancante o non sufficientemente chiara l'indicazione della denominazione del corso di dottorato. c) la propria cittadinanza; d) la laurea posseduta, la data, l'Universita' presso cui e' stata conseguita e la relativa votazione ovvero il titolo equipollente conseguito presso una Universita' straniera, nonche' la data del decreto rettorale con il quale e' stata dichiarata l'equipollenza stessa; e) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio docenti; f) di indicare le lingue straniere conosciute; g) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito. Alla domanda deve essere allegato l'elenco degli eventuali titoli che vengono prodotti. L'amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita' per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante, da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa. Art. 4. Gli esami di ammissione al corso consistono in due prove, una scritta e una orale, intese ad accertare la preparazione, le capacita' e le attitudini del candidato alla ricerca scientifica, nel settore scientifico o nei settori scientifici disciplinari di riferimento del dottorato. La prova orale comprende anche la verifica della conoscenza di una o piu' lingue straniere mediante apposito colloquio. Le prove di esame si svolgeranno presso l'Universita' degli studi di Perugia, nei locali che verranno indicati con le modalita' di cui ai commi successivi. Il diario della prova scritta, con l'indicazione del giorno, del mese e dell'ora in cui la medesima avra' luogo, sara' comunicato agli interessati tramite raccomandata inviata almeno quindici giorni prima della data fissata per la prova. La convocazione per la prova orale avverra' ugualmente a mezzo lettera raccomandata che verra' inviata a coloro che avranno superato la prova scritta almeno venti giorni prima della data fissata per la prova, ovvero a mezzo di comunicazione in sede concorsuale da parte della commissione esaminatrice. Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: a) tessera postale; b) porto d'armi; c) passaporto; d) carta d'identita'; e) patente di guida. Art. 5. Le commissioni per gli esami di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca saranno formate e nominate in conformita' alla normativa vigente nell'Universita' di Perugia. Art. 6. La commissione dispone di un numero complessivo di 100 punti, di cui venti riservati ai titoli, quaranta riservati alla prova scritta e quaranta alla prova orale. La valutazione dei titoli deve precedere gli esami. Sono ammessi alla prova orale soltanto i candidati che nella prova scritta abbiano riportato un punteggio non inferiore a 25/40. La prova orale si intende superata con il conseguimento di una votazione non inferiore a 25/40. Le prove possono essere espletate, a richiesta del candidato, in una lingua diversa dall'italiano. Tale possibilita' dovra' essere subordinata a un'espressa e motivata determinazione assunta dalla commissione giudicatrice e comunicata ai candidati prima dell'inizio delle prove di concorso. Al termine di ogni seduta prevista per la prova orale la commissione rende pubblici i risultati. Ultimata la prova orale, la commissione redige la graduatoria generale di merito sommando, per ciascun candidato, il punteggio delle due prove e dei titoli. Gli atti dei concorsi sono pubblici; agli stessi e' consentito l'accesso nei modi stabiliti dalla legge n. 241/1990. Il rettore puo' rinviare l'accesso al momento della conclusione del concorso. Art. 7. I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni corso di dottorato. I candidati ammessi al corso decadono qualora non esprimano la loro accettazione entro quidnici giorni dalla comunicazione dell'esito del concorso. In tal caso subentra altro candidato secondo l'ordine della graduatoria. Lo stesso accade qualora qualcuno degli ammessi rinunci prima dell'inizio del corso. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato deve esercitare opzione per un solo corso di dottorato. Il collegio dei docenti, valutata la compatibilita' delle strutture di ricerca, puo' ammettere in soprannumero che non superi il 100% dei posti: a) candidati idonei nella graduatoria generale di merito che fruiscano di assegni di ricerca ai sensi della legge n. 449/1997, art. 51; b) candidati stranieri, idonei nella graduatoria generale di merito, che risultino assegnatari di borsa di studio finanziata dal Ministero degli affari esteri; c) candidati appartenenti a Paesi con i quali esista specifico accordo intergovernativo seguito da apposita convenzione con l'Ateneo (senza oneri finanziari obbligatori per l'Universita' di Perugia). La convenzione determina le modalita' di iscrizione al dottorato e la possibilita' che un anno del dottorato stesso possa essere compiuto presso Universita' del Paese con il quale e' stata stipulata la specifica convenzione; nel caso in cui la convenzione intervenga con un Paese della UE, il titolo cosi' conseguito e' denominato "Dottorato europeo", se la convenzione lo prevede. Art. 8. I candidati ammessi al corso devono presentare entro il termine perentorio di giorni quindici a decorrere dal giorno successivo a quello del ricevimento della comunicazione dell'esito del concorso, i seguenti documenti in carta legale: a) una fotocopia del documento di identita' (in carta libera) debitamente firmata; b) autocertificazione di cittadinanza; c) autocertificazione del