Art. 13.
                    Formazione della graduatoria
  Espletate  le  prove  del  concorso,  la  commissione  esaminatrice
formera'  la  graduatoria  generale  di   merito   secondo   l'ordine
decrescente   della   votazione  complessiva  conseguita  da  ciascun
candidato, stabilita dalla somma  della  media  dei  voti  conseguiti
nelle prove scritte e della votazione conseguita nel colloquio.
  La  graduatoria  generale di merito, con l'osservanza, a parita' di
punti, delle preferenze  previste  dall'art.  12  del  bando,  verra'
approvata   dal  dirigente  dell'Ateneo  con  funzioni  di  direttore
amministrativo. Essa e' immediatamente efficace  e  sara'  pubblicata
nell'albo ufficiale dell'Universita' degli studi dell'Aquila. Di tale
pubblicazione  sara'  data  notizia  mediante  avviso  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.  Dalla  data  di  pubblicazione  di  tale
avviso decorre il termine per eventuali impugnative.
  Tale  graduatoria  rimane  efficace per un termine di diciotto mesi
dalla data della sopracitata pubblicazione per eventuali coperture di
posti per i quali il concorso e' stato bandito, e che successivamente
ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
  Sara' dichiarato vincitore del concorso il candidato che risultera'
utilmente  inserito  nella  graduatoria.   Non   si   da'   luogo   a
dichiarazioni di idoneita'.
  La  graduatoria  di  merito sara' valida, a termine di legge, anche
per il conferimento di incarichi di lavoro a tempo determinato di cui
all'art. 2 del presente bando.
  I lavoratori assunti con rapporti di  lavoro  a  tempo  determinato
permangono  comunque  in graduatoria per eventuali assunzioni a tempo
indeterminato e pieno.