Art. 3.
                  Requisiti generali di ammissione
  Gli aspiranti al concorso di cui al precedente art. 1 devono essere
in possesso dei seguenti requisiti:
  1)  titolo  di  studio: diploma di istruzione secondaria di secondo
grado di durata quinquennale indicato  nell'art.  1  della  legge  11
dicembre 1969, n. 910.
  Ai  sensi  dell'art.  84  della  legge  11  luglio  1980, a 312, si
prescinde dal titolo  di  studio  suddetto  per  il  personale  della
qualifica immediatamente inferiore in servizio da almeno 5 anni senza
demerito;
  2)  eta'  non  inferiore  agli  anni diciotto. Ai sensi del comma 6
dell'art. 3 della legge  15  maggio  1997,  n.  127,  si  deroga  dal
requisito del limite di eta';
  3) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani
non appartenenti alla Repubblica.
  Tale  requisito  non  e' richiesto per i soggetti appartenenti alla
Unione europea purche' siano in possesso dei seguenti requisiti:
  godimento dei diritti  civili  e  politici  anche  negli  Stati  di
appartenenza o di provenienza;
  possesso,  fatta  eccezione  della  titolarita'  della cittadinanza
italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
  avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
  4) godimento dei diritti politici;
  5) idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione ha  facolta'  di
sottoporre  a  visita medica di controllo i vincitori di concorso, in
base alla normativa vigente;
  6) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.
  Non possono prendere parte al concorso  coloro  che  siano  esclusi
dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o
dispensati  dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  per
persistente insufficiente rendimento, ovvero siano  stati  dichiarati
decaduti  da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma,
lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente   della  Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3,  per  aver
conseguito l'impiego mediante la  produzione  di  documenti  falsi  o
viziati da invalidita' insanabile.
  I  requisiti  devono  essere  posseduti  alla  data di scadenza del
termine utile per la presentazione delle  domande  di  ammissione  al
concorso.
  I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
  L'amministrazione   puo'   disporre   in   qualsiasi  momento,  con
provvedimento motivato del direttore amministrativo, l'esclusione dal
concorso per difetto dei requisiti prescritti.