diploma di scuola secondaria superiore ovvero, per i cittadini extracomunitari, il diploma che ha consentito la loro ammissione all'Universita', debitamente tradotto e legalizzato dalle competenti rappresentanze italiane all'estero secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di studenti stranieri a corsi di laurea nelle Universita' italiane; d) autocertificazione del diploma di laurea con la relativa votazione; e) in caso di eventuale iscrizione ad una scuola di specializzazione, corso di laurea, l'impegno scritto a sospenderne la frequenza; f) dichiarazione di non aver usufruito in precedenza di borse di studio di dottorato; g) i cittadini comunitari devono essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; h) ricevuta del versamento della prima rata dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi di L. 198.000 da effettuarsi da parte di coloro che non usufruiscono di borsa di studio. Art. 9. Le borse di studio il cui numero e' indicato per ciascun corso di dottorato al precedente art. 1, vengono assegnate, previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nelle rispettive graduatorie di merito formulate dalle commissioni giudicatrici, per un importo pari a quello determinato ai sensi dell'art. 1 comma 1, lettera a), della legge 3 agosto 1998, n. 315, e successive modificazioni. A parita' di merito, prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997, e successive modificazioni. La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari all'intera durata del corso; le borse sono confermate con il passaggio all'anno successivo. La cadenza di pagamento della borsa di studio e' bimestrale. L'importo della borsa di studio e' aumentato per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero nella misura del 50 per cento subordinatamente alla sussistenza della relativa copertura finanziaria. Tali periodi non possono complessivamente superare la meta' della durata del corso, salvo i corsi soggetti a diversa disciplina legale o convenzionale. Per periodi di formazione di durata superiore a sei mesi e' necessario il parere favorevole del collegio docenti, per periodi di durata inferiore il consenso del coordinatore. Art. 10. L'ammontare annuo dei contributi per l'accesso ai corsi e per la relativa frequenza e' di L. 1.000.000 (graduato secondo fasce di condizione economica definite in analogia con tasse e contributi studenteschi) come di seguito indicato: Classi di reddito equivalente Contributo (in milioni di lire) (migliaia di lire) 0 - 15 198 (quota fissa) 15 - 30 198 + 1.95% sul reddito superiore a 15 milioni 30 - 60 490,5 + 0.91% sul reddito superiore a 30 milioni 60 - 90 763,5 + 0.58% sul reddito superiore a 60 milioni 90 - 120 937,5 + 0.21% sul reddito superiore a 90 milioni > 120 1.000,5 I dottorandi titolari di borse di studio conferite dall'Universita', su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'art. 4, comma 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono esonerati preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi. I dottorandi che non usufruiscono delle borse previste al precedente comma per poter ottenere la riduzione dell'importo del contributo devono presentare al momento dell'iscrizione la documentazione relativa al reddito sui modelli inviati dall'amministrazione universitaria. Art. 11. I dottorandi sono tenuti a svolgere con assiduita' l'attivita' di ricerca relativa al piano approvato dal collegio docenti ed a presentare al collegio stesso, al termine di ogni anno, una relazione sulle attivita' e le ricerche svolte, nonche' alla fine del corso una tesi di ricerca con contributi originali. Ai dottorandi puo' essere affidata una limitata attivita' didattica sussidiaria o integrativa, previo parere favorevole del collegio docenti; tale attivita' non deve in ogni caso compromettere l'attivita' di formazione alla ricerca, e' facoltativa, senza oneri per il bilancio dell'Ateneo e non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Universita'. A seguito della valutazione dell'attivita' svolta dal dottorando, il collegio dei docenti puo', con motivata deliberazione, proporre al rettore la sospensione o l'esclusione dal proseguimento del corso di dottorato. Il servizio militare, la maternita' e le assenze per grave e documentata malattia possono comportare la sospensione dal corso, previa autorizzazione del collegio dei docenti. In caso di sospensione di durata superiore a trenta giorni, verra' sospesa l'erogazione della borsa di studio. E' vietata la contemporanea iscrizione ad un altro corso di dottorato, ad una scuola di specializzazione o ad un corso di laurea. E' vietata la contemporanea fruizione di altre borse di studio, tranne quelle concesse da istituzioni italiane o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei dottorandi. Art. 12. Il titolo di dottore di ricerca e' conferito dal rettore e si consegue all'atto del superamento dell'esame finale. Nelle more della consegna del diploma originale e' rilasciata la relativa certificazione. L'Universita', successivamente al rilascio del titolo, cura il deposito della tesi finale presso le biblioteche nazionali di Roma e Firenze. Art. 13. Per quanto non previsto nel presente bando valgono le disposizioni legislative e regolamentari in materia di dottorato di ricerca. Perugia, 20 ottobre 1999 Il rettore: Calzoni ----------------------------------------