Art. 14.
                     Presentazione dei documenti
             per la costituzione del rapporto di lavoro
  Il  concorrente  dichiarato  vincitore  dovra'  presentare  o   far
pervenire   a   mezzo   raccomandata   con   avviso   di  ricevimento
all'Universita' degli studi  dell'Aquila  -  Settore  non  docenti  -
Piazza  Vincenzo  Rivera  n.  l  -  67100 L'Aquila - entro il termine
perentorio   di   trenta   giorni   dal   ricevimento   dell'apposita
comunicazione, sono pena di decadenza, i seguenti documenti:
  1)  certificato  medico in bollo, di data non anteriore a sei mesi,
rilasciato da un  medico  provinciale  o  militare  o  dall'autorita'
sanitaria del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato
possiede    l'idoneita'    fisica   al   servizio   continuativo   ed
incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.
  Nel certificato devono essere precisati gli estremi  dell'attestato
comprovante   gli   eseguiti   accertamenti  sierologici  del  sangue
prescritti dall'art. 7  della  legge  25  luglio  1956,  n.  837,  ed
effettuati presso un istituto o laboratorio autorizzati.
  Qualora  il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il
certificato  ne  deve  far  menzione   con   la   dichiarazione   che
l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale si
concorre.
  I  candidati  mutilati  ed invalidi di guerra ed assimilati debbono
produrre,  ai  sensi  della  legge  2  aprile  1968,  n.   482,   una
dichiarazione  legalizzata  da un ufficiale sanitario comprovante che
l'invalido non abbia perduto ogni capacita' lavorativa e che, per  la
natura  ed  il  grado  della  sua  invalidita'  non possa riuscire di
pregiudizio alla salute ed incolumita' dei compagni di lavoro o  alla
sicurezza  degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni
dell'impiego per il quale concorre.
  L'amministrazione ha facolta' di  sottoporre  a  visita  medica  di
controllo il vincitore del concorso;
  2) una foto ed una marca da bollo da L. 20.000;
  3)  dichiarazione  in bollo attestante che il candidato non ricopre
altri uffici retribuiti a carico dello  Stato,  di  enti  pubblici  e
privati e, in caso affermativo, dichiarazione di opzione per il nuovo
impiego.  Detta  dichiarazione  deve contenere, inoltre, le eventuali
dichiarazioni concernenti  le  cause  di  risoluzione  di  precedenti
rapporti  di  pubblico  impiego  (art.  1, lettera g) del decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686).
  E', altresi', tenuto a rilasciare,  tramite  il  modello  apposito,
entro il predetto termine di trenta giorni, dichiarazioni sostitutive
di  certificazioni (ai sensi della legge 4 gennaio 1968, e successive
modificazioni ed integrazioni e del regolamento di  attuazione  degli
articoli  1,  2  e  3  della predetta legge approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n.    403)  sottoscritte
alla  presenza  del  personale  addetto,  relative  al  possesso  dei
requisiti di partecipazione richiesti dal  bando  di  concorso.  Tali
dichiarazioni  saranno  rilasciate dall'interessato consapevole delle
responsabilita'  penali  cui  puo'  andare  incontro   in   caso   di
dichiarazioni mendaci.
  Analoga  documentazione  rilasciata  dalle autorita' preposte, deve
essere rimessa dai cittadini degli Stati membri della Unione europea.
  I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato  di
appartenenza  debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello
Stato  stesso  e  debbono,   altresi',   essere   legalizzati   dalle
rappresentanze diplomatiche o consolari italiane.
  Agli  atti  e  documenti  redatti  in  lingua straniera deve essere
allegata una traduzione in lingua italiana  certificata  conforme  al
testo straniero redatto dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
  I   candidati   che   siano   dipendenti   di  ruolo  di  pubbliche
amministrazioni   dovranno   produrre,   oltre   alle   dichiarazioni
sostitutive  di  cui  al  comma  2  del presente articolo, i seguenti
documenti:
  1) certificato medico;
  2) copia integrale dello stato di servizio aggiornato;
  3) dichiarazione di opzione per il nuovo impiego.
  I candidati che si trovino alle armi per servizio  di  leva  od  in
carriera   continuativa   e  quelli  in  servizio  di  polizia  quali
appartenenti al Corpo di pubblica sicurezza possono presentare, oltre
alle dichiarazioni  sostitutive  di  cui  al  comma  2  del  presente
articolo, i seguenti documenti:
  1)  certificato  rilasciato  dal  comandante  del  Corpo  al  quale
appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro  idoneita'
fisica  a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovra'
contenere, inoltre,  la  dichiarazione  che  il  candidato  e'  stato
sottoposto   all'accertarnento   sierologico   del   sangue  previsto
dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.
  I documenti di cui ai numeri 1) e 2) del presente  articolo  devono
essere  in  data  non  anteriore a sei mesi da quella del ricevimento
dell'invito a produrli.
  Le firme apposte sui  documenti  che  i  candidati  sono  tenuti  a
presentare  non  sono  soggette  a  legalizzazione; all'infuori delle
ipotesi previste dagli articoli 16 e l7 della legge 4  gennaio  1968,
n. 15.
  I  candidati indigenti hanno facolta' di produrre in carta libera i
documenti di cui all'art. 8 della tabella B) allegata al decreto  del
Presidente   della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  642,  purche'
esibiscano il certificato  di  poverta'  ovvero  quando  risulti  dai
documenti  stessi  la loro condizione di indigenza mediante citazione
degli estremi dell'autorita' di pubblica sicurezza.
  Non  sono  ammessi  riferimenti  a  documenti  presentati  per   la
partecipazione   a   concorsi   indetti   da   questa   o   da  altre
amministrazioni.
  Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facolta' di fare
riferimento a documenti gia' presentati ad altri uffici o ad atti ivi
esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di  fatto  da
comprovare,  in  tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti,
l'autorita' che li  ha  rilasciati  e  gli  uffici  presso  cui  sono
depositati.
  I  profughi  anzidetti hanno, altresi', la facolta' di avvalersi di
documenti  diversi  da  quelli  richiesti   dal   presente   decreto,
sempreche' idonei a documentare le posizioni da attestare.
  Questa  Universita'  richiedera'  d'ufficio alla competente procura
della Repubblica italiana  il  certificato  generale  del  casellario
giudiziale e dei carichi pendenti.