Art. 2.
         Costituzione rapporti di lavoro a tempo determinato
  Il  concorso  pubblico  di  cui  al presente bando e' da intendersi
utile, altresi', per la costituzione di rapporti di  lavoro  a  tempo
determinato  per mansioni proprie del profilo di assistente tecnico -
sesto  livello  -  area  funzionale   tecnico-scientifica,   per   il
Dipartimento  di  ingegneria  delle  strutture,  delle  acque  e  del
terreno.
  I  rapporti  di  lavoro  di cui al precedente comma potranno essere
attivati,  subordinatamente  al  verificarsi  delle  esigenze   nelle
strutture   dell'Ateneo  e  tenuto  conto  delle  disponibilita'  del
bilancio, nelle seguenti ipotesi:
  a) per sostituzione di personale assente, quando l'assenza prevista
superi i sessanta giorni consecutivi;
  b)  per  sostituzione  di  personale  assente  per   gravidanza   e
puerperio,  nelle  ipotesi  di  astensione obbligatoria e facoltativa
previste dalle leggi n. 1204/1971 e n. 903/1977;
  c) per assunzioni stagionali o particolari punte di attivita' o per
esigenze straordinarie.
  L'eventuale costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato,
disposta ai sensi dei precedenti commi  del  presente  articolo,  non
inficia quanto disposto dall'art. 15 del decreto del Presidente della
Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487,  e successive modificazioni ed
integrazioni.
  In nessun caso il rapporto  di  lavoro  a  tempo  determinato  puo'
trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.