Art. 2. Costituzione rapporti di lavoro a tempo determinato Il concorso pubblico di cui al presente bando e' da intendersi utile, altresi', per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato per mansioni proprie del profilo di assistente tecnico - sesto livello - area funzionale tecnico-scientifica, per il Dipartimento di ingegneria delle strutture, delle acque e del terreno. I rapporti di lavoro di cui al precedente comma potranno essere attivati, subordinatamente al verificarsi delle esigenze nelle strutture dell'Ateneo e tenuto conto delle disponibilita' del bilancio, nelle seguenti ipotesi: a) per sostituzione di personale assente, quando l'assenza prevista superi i sessanta giorni consecutivi; b) per sostituzione di personale assente per gravidanza e puerperio, nelle ipotesi di astensione obbligatoria e facoltativa previste dalle leggi n. 1204/1971 e n. 903/1977; c) per assunzioni stagionali o particolari punte di attivita' o per esigenze straordinarie. L'eventuale costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato, disposta ai sensi dei precedenti commi del presente articolo, non inficia quanto disposto dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato puo' trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.