Art. 15.
                           Rinvio di norme
  Per  quanto  non  previsto  dal  presente bando valgono, sempreche'
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, e nelle successive  norme  di  integrazione  e
modificazione,  nonche'  le  disposizioni  contenute nel C.C.N.L. del
comparto Universita' stipulato in data 21 maggio 1996.