Art. 6.
                      Commissione giudicatrice
  La commissione giudicatrice  e'  costituita  a  norma  del  decreto
ministeriale   20   maggio   1983   e   successive  modificazioni  ed
integrazioni.
  Ai sensi dell'art. 61 del decreto legislativo 3 febbraio  1993,  n.
29,  almeno  un  terzo  dei posti di componente deve essere riservato
alle donne.
  La commissione esaminatrice e' composta da  tecnici  esperti  nelle
materie   oggetto   del   concorso,   scelti   tra  funzionari  delle
amministrazioni, docenti ed estranei  alle  medesime  e  non  possono
farne parte, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 23 dicembre
1993,   n.  546,  i  componenti  dell'organo  di  direzione  politica
dell'amministrazione  interessata,  coloro  che   ricoprano   cariche
politiche  o  che  siano  rappresentanti  sindacali o designati dalle
confederazioni  ed  organizzazioni  sindacali  o  dalle  associazioni
professionali.
  Possono  essere  aggregati  membri aggiunti per gli esami di lingua
straniera e per le materie speciali.
  Ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge  21  aprile  1995,  n.  120,
convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1995, n. 236, la
composizione   della   commissione   giudicatrice  verra'  pubblicata
nell'albo ufficiale dell'Ateneo.
  L'eventuale istanza di ricusazione di uno o piu'  componenti  della
commissione  esaminatrice  da  parte  dei  candidati al concorso deve
essere proposta nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione. Se la causa di ricusazione  e'  sopravvenuta,  purche'
anteriore  alla  data  di  insediamento della commissione, il termine
decorre dalla sua insorgenza.
  Il rigetto dell'istanza di ricusazione non puo' essere dedotto come
successiva ricusazione.