Art. 7.
                     Trasparenza amministrativa
  Ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni:
  la  commissione  esaminatrice,  alla  prima  riunione, stabilisce i
criteri e le modalita' di  valutazione  delle  prove  concorsuali  da
formalizzare  nei  relativi  verbali, al fine di assegnare i punteggi
attribuiti alle singole prove. Essa, immediatamente prima dell'inizio
di ciascuna prova orale, determina i  quesiti  da  porre  ai  singoli
candidati  per  ciascuna  delle  materie  di esame. Tali quesiti sono
proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte;
  i candidati hanno facolta' di esercitare il diritto di accesso agli
atti del procedimento concorsuale ai sensi degli articoli 1 e  2  del
decreto  del  Presidente della Repubblica 23 giugno 1992, n. 352, con
le modalita' ivi previste.