Art. 10.
                          Esito delle prove
  Per  la valutazione delle prove oggetto del concorso la commissione
dispone di 90 punti cosi' ripartiti:
  prima prova scritta: punti 30;
  seconda prova scritta: punti 30;
  prova orale: punti 30.
  Le  prove  scritte  si  intenderanno  superate   se   i   candidati
riporteranno, in ciascuna di esse, una votazione di almeno 21/30.  La
prova  orale,  alla quale saranno ammessi i candidati che supereranno
le  due  prove  scritte,  si  intendera'  superata  se  i   candidati
otterranno una votazione di almeno 21/30.